La qualità del progetto dell’opera pubblica: un fattore irrinunciabile per garantire il risultato.

Sommario: Premessa – 1. Dal procedimento al progetto: il nuovo ruolo del RUP. – 2. Il progetto come strumento giuridico di governo del rischio. – 3. Quadro esigenziale, DOCFAP e DIP: la qualità nasce prima del PFTE. – 4. PFTE e progetto esecutivo: due livelli, due funzioni, una sola coerenza. – 5. Verifica e validazione: due accertamenti spesso sottovalutati. – 6. L’affidamento dei servizi di ingegneria: qualità della prestazione e responsabilità della stazione appaltante. – 7. Il Bando tipo ANAC n. 2/2026 e la centralità della qualità progettuale. – 8. Progettare bene significa amministrare bene.

Premessa

Nel sistema delineato dal nuovo Codice dei contratti pubblici, la qualità del progetto dell’opera pubblica non può più essere considerata un tema meramente tecnico, rimesso alla sola responsabilità del progettista o confinato alla fase di redazione degli elaborati. Essa costituisce, al contrario, uno dei presupposti essenziali per l’effettiva attuazione del principio del risultato, posto dall’art. 1 del D.Lgs. 36/2023 quale criterio ordinante dell’intera attività contrattuale della pubblica amministrazione.

Il risultato, infatti, non coincide semplicemente con l’aggiudicazione della gara, né con la formale stipulazione del contratto. Il risultato, nel settore dei lavori pubblici, si misura nella capacità dell’amministrazione di programmare, progettare, affidare ed eseguire un’opera utile, realizzabile, sostenibile, conforme ai fabbisogni pubblici e coerente con tempi, costi e qualità preventivati. In questa prospettiva, la progettazione diventa il primo atto a garanzia del risultato.

Una procedura di gara corretta, se fondata su un progetto debole, incompleto o non sufficientemente verificato, non è in grado di assicurare il buon esito dell’intervento. Anzi, molto spesso le criticità che emergono nella fase esecutiva — varianti, riserve, sospensioni, contenziosi, extracosti, ritardi — trovano la loro origine in carenze maturate nella fase programmatoria e progettuale. È quindi nella qualità del progetto che si gioca, in larga parte, la possibilità concreta di realizzare l’opera pubblica secondo gli obiettivi dichiarati.

Di questi temi ho avuto l’opportunità di parlare nelle due lezioni dedicate alla progettazione dei lavori pubblici, svolte il 18 maggio 2026 e il 22 maggio 2026, nell’ambito del percorso formativo rivolto ai RUP organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Messina e OICE Academy.  L’occasione, offertami da Franco Cavallaro e Gabriele Scicolone, che ringrazio, mi ha consentito di evidenziare come la qualità del progetto dei lavori pubblici non sia un tema confinato alla tecnica professionale, ma rappresenti uno snodo centrale dell’azione amministrativa: dalla corretta impostazione del quadro esigenziale alla redazione del DOCFAP e del DIP, dalla costruzione del PFTE e del progetto esecutivo fino all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Il messaggio di fondo è che il principio del risultato non si garantisce comprimendo la fase progettuale, ma rafforzandola, governandola e rendendola effettivamente idonea a sostenere la gara, il contratto e l’esecuzione dell’opera.

1. Dal procedimento al progetto: il nuovo ruolo del RUP

Il D.Lgs. 36/2023 ha ridisegnato la figura del RUP, non più inteso soltanto come responsabile del procedimento, ma come responsabile unico del progetto. La modifica terminologica non è neutra. Essa segnala un diverso modo di intendere la funzione amministrativa: non più mera sequenza di adempimenti, ma governo unitario di un intervento pubblico articolato in fasi.

Il RUP è chiamato a presidiare il passaggio dal fabbisogno alla programmazione, dalla programmazione alla progettazione, dalla progettazione alla gara, dalla gara all’esecuzione e, infine, al collaudo e alla gestione durante l’intero ciclo di vita. La sua responsabilità non si esaurisce nella regolarità formale degli atti, ma si estende alla coerenza complessiva del processo realizzativo.

È in questo quadro che assume pieno significato il principio del risultato. Il RUP deve assicurare che ogni fase sia funzionale alla successiva e che il progetto non sia un prodotto isolato, ma il punto di arrivo di un percorso istruttorio, decisionale e tecnico adeguatamente governato. Il progetto deve essere coerente con il quadro esigenziale, con il documento di fattibilità delle alternative progettuali, con il documento di indirizzo alla progettazione, con il quadro economico, con i vincoli autorizzativi, con il piano delle indagini, con lo stato dei luoghi e con le condizioni effettive di cantierabilità.

Ne deriva che il RUP non può limitarsi a ricevere il progetto. Deve governarne la formazione, verificarne la coerenza con gli obiettivi dell’amministrazione e assicurare che gli strumenti di controllo — verifica, validazione, acquisizione dei pareri necessari, controllo dei costi, gestione delle interferenze — siano attivati in modo tempestivo e sostanziale.

2. Il progetto come strumento giuridico di governo del rischio

Il progetto dell’opera pubblica non è soltanto un insieme di elaborati tecnici. È anche un documento giuridico, economico e contrattuale. Esso definisce l’oggetto dell’affidamento, delimita le obbligazioni dell’appaltatore, orienta la formulazione dell’offerta, incide sulla distribuzione dei rischi, condiziona la contabilità dei lavori e costituisce il parametro rispetto al quale valutare varianti, riserve e responsabilità.

Un progetto incompleto o ambiguo produce inevitabilmente incertezza contrattuale. Se non descrive adeguatamente lo stato dei luoghi, se non censisce le interferenze, se non recepisce le prescrizioni degli enti, se non è fondato su indagini proporzionate, se non consente di misurare e contabilizzare correttamente le lavorazioni, il contratto nasce fragile. E un contratto fragile è destinato a trasferire sull’esecuzione ciò che avrebbe dovuto essere risolto nella progettazione.

Da questo punto di vista, la qualità progettuale è anche una misura di prevenzione del contenzioso. Molte controversie in materia di lavori pubblici non derivano da eventi imprevedibili, ma da rischi non conosciuti, non istruiti o non correttamente allocati. La progettazione serve proprio a ridurre l’area dell’incertezza fisiologica e a impedire che l’imprevisto diventi il prodotto di una carenza conoscitiva imputabile alla fase preparatoria.

L’errore da evitare è considerare la progettazione come un costo da ridurre o come un tempo da abbreviare oltre misura. Una progettazione insufficiente non accelera l’opera: rinvia semplicemente il problema alla fase esecutiva, dove ogni correzione diventa più onerosa, più conflittuale e più difficilmente governabile.

3. Quadro esigenziale, DOCFAP e DIP: la qualità nasce prima del PFTE

Il nuovo sistema della progettazione pubblica impone di attribuire piena centralità agli atti che precedono i livelli progettuali propriamente detti.

Il quadro esigenziale individua il fabbisogno pubblico. Il DOCFAP consente di valutare le alternative progettuali, di confrontare scenari, costi, benefici, criticità e condizioni di fattibilità. Il DIP traduce il fabbisogno e la soluzione prescelta in indirizzi progettuali, requisiti, prestazioni attese, elaborati richiesti, tempi, vincoli e obiettivi verificabili.

In particolare, il Documento di indirizzo alla progettazione assume una funzione decisiva. Esso non è un allegato meramente descrittivo, né un documento accessorio. È l’atto attraverso il quale l’amministrazione, per il tramite del RUP, cristallizza il mandato progettuale. Un DIP debole genera inevitabilmente un progetto debole, perché lascia indeterminati gli obiettivi, i livelli di approfondimento, le prestazioni attese e i criteri di verifica.

La qualità del progetto, dunque, non nasce nel momento in cui il progettista redige gli elaborati. Nasce prima, quando la stazione appaltante chiarisce che cosa vuole realizzare, per quale finalità pubblica, con quali vincoli, con quale livello di conoscenza dello stato dei luoghi e con quali condizioni di sostenibilità tecnica, economica, ambientale e amministrativa.

Il principio del risultato richiede proprio questo: non una progettazione formalmente completa, ma una progettazione sostanzialmente idonea a condurre l’intervento alla sua realizzazione.

4. PFTE e progetto esecutivo: due livelli, due funzioni, una sola coerenza

La riduzione dei livelli progettuali operata dal Codice accentua la responsabilità della stazione appaltante nel governo del PFTE e del progetto esecutivo.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica non può essere trattato come un elaborato preliminare di contenuto generico. Esso deve consentire all’amministrazione di assumere decisioni consapevoli, acquisire pareri e autorizzazioni, stimare correttamente l’opera, valutare vincoli, interferenze, sostenibilità e rischi. Nel caso di appalto integrato, poi, il PFTE assume una funzione ancora più delicata, perché diventa la base sulla quale l’operatore economico formula l’offerta e sviluppa il successivo progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo, a sua volta, non deve, salvo rarissimi casi eccezionali e adeguatamente motivati, introdurre una soluzione diversa, ma sviluppare compiutamente quella già definita e assentita. Il passaggio dal PFTE al PE non è il luogo per correggere scelte sostanziali non governate in precedenza. Se il progetto esecutivo modifica significativamente quantità, qualità, soluzioni tecniche, categorie di lavorazioni o assetti economici, il problema non è soltanto redazionale: è un problema di legittimità, copertura finanziaria, responsabilità progettuale e coerenza dell’affidamento.

La continuità tra PFTE e PE costituisce quindi un fattore essenziale. Essa tutela la stazione appaltante, l’operatore economico, la trasparenza della procedura e la successiva fase esecutiva. Dove questa continuità si interrompe, aumenta il rischio di varianti improprie, contestazioni sull’oggetto contrattuale e alterazione dell’equilibrio economico dell’appalto.

5. Verifica e validazione: due accertamenti spesso sottovalutati

Uno dei passaggi più rilevanti del sistema è rappresentato dalla verifica del progetto e dalla successiva validazione. La qualità progettuale non può essere presunta sulla base dell’avvenuta consegna degli elaborati. Deve essere accertata.

La verifica non dovrebbe essere vissuta come un controllo formale di completezza documentale. Essa deve accertare la coerenza del progetto con il DIP, con il quadro esigenziale, con il livello progettuale precedente, con le prescrizioni normative e autorizzative, con il quadro economico, con il cronoprogramma, con i prezzi, con gli elaborati contrattuali e con le condizioni di cantierabilità.

La validazione, a sua volta, non è una mera presa d’atto. È l’atto con cui il RUP, sulla base degli esiti della verifica, attesta che il progetto può essere posto a base di gara o utilizzato per l’avvio della fase successiva. Proprio per questo, la validazione presuppone che le criticità emerse siano state effettivamente recepite e superate.

In questa prospettiva, verifica e validazione sono strumenti di garanzia del principio del risultato. Esse evitano che la gara si fondi su un progetto incompleto, che l’esecuzione inizi su basi fragili e che il contratto incorpori errori già conoscibili prima dell’affidamento.

6. L’affidamento dei servizi di ingegneria: qualità della prestazione e responsabilità della stazione appaltante

La qualità del progetto dipende anche dal modo in cui vengono affidati i servizi di ingegneria e architettura. L’esternalizzazione della progettazione o di altre prestazioni tecniche può essere necessaria e opportuna quando l’amministrazione non dispone internamente delle competenze, delle risorse o delle specializzazioni richieste.

Tuttavia, l’affidamento esterno deve essere preceduto da una rigorosa istruttoria. Occorre qualificare correttamente la prestazione, distinguere tra appalto di servizi tecnici e mera consulenza, definire il fabbisogno, verificare l’impossibilità di far fronte con risorse interne, stimare correttamente il corrispettivo, individuare i requisiti professionali, verificare incompatibilità e conflitti di interesse, assicurare copertura nel quadro economico e motivare la scelta.

L’affidamento all’esterno non deve essere il frutto di un automatismo, né di una motivazione stereotipata. Deve costituire l’esito di una ricognizione documentata, proporzionata alla funzione da esternalizzare e coerente con il grado di residualità previsto dal Codice per alcune prestazioni, in particolare verifica, direzione lavori e collaudi.

Anche sotto questo profilo il principio del risultato non giustifica scorciatoie. Al contrario, impone di scegliere operatori qualificati, procedure corrette e criteri di valutazione idonei a premiare la qualità effettiva della prestazione.

7. Il Bando tipo ANAC n. 2/2026 e la centralità della qualità progettuale

Il Bando tipo ANAC n. 2/2026 per i servizi di architettura e ingegneria, di recente adottato con delibera 153/2026, si colloca coerentemente in questa prospettiva. Esso rafforza l’esigenza di una gara SIA costruita non sulla mera competizione economica, ma sulla qualità dell’organizzazione professionale, del metodo, del gruppo di lavoro, degli output attesi e della capacità dell’operatore di governare la complessità tecnica dell’incarico.

La previsione di una componente del corrispettivo a prezzo fisso e di una quota limitata assoggettabile a ribasso costituisce un passaggio particolarmente significativo. La competizione non viene eliminata, ma viene ricondotta entro un perimetro compatibile con la natura intellettuale e professionale della prestazione. In tal modo, la stazione appaltante è chiamata a valutare con maggiore attenzione la qualità tecnica dell’offerta, la metodologia proposta, l’organizzazione del servizio, la gestione delle interferenze, l’integrazione di BIM, CAM e sostenibilità, nonché la capacità del progettista di produrre elaborati realmente verificabili e utilizzabili.

Il messaggio è evidente: non si può pretendere un progetto di qualità se la procedura di affidamento svaluta la prestazione progettuale. La qualità dell’opera pubblica dipende anche dalla qualità della gara con cui viene selezionato chi dovrà progettarla.

8. Progettare bene significa amministrare bene

Alla luce di quanto esposto, la qualità del progetto dell’opera pubblica deve essere considerata un fattore irrinunciabile, non solo sul piano tecnico, ma anche sul piano giuridico-amministrativo.

Essa incide sulla legittimità degli atti, sulla corretta allocazione delle responsabilità, sulla sostenibilità economica dell’intervento, sulla riduzione del contenzioso, sull’effettività della concorrenza e sulla possibilità di realizzare l’opera nei tempi e nei costi previsti.

Il principio del risultato non può essere invocato per saltare passaggi istruttori, ridurre verifiche o accelerare impropriamente l’avvio della gara. Al contrario, esso impone di rafforzare la qualità della fase progettuale, perché solo un progetto solido consente alla stazione appaltante di conseguire un risultato realmente utile, stabile e difendibile.

L’opera pubblica non nasce in cantiere. Nasce nel momento in cui l’amministrazione individua correttamente il fabbisogno, valuta le alternative, redige un DIP chiaro, affida consapevolmente i servizi tecnici, pretende un PFTE adeguato, verifica il progetto, valida gli elaborati e pone a base di gara un oggetto contrattuale certo.

In definitiva, progettare bene significa amministrare bene. Significa trasformare il principio del risultato da formula generale a criterio operativo concreto. Significa riconoscere che la qualità del progetto non è un lusso, né un appesantimento procedurale, ma la condizione stessa perché l’opera pubblica possa essere realizzata, funzionare e produrre l’utilità collettiva per la quale è stata programmata.

Equo compenso nei servizi di ingegneria e architettura: presidio essenziale a garanzia della qualità dell’opera pubblica.

Di recente, sulla Nuova Rivista Trimestrale degli Appalti, ho avuto modo di commentare, insieme all’Avv. Luca Maria Petrone, la circolare CNI n. 332/XX Sess. /2025 del 16 settembre 2025 e la sentenza del Consiglio di Stato 3 luglio 2025, n. 5741, alla luce del d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. E’ stata l’occasione per affrontare il delicato tema dell’equo compenso nei servizi di ingegneria e architettura, con particolare attenzione al rapporto tra qualità della prestazione professionale, principio del risultato e disciplina dei contratti pubblici.

Si tratta di una questione che, negli ultimi mesi, ha assunto una centralità crescente nel dibattito tra operatori, stazioni appaltanti, professionisti e interpreti del nuovo Codice dei contratti pubblici. La ragione è evidente: in tema di servizi tecnici di ingegneria e architettura nel campo degli appalti pubblici, la misura del compenso non rappresenta soltanto il corrispettivo dovuto al professionista. Esso costituisce anche, e direi soprattutto, uno degli strumenti attraverso cui l’amministrazione si assicura che la progettazione, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza e le ulteriori prestazioni specialistiche siano svolte con adeguatezza, responsabilità e qualità. In altri termini, l’equo compenso non è un tema meramente tariffario, ma piuttosto un fattore di qualità della funzione tecnica posta a servizio dell’interesse pubblico.

L’articolo muove da una considerazione di fondo: l’opera pubblica nasce prima nel progetto e solo successivamente nel cantiere. Ma vi è di più, il progetto affidato attraverso i SIA è solo uno dei tasselli del più ampio concetto di “progetto dell’opera pubblica”, dove il principio del risultato si concretizza solo attraverso una ordinata sequenza di fasi tra di loro concatenate, che partono dalla programmazione e definizione dei fabbisogni, per arrivare all’esecuzione, al collaudo e alla gestione dell’opera, attraversando numerosi step procedimentali, tra i quali l’affidamento dei servizi di ingegnerizzazione.

Qui spesso si annidano le maggiori criticità e i rischi per la collettività. Una progettazione insufficiente, frettolosa o sottostimata può generare criticità molto rilevanti nella fase esecutiva: varianti, riserve, sospensioni, contenziosi, aumento dei costi, slittamento dei tempi e perdita di efficacia dell’intervento pubblico. Da questo punto di vista, il risparmio ottenuto comprimendo il compenso dei servizi di ingegneria e architettura può rivelarsi solo apparente. Un affidamento costruito esclusivamente sulla riduzione del prezzo rischia di trasferire nella fase esecutiva costi molto più elevati di quelli apparentemente risparmiati in sede di gara. Nella pratica degli appalti pubblici, molte patologie emergono proprio da una debolezza originaria della fase progettuale: indagini insufficienti, interferenze non risolte, computi non coerenti, cronoprogrammi non realistici, carenze di coordinamento, sottovalutazione dei rischi. Tutte criticità che hanno un costo, spesso pesantissimo, che quasi sempre si manifesta nella fase più delicata, quella dell’esecuzione.

Per questo motivo, parlare di equo compenso significa parlare anche di prevenzione delle varianti, delle riserve e del contenzioso. Ed è proprio in questa prospettiva che l’equo compenso assume una funzione sistemica: non solo proteggere il professionista, ma prevenire il deterioramento della qualità progettuale.

Nel contributo abbiamo richiamato il collegamento tra equo compenso e “qualità delle prestazioni professionali”, evidenziando come un compenso proporzionato non costituisca un privilegio del professionista, ma una condizione necessaria perché la prestazione sia effettivamente adeguata alla complessità dell’incarico. A tal merito il principio del risultato declinato all’art. 1 del codice degli appalti, non può essere letto soltanto come esigenza di accelerazione o di semplificazione procedurale, ma piuttosto come necessità di realizzare opere pubbliche utili, funzionali, sostenibili, correttamente progettate e correttamente eseguite.

Da questo punto di vista, l’equo compenso diventa un vero presidio del principio del risultato. Se la progettazione è sottopagata, se i tempi assegnati sono incongrui, se la concorrenza si concentra soltanto sulla riduzione del prezzo, il rischio è quello di indebolire proprio il presupposto tecnico del buon esito dell’appalto. Una stazione appaltante che remunera correttamente i servizi tecnici non sta semplicemente adempiendo a un obbligo verso il professionista. Sta investendo sulla qualità dell’intervento, sulla riduzione del rischio esecutivo e sulla prevenzione del contenzioso.

Nell’articolo trattiamo anche ulteriori aspetti tecnico-giuridici come il c.d. “ribasso mascherato”, la tenuta della “regola 65/35” – introdotta dal correttivo al codice – e l’importanza di un confronto competitivo sulla qualità del servizio atteso. Per le stazioni appaltanti, infatti, il tema dell’equo compenso non deve essere vissuto come un vincolo formale o come un aggravio procedurale. Al contrario, deve essere considerato uno strumento di buona amministrazione dove, attraverso le regole del gioco, sarà selezionato l’operatore economico in grado si offrire il miglior servizio, senza comprimere eccessivamente la componente prezzo dell’offerta. Un servizio tecnico adeguatamente remunerato consente al RUP e alla struttura amministrativa di disporre di elaborati più solidi, verifiche più attendibili, direzione lavori più efficace e maggiore capacità di presidiare le criticità dell’esecuzione.

Ma, oltre il dato tecnico-giuridico, esiste una questione culturale.

L’equo compenso nei servizi di ingegneria e architettura non deve essere letto come un ostacolo alla concorrenza, ma come una condizione per una concorrenza più seria e più qualificata. Un compenso adeguato non garantisce, da solo, la qualità della prestazione. Ma un compenso inadeguato aumenta sensibilmente il rischio che quella qualità venga compromessa.

Perché progettare bene costa. Ma progettare male costa molto di più.

Parere CTAP n. 21/2026. Incentivi per funzioni tecniche: perché il forfait svuota l’art. 45 del Codice dei contratti

Gli incentivi per funzioni tecniche non sono una gratifica generica, né una voce accessoria da ricondurre indistintamente ai sistemi premiali ordinari dell’amministrazione. Sono, invece, uno strumento speciale che il legislatore ha previsto sin dalla prima Legge Quadro sui lavori pubblici 109/94 (c.d. legge Merloni) per valorizzare il personale tecnico interno, rafforzare la capacità amministrativa delle stazioni appaltanti e ridurre il ricorso a professionalità esterne.

È questo il punto centrale del Parere CTAP n. 21 del 9 aprile 2026, trasmesso dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma a numerose istituzioni nazionali, amministrazioni pubbliche, autorità indipendenti, organismi rappresentativi e soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. Il parere affronta una questione di grande rilievo pratico: se le amministrazioni possano sostituire il tradizionale incentivo parametrato al 2% con forme alternative di remunerazione, quali MBO, sistemi di performance management o indennità una tantum predeterminate in misura fissa.

La risposta è netta: la forma alternativa è astrattamente possibile, ma non può trasformarsi in un meccanismo forfettario, standardizzato e sganciato dalla reale consistenza delle attività tecniche svolte. L’art. 45 del d.lgs. 36/2023 consente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di prevedere modalità diverse di remunerazione delle funzioni tecniche. Tuttavia, questa apertura non autorizza qualsiasi soluzione organizzativa o retributiva.

La norma, infatti, continua a configurare l’incentivo come istituto collegato alle singole procedure di affidamento, alle attività tassativamente indicate nell’Allegato I.10 e al concreto apporto del personale interno. Il CTAP evidenzia quindi che la possibilità di adottare una diversa modalità di remunerazione non può essere letta come facoltà di svuotare l’istituto della sua causa tipica.

In altri termini, ciò che può cambiare è il modello tecnico di corresponsione; ciò che non può cambiare è la funzione sostanziale dell’incentivo. Se una policy aziendale riconosce importi fissi, senza un rapporto effettivo con l’importo della procedura, la complessità dell’intervento, il numero degli incarichi, la loro contemporaneità e le responsabilità concretamente assunte, il rischio è evidente: attività profondamente diverse vengono trattate come se fossero sostanzialmente equivalenti.

Ma non è così. Non è equivalente gestire un affidamento semplice e assumere ruoli centrali in un’opera complessa. Non è equivalente svolgere un incarico marginale e presidiare attività tecniche, amministrative e contabili esposte a responsabilità significative. Non è equivalente contribuire episodicamente a una procedura e assumere in modo continuativo funzioni essenziali per il buon esito dell’intervento.

Il forfait non incentiva ma la contrario livella e di conseguenza demotiva. Il problema non è soltanto economico. È organizzativo, giuridico e culturale. Un incentivo fisso e predeterminato non premia chi lavora meglio, chi assume incarichi più gravosi, chi contribuisce in misura decisiva al raggiungimento del risultato amministrativo. Al contrario, tende ad appiattire le differenze, rendendo il trattamento economico sostanzialmente indifferente rispetto alla qualità, alla complessità e alla responsabilità dell’attività svolta. Così facendo, l’incentivo perde la propria natura di leva premiale. Non orienta i comportamenti, non rafforza la responsabilizzazione interna, non stimola la crescita delle competenze tecniche dell’amministrazione.

Nel Parere n. 21 il CTAP fa presente che l’incentivo per le funzioni tecniche non è una generica voce retributiva accessoria, ma uno strumento predisposto dal legislatore per rafforzare l’efficienza della stazione appaltante, valorizzare il personale interno e rendere più efficace l’azione amministrativa nella gestione di lavori, servizi e forniture. Quando viene ridotto a una somma fissa, a prescindere dalla reale gravosità dell’attività svolta, tale funzione viene inevitabilmente meno.

Non di meno, il nuovo Codice dei contratti pubblici non può essere letto per compartimenti stagni. Per questo, l’art. 45 deve essere interpretato alla luce dei principi generali del Codice, in particolare del principio del risultato e del principio della fiducia.

Il principio del risultato impone che gli strumenti organizzativi e premiali siano orientati al miglior conseguimento dell’interesse pubblico. Se l’incentivo deve contribuire al risultato, esso deve essere costruito in modo da premiare le prestazioni effettivamente più rilevanti, più complesse e più incidenti sul buon esito della procedura. Un sistema forfettario, invece, non distingue adeguatamente tra chi assume funzioni più gravose e chi svolge compiti meno impegnativi. Di conseguenza, neutralizza proprio l’effetto propulsivo che l’art. 45 dovrebbe produrre.

Lo stesso vale per il principio della fiducia. Fidarsi del personale tecnico interno significa riconoscerne autonomia, competenza e responsabilità. Ma la fiducia non può restare un principio astratto: deve tradursi anche in un sistema capace di valorizzare concretamente le professionalità impegnate. Una policy che comprime il riconoscimento economico entro importi standardizzati e non correlati alla responsabilità effettivamente assunta rischia di ottenere l’effetto opposto: non rafforza il capitale tecnico interno, ma lo disincentiva.

Il tema non può essere ridotto a una mera questione contabile. Non si tratta solo di stabilire se riconoscere il 2%, una percentuale inferiore, una quota fissa o una diversa forma premiale. La vera questione è un’altra: il sistema adottato è realmente idoneo a incentivare le professionalità interne? È proporzionato alla complessità delle attività svolte? Tiene conto delle responsabilità assunte? Premia chi contribuisce in modo effettivo al risultato? Rafforza la capacità tecnica dell’amministrazione?

Se la risposta è negativa, la policy non è soltanto discutibile sul piano dell’opportunità ma anche incoerente con la ratio dell’art. 45. In un sistema degli appalti sempre più complesso, nel quale alle stazioni appaltanti si chiede di programmare, progettare, affidare, dirigere, controllare, collaudare e rendicontare interventi spesso delicati e strategici, depotenziare l’incentivo significa indebolire proprio le competenze che dovrebbero garantire qualità, tempestività e legalità dell’azione amministrativa.

Le amministrazioni possono certamente costruire modelli alternativi al tradizionale meccanismo del 2%, ma tali modelli devono restare coerenti con la funzione dell’istituto: premiare il lavoro tecnico effettivamente svolto, valorizzare le responsabilità assunte, incentivare il risultato e consolidare la fiducia nelle professionalità interne.

Più in generale, una sottovalutazione dell’importanza dell’incentivo per le funzioni tecniche, delle modalità di ripartizione e concreta liquidazione al proprio personale, rappresenta una rinuncia alla funzione stessa dell’incentivo, con il rischio di minare irreparabilmente alla base quei principi della fiducia e del risultato sui quali si fonda la tenuta dell’intero sistema degli appalti pubblici.

E una pubblica amministrazione che vuole davvero conseguire il risultato non può permettersi di rinunciare alle proprie competenze tecniche.

La gestione delle criticità dell’appalto di lavori in fase di esecuzione.

La fase esecutiva dell’appalto pubblico è spesso il momento in cui emergono le criticità più rilevanti: gestione degli espropri, iscrizione e valutazione delle riserve, modifiche contrattuali, varianti, revisione prezzi e squilibri economici sopravvenuti ne sono alcuni esempi.

Spesso tali criticità hanno origine nelle fasi precedenti del ciclo di vita di un appalto pubblico: una programmazione che non tiene conto delle reali necessità dell’amministrazione pubblica, sottovalutando i costi di investimento e di esercizio; progetti redatti frettolosamente, senza adeguate indagini, analisi del rischio economico-finanziario e una pertinente valutazione dello stato di fatto, del sistema vincolistico, urbanistico e interferenziale; difetti nella selezione degli operatori;  inadeguate strutture di project management deputate alla governance dell’appalto, alla direzione e al collaudo dei lavori.

Se la realizzazione del progetto di un opera pubblica in qualità, tempi e costi attesi e sostenibili rappresenta il “risultato”, ogni fase del processo ha effetti sulle fasi successive, spesso con conseguenze disastrose per l’intera collettività.

Ne parleremo insieme all’Avv. Marco Morelli, all’Avv. Luca Petrone e all’Avv. Massimo Frontoni, lunedi 8 maggio 2026, presso Aula del Consiglio Comunale di Fiumicino.

Il seminario intende offrire un taglio operativo e aggiornato, con l’obiettivo di analizzare strumenti, responsabilità e procedure utili a prevenire il contenzioso e a gestire correttamente le situazioni di crisi dell’esecuzione contrattuale.

Nel corso della mattinata saranno approfonditi:

🔹 l’impatto del Codice dei contratti pubblici sugli espropri;
🔹 l’istituto della riserva nei lavori pubblici;
🔹 le modifiche al contratto in corso di esecuzione;
🔹 la revisione prezzi nei casi di shock economici improvvisi;
🔹 il ruolo dell’accordo bonario e del Collegio Consultivo Tecnico nella definizione delle criticità.

Avrò il piacere di intervenire sul tema “La revisione dei prezzi nei casi di shock economici improvvisi” e di moderare l’evento e la tavola rotonda conclusiva dedicata ai luoghi di definizione delle criticità in corso di esecuzione.

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ISCRIZIONI AL LINK https://foir.it/formazione/eventi/1923

ORDINE DEGLI INGEGNERI ROMA E PROVINCIA – CONVEGNO A FIUMICINO – 8 MAGGIO 2026

SHOCK ECONOMICI E CRISI DEL SINALLAGMA CONTRATTUALE NEGLI APPALTI PUBBLICI.

LIMITI DEL SISTEMA REVISIONALE DEI PREZZI E MODELLI DINAMICI DI RIEQUILIBRIO.

SOMMARIO: Premessa – 1. Inadeguatezza del modello revisionale a sopportare gli shock improvvisi e prolungati – 2. Il Disallineamento tra condizioni di mercato e azioni correttive – 3.⁠ ⁠La crisi del quadro economico quale limite strutturale per la tenuta del contratto – 4.⁠ ⁠Analisi del rischio – 5.⁠ ⁠Differenze e convergenze tra contratti ex d.lgs. 50/2016 e contratti ex d.lgs. 36/2023 – 6.⁠ ⁠Il coordinamento tra eccessiva onerosità sopravvenuta e diritto al riequilibrio – 7.⁠ ⁠Il Collegio Consultivo Tecnico quale strumento di governance anticipata della crisi – 8.⁠ ⁠Il ruolo dell’impresa: automatismo, tempestività, oneri di attivazione e tutela sostanziale – 9. Il ruolo della stazione appaltante: tra vincolo normativo e difficoltà operative – 10. Una possibile evoluzione dinamica del modello revisionale.

PREMESSA

La guerra tra gli Stati Uniti e l’Iran è solo l’ultimo di una serie di accadimenti (im)prevedibili, di diversa natura, che a partire dalla pandemia del 2020 hanno generato impatti economici negativi a livello planetario.  La principale conseguenza è una inflazione costante e prolungata, con aumento incontrollato dei prezzi delle materie prime e dei prodotti e servizi derivati, diminuzione del potere di acquisto e del PIL. Uno dei primi settori a risentirne è stato quello dei lavori pubblici. In assenza di un sistema revisionale dei prezzi, i contratti sono entrati in crisi a fronte di una generalizzata eccesiva onerosità sopravvenuta, con il rischio di non poter portare a compimento un gran numero di interventi. Si è cercato inizialmente di porre rimedio, sin dalla fine del 2021, con una serie di provvedimenti emergenziali, che di fatto hanno reintrodotto la revisione dei prezzi nei contratti pubblici. Con l’art. 9 del nuovo codice dei contratti 36/2023, il legislatore ha cristallizzato il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, declinandolo con il successivo art. 60 attraverso la disposizione che ha reso obbligatorio prevedere nei documenti di gara l’inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto. Eppure, di fronte a shock esogeni improvvisi anche il sistema di revisione prezzi nei contratti pubblici sta mostrando segni di inaspettata fragilità, in particolare nel rapporto tra rapidità delle dinamiche di mercato e lentezza nella messa a punto di adeguati strumenti correttivi  di compensazione. L’analisi prende le mosse dalla progressiva stabilizzazione della revisione prezzi, evidenziando come tale evoluzione, pur segnando il superamento del tradizionale paradigma statico del contratto pubblico, non sia di per sé sufficiente a garantire la conservazione dell’equilibrio economico del contratto nei casi in cui gli aumenti dei costi si manifestino in modo repentino, intenso e non ancora recepito dai prezzari o dagli indici ufficiali. Come affrontare l’emergenza quando diventa fisiologica?

1.⁠ ⁠ INADEGUATEZZA DEL MODELLO REVISIONALE A SOPPORTARE GLI SHOCK IMPROVVISI E PROLUNGATI

La recente evoluzione della disciplina in materia di revisione prezzi ha certamente segnato un passaggio di sistema, poiché l’ordinamento dei contratti pubblici, dopo una lunga stagione nella quale il rischio economico veniva prevalentemente allocato sull’appaltatore, ha progressivamente riconosciuto che l’equilibrio del contratto non può considerarsi indifferente rispetto a sopravvenienze economiche di portata straordinaria. La revisione prezzi, dapprima riemersa in forma emergenziale quale risposta ai violenti incrementi dei costi delle materie prime, è stata via via stabilizzata, sino ad assumere i tratti di un meccanismo strutturale di adattamento del corrispettivo alle condizioni reali del mercato.

Tuttavia, proprio il consolidamento di tale istituto mette oggi in luce un paradosso: il sistema revisionale, pur necessario e ormai in larga misura irrinunciabile, non appare ancora sufficiente a fronteggiare adeguatamente gli shock esogeni più rapidi e intensi. In altri termini, il legislatore ha certamente preso atto che il contratto pubblico non può più essere concepito come uno schema totalmente impermeabile alle variazioni economiche sopravvenute, ma non ha ancora costruito un apparato di strumenti capace di reagire con tempestività e adeguatezza quando tali variazioni si verificano con dinamiche assai più rapide di quelle dell’azione giuridico-amministrativa.

Gli eventi degli ultimi anni lo dimostrano con evidenza. La pandemia da COVID-19 ha inciso sulle filiere globali di approvvigionamento; il conflitto russo-ucraino ha generato effetti dirompenti sui costi energetici e dei materiali; le più recenti tensioni in Medio Oriente e le impennate dei prezzi del petrolio hanno confermato che la volatilità dei mercati energetici e delle materie prime non può più essere trattata come evento isolato, eccezionale e irripetibile. La successione ravvicinata di tali fenomeni induce a ritenere che il rischio di shock economici non sia più una semplice eventualità remota, ma una variabile strutturale della programmazione e dell’esecuzione contrattuale.

Ne discende che il tema non può essere ridotto alla sola domanda se la revisione prezzi sia o meno dovuta. Il problema più profondo riguarda, piuttosto, la capacità del sistema di rendere concretamente operante il riequilibrio contrattuale nel momento in cui esso è più necessario, ossia quando l’aumento dei costi è già avvenuto, i materiali devono essere acquistati, i lavori devono proseguire e i parametri ufficiali di riferimento risultano ancora in ritardo rispetto alla realtà.

2.⁠ ⁠IL DISALLINEAMENTO TRA LE CONDIZIONI MERCATO E AZIONI CORRETTIVE

Il nodo cruciale della materia è costituito dal disallineamento tra le condizioni di mercato e le azioni correttive. Le dinamiche dei mercati delle materie prime, dell’energia e dei trasporti si sviluppano infatti con velocità elevatissima, quasi sempre innescate da eventi geopolitici e finanziari che producono aumenti di prezzo nel giro di giorni o settimane; al contrario, gli strumenti attraverso cui l’ordinamento dei contratti pubblici tenta di intercettare tali variazioni operano con tempi fisiologicamente più lunghi, poiché richiedono rilevazioni statistiche, aggiornamenti di prezzari, procedure amministrative, atti normativi o circolari interpretative, caratterizzate da medio/lunga gestazione.

Questa divergenza temporale non costituisce una semplice difficoltà pratica, ma assume rilievo sistemico. Nel periodo che intercorre tra l’aumento effettivo del costo dei materiali e il suo recepimento negli strumenti ufficiali, il contratto entra in una zona di squilibrio sostanziale. Formalmente, le clausole economiche restano quelle originarie; contabilmente, il direttore dei lavori continua a misurarsi con prezziari non ancora adeguati; finanziariamente, il quadro economico dell’intervento non è stato ancora riparametrato; operativamente, l’impresa sostiene costi già aumentati. In questa fase, il contratto è ancora valido e obbligatorio, ma la sua esecuzione può essere profondamente alterata.

Per comprendere la portata del problema è sufficiente pensare ai materiali maggiormente sensibili alle variazioni del prezzo del petrolio, quali i bitumi e, più in generale, tutte le lavorazioni la cui struttura di costo dipende in misura significativa dall’energia o dalla logistica. In tali ipotesi, il ritardo con cui i prezzari regionali e gli indici ISTAT recepiscono il mutamento del mercato rende il meccanismo revisionale incapace di operare nel momento in cui esso sarebbe più necessario. Si crea così una frattura temporale nella quale l’ordinamento riconosce in astratto la necessità del riequilibrio, ma non è ancora in grado di quantificarlo e sostenerlo con parametri ufficiali.

La conseguenza non è marginale. Se il sistema revisionale entra in funzione solo mesi dopo il verificarsi dello shock, si produce un intervallo di rischio che tende a scaricarsi, di fatto, sull’impresa esecutrice, la quale può trovarsi costretta a scegliere tra tre opzioni tutte problematiche: proseguire l’esecuzione sopportando costi non compensati; rallentare o sospendere di fatto l’attività esponendosi a contestazioni; attivare tempestivamente istanze, riserve e strumenti di riequilibrio per tentare di anticipare la risposta dell’amministrazione. È in questa terra di mezzo, non ancora adeguatamente normata, che si gioca la tenuta concreta del contratto.

3.⁠ ⁠LA CRISI DEL QUADRO ECONOMICO QUALE LIMITE STRUTTURALE PER LA TENUTA DEL CONTRATTO

Se il disallineamento tra dinamiche di mercato e azioni correttive rappresenta la causa immediata della crisi, il quadro economico dell’intervento ne costituisce il luogo di manifestazione più evidente. Il sistema vigente, tanto con riguardo ai contratti riconducibili al pregresso impianto normativo quanto con riguardo a quelli assoggettati al nuovo Codice, continua infatti a presupporre che i maggiori oneri possano essere assorbiti entro le risorse interne disponibili, attraverso l’utilizzo delle somme a disposizione, degli accantonamenti per imprevisti, dei ribassi d’asta non altrimenti vincolati o di eventuali rimodulazioni dell’intervento.

Questa impostazione è razionale finché le variazioni di prezzo si mantengono entro margini fisiologici. Quando, però, gli aumenti assumono carattere improvviso, generalizzato e rilevante, il quadro economico cessa di essere uno strumento neutro di distribuzione delle risorse e diviene il principale fattore di crisi del contratto. Esso, infatti, è solitamente costruito secondo una logica di programmazione ex ante e tende a riflettere una visione ordinaria del rischio; non è invece naturalmente predisposto a sostenere shock intensi che colpiscano in tempi ristretti lavorazioni essenziali per l’esecuzione.

Si determina così una situazione peculiare: il diritto alla revisione prezzi può anche essere configurabile in astratto, ma la concreta disponibilità delle risorse necessarie per farvi fronte può risultare insufficiente o inesistente. Il problema, in altri termini, non è più soltanto se il maggiore costo debba essere riconosciuto, bensì come e con quali mezzi esso possa essere finanziato senza compromettere la fattibilità complessiva dell’intervento. In questa prospettiva, il quadro economico non è soltanto il contenitore contabile della crisi, ma il punto in cui si confrontano e spesso si scontrano il principio di legalità, che impone il riconoscimento di determinati maggiori oneri sopravvenuti, e il principio di sostenibilità finanziaria, che condiziona la possibilità concreta di darvi esecuzione.

La disciplina più recente ha, in parte, preso atto di ciò. Per i contratti che rientrano nel perimetro della proroga del meccanismo di aggiornamento dei prezzi, la copertura dei maggiori oneri viene ricercata prioritariamente nelle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, nel limite massimo del 70 per cento, nonché nelle somme a disposizione e nei ribassi d’asta, ove non diversamente destinati. Ma è proprio questa soluzione a confermare il problema: l’ordinamento non garantisce una copertura automatica esterna e sufficiente, bensì chiede alla stazione appaltante di reperire internamente risorse spesso già assorbite da altre esigenze dell’intervento. Perciò, quando lo shock è particolarmente intenso, il quadro economico entra esso stesso in crisi e diviene insufficiente ad assicurare la stabilità del rapporto contrattuale.

4.⁠ ⁠ANALISI DEL RISCHIO

L’esperienza degli ultimi anni impone una riflessione più radicale sulla fase genetica del contratto e, in particolare, sulla costruzione del quadro economico. Se è vero che gli shock di mercato non rappresentano più episodi irripetibili, ma variabili ricorrenti del contesto economico globale, allora non è più sufficiente predisporre il quadro economico secondo una logica meramente statica, fondata sull’idea che l’imprevisto sia un fenomeno eccezionale e marginale. Al contrario, la stazione appaltante è oggi chiamata a svolgere, già in fase di programmazione e progettazione, una più consapevole analisi del rischio economico, tenendo conto del fatto che volatilità energetica, tensioni geopolitiche, discontinuità nelle filiere e fenomeni inflattivi costituiscono fattori che possono incidere seriamente sulla futura esecuzione.

Ciò conduce a un mutamento di prospettiva: il quadro economico non va più visto solo come sommatoria di voci di costo e di somme a disposizione, ma come strumento di resilienza finanziaria dell’intervento. In questa prospettiva, la previsione di accantonamenti per imprevisti o di ulteriori margini prudenziali non è un semplice adempimento contabile, ma una scelta di corretta amministrazione, volta a prevenire la crisi del contratto e a garantire che eventuali sopravvenienze possano essere assorbite senza interrompere l‘esecuzione dell’opera o scaricare integralmente il rischio sull’appaltatore.

La domanda, allora, è se e in che misura il Codice dei contratti consenta di “caricare” il quadro economico di somme più consistenti a fronte del rischio di esplosione dei prezzi di mercato. La risposta è senza dubbio positiva, purché la scelta sia sorretta da una adeguata istruttoria e da una motivazione tecnica coerente con le caratteristiche dell’intervento. Non sembra infatti ravvisabile, sul piano generale, un divieto alla previsione di somme per imprevisti più prudenti rispetto agli standard tradizionali, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e corretta allocazione delle risorse. In altri termini, l’amministrazione non può gonfiare arbitrariamente il quadro economico senza giustificazione, ma può e deve valutare seriamente il contesto di rischio in cui l’appalto sarà eseguito, specialmente quando si tratti di interventi ad alta esposizione rispetto a materiali sensibili ai mercati energetici o logistici.

La vera novità culturale consiste allora nel considerare l’analisi del rischio non più come un accessorio della programmazione, ma come componente essenziale della buona costruzione del quadro economico. Se il rischio di squilibrio economico è ormai all’ordine del giorno, ignorarlo nella fase programmatoria dell’intervento può tradursi in una sottostima colposa delle future esigenze finanziarie; viceversa, una previsione prudenziale e motivata può rappresentare un indice di buona amministrazione e di corretta progettazione del contratto.

5.⁠ ⁠DIFFERENZE E CONVERGENZE TRA CONTRATTI EX D.LGS. 50/2016 E CONTRATTI EX D.LGS. 36/2023

Per comprendere la portata generale della problematica, è opportuno distinguere tra i contratti che restano interessati dalle discipline speciali derivanti dall’art. 26 del DL 50/2022 e dalle successive proroghe e stabilizzazioni normative, e i contratti sottoposti integralmente alla disciplina del d.lgs. 36/2023. Questo perché la distinzione tra le due discipline, che continuano ancora oggi a convivere, è importante, ma non deve essere sopravvalutata, poiché il problema di fondo rimane comune.

Per i contratti riconducibili al previgente sistema, la disciplina speciale consente oggi di continuare ad applicare meccanismi di aggiornamento dei prezzi per le lavorazioni eseguite o contabilizzate sino alla fine dei lavori, utilizzando prezzari annualmente aggiornati e riconoscendo i maggiori importi in misura percentuale differenziata a seconda della data di presentazione dell’offerta.

Per i contratti pienamente assoggettati al nuovo Codice, invece, il riferimento centrale diviene l’art. 60 del d.lgs. 36/2023, che ha introdotto un sistema revisionale più ordinato e strutturato, fondato su indici e soglie di attivazione. Sul piano sistematico, il nuovo assetto è certamente più coerente, in quanto internalizza la revisione prezzi nella disciplina generale del contratto anziché affidarla a reiterati interventi emergenziali. Tuttavia, anche qui il problema non è eliminato, ma soltanto riorganizzato. Il nuovo Codice disciplina con maggiore precisione il criterio di calcolo e la cornice giuridica del riequilibrio, ma non risolve di per sé il problema della tempestività della rilevazione dei prezzi e della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

In entrambi i regimi, dunque, la questione centrale resta identica: il sistema sa descrivere in astratto come il prezzo debba essere adeguato, ma fatica a operare con la rapidità richiesta dalle crisi di mercato e, soprattutto, non garantisce automaticamente che il quadro economico disponga delle risorse necessarie a sostenere l’adeguamento. Per questo, la differenza tra vecchio e nuovo impianto normativo non deve far perdere di vista la comune insufficienza del modello rispetto agli shock repentini.

6.⁠ ⁠IL COORDINAMENTO TRA ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA E DIRITTO AL RIEQUILIBRIO

Quando la revisione prezzi non sia in grado di ripristinare da sola l’equilibrio del rapporto, entra in gioco il coordinamento con i principi civilistici e, in particolare, con l’istituto dell’eccessiva onerosità sopravvenuta. In effetti, vi sono casi nei quali l’aumento dei costi non si esaurisce in una semplice variazione compensabile entro gli ordinari strumenti revisionali, ma incide in modo così intenso da alterare in profondità il sinallagma contrattuale, facendo sì che la prestazione dell’appaltatore si collochi al di fuori della normale alea del rischio di impresa.

In simili ipotesi, l’art. 1467 c.c. opera come clausola generale di riequilibrio, idonea a integrare la disciplina speciale del codice dei contratti quando quest’ultima, per la natura e la misura dello shock, non riesca più a garantire un risultato sostanzialmente equo. Naturalmente, l’applicazione di tale disposizione nei contratti pubblici deve essere filtrata alla luce dei principi propri del settore, e in particolare dell’interesse pubblico alla prosecuzione dell’opera, della continuità dell’azione amministrativa e del principio del risultato. Ciò induce a privilegiare, tutte le volte in cui sia possibile, soluzioni conservative del contratto rispetto alla sua risoluzione.

La valorizzazione dell’eccessiva onerosità sopravvenuta non serve dunque a sostituire la revisione prezzi, ma a completarla nei casi più intensi. Essa contribuisce a spostare l’attenzione dal semplice automatismo contabile del maggiore costo a una visione più profonda del rapporto contrattuale, inteso come equilibrio economico complessivo da preservare. In questo senso, il diritto civile non si sovrappone al diritto dei contratti pubblici, ma ne corregge le rigidità quando le regole del codice dei contatti si rivelino incapaci di assorbire gli eventi eccezionali.

7.⁠ ⁠IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO QUALE STRUMENTO DI GOVERNANCE ANTICIPATA DELLA CRISI

In presenza di sopravvenienze economiche complesse, il Collegio Consultivo Tecnico assume un ruolo centrale. La sua funzione, infatti, non si esaurisce nella composizione di singoli quesiti o nella mera espressione di pareri su aspetti puntuali dell’esecuzione, ma può divenire quella di sede privilegiata per il governo anticipato delle crisi contrattuali. Ciò è particolarmente vero quando la sopravvenienza economica non riguarda una semplice divergenza interpretativa tra le parti, ma investe la sostenibilità complessiva dell’appalto, il rapporto tra prezzari ufficiali e prezzi reali di mercato, la necessità di soluzioni anticipatorie o l’individuazione di modalità di riequilibrio coerenti con il quadro economico dell’intervento.

In tali ipotesi, il CCT consente di ricondurre entro una cornice tecnica e giuridica condivisa questioni che, altrimenti, tenderebbero a degenerare in contenzioso o in stalli esecutivi. Esso può qualificare gli shock come circostanze oggettivamente imprevedibili, validare l’uso di analisi prezzi aggiornate o di elementi istruttori non ancora formalizzati nei prezzari, suggerire percorsi di variante o rimodulazione, valutare la necessità di una attivazione tempestiva del riequilibrio e, più in generale, contribuire a conservare il contratto in una fase in cui il semplice automatismo normativo non è in grado di farlo da solo.

Il ruolo strategico del CCT si comprende ancor meglio se si considera che, nei casi più difficili, la stazione appaltante può incontrare serie difficoltà a esporsi autonomamente a scelte   economicamente rilevanti, temendo rilievi contabili o censure sotto il profilo della legittimità. In questo senso, il Collegio svolge una funzione di “prevenzione del rischio”, offrendo una sede di confronto tecnico-giuridico che rafforza la sostenibilità delle decisioni.

8.⁠ ⁠IL RUOLO DELL’IMPRESA: AUTOMATISMO, TEMPESTIVITÀ, ONERI DI ATTIVAZIONE E TUTELA SOSTANZIALE

Uno dei profili più problematici della disciplina della revisione prezzi, emerso con particolare evidenza in occasione degli shock esogeni recenti, attiene alla tensione tra la natura automatica del meccanismo revisionale e la concreta necessità di una attivazione dell’impresa, che si rivela, nei fatti, imprescindibile per l’effettività della tutela.

Sotto il profilo strettamente normativo, infatti, la revisione prezzi si configura come un meccanismo vincolato e non discrezionale, la cui applicazione non è subordinata a una istanza di parte, bensì deve essere attivata dalla stazione appaltante sulla base dei parametri oggettivi previsti dall’ordinamento, quali prezzari aggiornati, indici ISTAT e altri elementi normativamente rilevanti. Proprio tale impostazione ha indotto parte della dottrina e della giurisprudenza a qualificare il relativo diritto come diritto soggettivo pieno, sottratto a valutazioni di opportunità amministrativa.

Tuttavia, tale ricostruzione, pur corretta sul piano teorico, mostra limiti evidenti sul piano applicativo, soprattutto nei casi in cui l’incremento dei prezzi si manifesti in modo repentino e non ancora intercettato dagli strumenti ufficiali di rilevazione. In tali circostanze si determina una situazione peculiare: il prezzo reale di mercato è già significativamente aumentato, il prezziario ufficiale non è ancora aggiornato, gli indici statistici riflettono valori ormai superati e la contabilità dei lavori continua a essere redatta su basi non aderenti alla realtà economica. Proprio in questo contesto l’automaticità del meccanismo revisionale si rivela solo apparente, poiché la stazione appaltante, in assenza di parametri ufficiali aggiornati, si trova oggettivamente nell’impossibilità di procedere a un adeguamento pienamente giustificato sotto il profilo tecnico-contabile.

Ne deriva che, proprio nei momenti in cui la revisione prezzi dovrebbe operare con maggiore efficacia – vale a dire nella fase immediatamente successiva allo shock – essa risulta di fatto temporaneamente paralizzata, generando un vuoto di tutela che può protrarsi per mesi e che rischia di compromettere seriamente la sostenibilità del contratto.

In questo scenario, l’impresa non può essere considerata mero destinatario passivo delle determinazioni della stazione appaltante. Al contrario, proprio perché la revisione prezzi fatica a operare tempestivamente nella fase immediatamente successiva allo shock, l’operatore economico è chiamato a svolgere un ruolo essenziale di attivazione del sistema. Ciò non significa trasformare la revisione in un istituto facoltativo o rimesso alla disponibilità delle parti; significa invece riconoscere che la concreta effettività del riequilibrio dipende, in larga misura, dalla capacità dell’impresa di segnalare immediatamente il sopravvenuto squilibrio, documentarne le cause e porre l’amministrazione nella condizione di intervenire.

La tempestività dell’attivazione assume quindi valore sostanziale. L’impresa che rilevi un incremento anomalo dei costi di approvvigionamento, soprattutto per materiali o lavorazioni ad alta sensibilità rispetto al petrolio o all’energia, deve rappresentare la situazione alla direzione lavori e al RUP mediante istanza motivata, corredata da analisi prezzi, offerte fornitori, dati comparativi, evidenze di mercato e ogni altro elemento utile a dimostrare la portata dell’aumento. In determinati casi, la prudenza suggerisce anche l’iscrizione di riserve, non tanto perché esse costituiscano sempre e comunque condizione di esistenza del diritto alla revisione, quanto perché possono svolgere una funzione fondamentale di cristallizzazione della pretesa, di delimitazione temporale del pregiudizio e di rafforzamento probatorio.

La mancata attivazione non comporta necessariamente una decadenza in senso tecnico dal diritto alla revisione, ma può determinare una consistente perdita di effettività della tutela. In assenza di una segnalazione tempestiva, diventa più difficile ricostruire il momento esatto in cui l’aumento dei costi ha inciso sulle lavorazioni, dimostrare il nesso causale tra shock di mercato e aggravio economico e motivare la necessità di soluzioni rapide, che consentano la prosecuzione dei lavori secondo le tempistiche previste dal contratto, nell’impossibilità di poter sostenere gli oneri eccezionali sopravvenuti.

In poche parole, ciò che va evitato, nell’interesse dei contraenti, è che azioni intempestive portino ad una incapienza del quadro economico con il rischio di trovarsi prive degli strumenti correttivi necessari a sostenere efficacemente il riequilibrio del rapporto compromesso, per mancanza di risorse finanziarie.

In tale scenario, l’istanza dell’impresa assume una funzione che va ben oltre la mera sollecitazione procedimentale, configurandosi come vero e proprio elemento attivatore del sistema di riequilibrio contrattuale. Attraverso tale iniziativa, infatti, l’appaltatore segnala tempestivamente l’anomalia economica in atto e, documentandola adeguatamente, fornisce alla stazione appaltante una base tecnica per l’adozione di misure straordinarie.

In altri termini, l’istanza non è giuridicamente necessaria in astratto, ma diviene funzionalmente necessaria in concreto, poiché supplisce alle carenze degli strumenti correttivi ordinari. Senza di essa, la stazione appaltante resta spesso priva del supporto istruttorio necessario per attivare varianti, rimodulazioni o percorsi di riequilibrio tempestivo.

9. IL RUOLO DELLA STAZIONE APPALTANTE: TRA VINCOLO NORMATIVO E DIFFICOLTÀ OPERATIVE

Specularmente, la stazione appaltante si trova in una posizione particolarmente delicata. Pur essendo tenuta ad applicare il meccanismo revisionale, essa incontra infatti oggettive difficoltà operative in assenza di parametri ufficiali aggiornati, con il rischio di riconoscere adeguamenti non sufficientemente giustificati sotto il profilo tecnico-contabile, di incorrere in rilievi della Corte dei conti o di non disporre delle risorse necessarie nel quadro economico dell’intervento.

In tale situazione, l’istanza dell’impresa e la documentazione tecnica allegata assumono una funzione essenziale anche dal punto di vista dell’azione amministrativa, poiché consentono al RUP e alla direzione lavori di motivare in modo più solido eventuali scelte straordinarie, quali l’attivazione di varianti, l’utilizzo di analisi prezzi aggiornate o il ricorso al Collegio Consultivo Tecnico.

10. UNA POSSIBILE EVOLUZIONE DINAMICA DEL MODELLO REVISIONALE

Le considerazioni svolte inducono a ritenere che l’automaticità della revisione prezzi debba essere reinterpretata in chiave dinamica, non come meccanismo autosufficiente, ma come sistema che richiede una attivazione cooperativa delle parti. La stazione appaltante conserva il potere-dovere di applicare la revisione, ma l’impresa assume un ruolo proattivo nella segnalazione e documentazione degli aumenti, mentre il CCT può intervenire quale sede di sintesi, validazione tecnica e orientamento delle soluzioni.

In tale prospettiva, il contratto pubblico si configura sempre più come rapporto collaborativo e di leale cooperazione, nel quale il riequilibrio non è il prodotto di un automatismo puramente contabile, ma il risultato di un processo dinamico fondato sull’interazione tra le parti e sulla capacità del sistema di reagire in modo tempestivo a eventi sopravvenuti.

Può affermarsi che, nei casi di shock improvvisi, la revisione prezzi non opera come meccanismo automatico in senso pieno, ma come automatismo differito e mediato, la cui effettività dipende in misura determinante dalla tempestiva attivazione dell’impresa e dalla capacità della stazione appaltante di tradurre tale attivazione in strumenti giuridicamente sostenibili.

Le considerazioni che precedono inducono a superare definitivamente la rappresentazione del contratto pubblico come meccanismo statico di allocazione preventiva del rischio, nel quale l’equilibrio economico inizialmente fissato sarebbe destinato a permanere, salvo limitate e residuali eccezioni. L’esperienza recente dimostra, al contrario, che il contratto pubblico oggigiorno deve essere inteso come rapporto dinamico, esposto a sopravvenienze economiche rilevanti e quindi bisognoso di strumenti permanenti di adattamento, di cooperazione e di riequilibrio.

In questo modello evolutivo, la revisione prezzi rimane uno strumento centrale, ma non autosufficiente; il quadro economico deve essere costruito come presidio di resilienza e non soltanto come fotografia contabile dell’intervento; l’impresa deve attivarsi tempestivamente per rendere effettivo il riequilibrio; il diritto civile fornisce clausole generali utili a integrare il sistema nei casi più gravi; il Collegio Consultivo Tecnico diviene sede privilegiata di governo anticipato delle crisi. Non si tratta, dunque, di moltiplicare rimedi tra loro concorrenti, ma di costruire una architettura integrata nella quale ciascuno strumento svolga una funzione specifica all’interno di una comune logica di conservazione del contratto e realizzazione dell’interesse pubblico.

In definitiva, il tema del caro materiali non può più essere affrontato come mera questione di quantificazione del maggior costo, né come episodico problema di aggiornamento dei prezzari. Esso investe il modo stesso in cui l’ordinamento concepisce l’esecuzione dei contratti pubblici in un contesto economico instabile. Ed è proprio da questa consapevolezza che deve prendere avvio una nuova stagione interpretativa e applicativa, nella quale il contratto pubblico sia governato non come schema chiuso, ma come sistema adattivo, capace di reggere e assorbire – entro limiti ragionevoli – gli shock economici sempre meno eccezionali e sempre più fisiologici.

ULTIMO MIGLIO PER LE OPERE PNRR

Indicazioni operative della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del MEF per la conclusione e la rendicontazione finale di Target e Milestone.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il MEF, fanno chiarezza e forniscono indicazioni operative per la conclusione e la rendicontazione finale di Target e Milestone del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ai fini del rispetto della inderogabile scadenza PNRR occorre che la sua conclusione sia formalmente attestata attraverso la documentazione corretta e caricata tempestivamente nei sistemi di rendicontazione.

Le Linee guida chiariscono che, per dimostrare il raggiungimento dei target e delle milestone, l’evidenza documentale ruota attorno ad alcuni atti chiave:

  • per i lavori, il certificato di ultimazione dei lavori;
  • per servizi e forniture, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di fornitura o la verifica di conformità, secondo la disciplina applicabile.

Questo significa che l’intervento, per essere considerato concluso ai fini della rendicontazione, deve risultare tale non solo nella realtà fattuale, ma anche sul piano formale.

Uno dei passaggi più importanti delle Linee guida riguarda il contenuto minimo del certificato di ultimazione dei lavori. Il documento deve contenere almeno gli elementi essenziali per identificare con precisione l’intervento, il contratto, i riferimenti amministrativi e soprattutto la data rilevante ai fini della rendicontazione.

È un chiarimento utile per tutte le stazioni appaltanti e per i soggetti attuatori, perché conferma che la vera criticità non sta soltanto nell’emettere un certificato, ma nel farlo con contenuti adeguati e coerenti con le regole PNRR. La mancanza del certificato, oppure la sua non conformità rispetto alle indicazioni fornite, può infatti impedire la validazione del target e mettere in discussione l’ammissibilità della spesa.

Altro punto di grande interesse è quello delle lavorazioni di modesta entità che non inficiano la funzionalità dell’opera. Le Linee guida ammettono che, in presenza di lavorazioni marginali ancora residuanti all’ultimazione di lavori, il certificato possa comunque conservare la propria rilevanza anche se all’operatore economico è assegnato un termine per completare tali attività. Tuttavia, il documento precisa con nettezza che, ai fini PNRR, ciò che conta è la data di emissione del certificato, non il maggior termine concesso per le residue lavorazioni. È una precisazione molto utile sul piano pratico. Ma non deve essere equivocata: non si tratta di una liberalizzazione di una chiusura “imperfetta” dei lavori. Si tratta, piuttosto, di una regola particolare, invero consueta nella contabilizzazione dei lavori a cura della Direzione dei Lavori e prevista dal Codice dei contratti pubblici, che consente di non compromettere la rendicontazione quando residuino attività marginali che possono essere eseguite entro un termine perentorio dopo l’ultimazione dei lavori, purché l’intervento sia sostanzialmente concluso e il certificato sia validamente emesso.

Le Linee guida chiariscono inoltre che, laddove sia già presente nel sistema il certificato di collaudo, l’attestazione di collaudo oppure il certificato di regolare esecuzione, tali atti possono essere considerati prova sufficiente ed esaustiva dell’avvenuta conclusione dell’intervento. Il chiarimento è importante perché evita inutili duplicazioni documentali e adotta una logica di sostanza amministrativa: se esiste già un atto “superiore” che presuppone l’ultimazione dell’intervento, non ha senso richiedere nuovamente una prova che ne è logicamente assorbita.

Le date da tenere scolpite: 30 giugno 2026 e 31 agosto 2026

Sul piano temporale, il documento è altrettanto netto. Per le misure con scadenza europea al 30 giugno 2026, le operazioni di attuazione devono essere integralmente completate entro tale data. Il termine del 31 agosto 2026 assume invece rilievo come limite per la finalizzazione documentale e rendicontazione, secondo l’impostazione illustrata nelle Linee guida.

Questo è probabilmente il messaggio più severo, ma anche il più realistico: lo sforamento delle suddette deadline comporta che ciò che non è completato o correttamente rendicontato rischia di non produrre alcun effetto utile ai fini del riconoscimento del target.

Le Linee guida precisano, inoltre che i certificati e la documentazione a comprova del conseguimento di target e milestone devono essere caricati tempestivamente sulla piattaforma REGIS, di norma entro termini molto brevi dalla conclusione dei lavori, dei servizi o delle forniture. Il caricamento della documentazione a comprova del raggiungimento del target infatti non costituisce un adempimento accessorio o rinviabile, esponendo, il mancato adempimento, amministrazioni e soggetti attuatori a un rischio serio: avere interventi sostanzialmente conclusi ma non utilmente spendibili sul piano PNRR.

Per i RUP, per i direttori dei lavori, per i DEC, per i soggetti attuatori e per le amministrazioni titolari, la vera sfida di questi mesi è tutta qui: governare la fase finale non come un epilogo burocratico, ma come una parte essenziale del risultato.

Per le opere PNRR non conta quindi arrivare “quasi alla fine”, ma concludere gli interventi nei tempi previsti e sulla scorta di atti ufficiali e tracciabili.

Non tutti gli interventi probabilmente arriveranno a conclusione entro la scadenza prefissata, ma l’eredità che ci lascia l’esperienza PNRR è che è possibile completare i lavori entro i termini programmati, in qualità e con costi certi, perché un’opera pubblica è utile alla collettività solo se resa disponibile quando necessaria, altrimenti è un opera inutile !

Riflessioni sulla responsabilità amministrativo-contabile dopo la Legge 1/2026.

Il ruolo della Corte dei Conti e del Collegio Consultivo Tecnico nel delicato equilibrio tra tutela dell’erario, decisione pubblica e principio del risultato.

La legge 1/2026 è entrata in vigore all’inizio dell’anno e già la Corte dei conti è stata chiamata a valutarne la reale portata e gli effetti sulla valutazione della responsabilità amministrativo-contabile. La sentenza della Sezione giurisdizionale per il Lazio del 20 febbraio 2026 ha innescato tra gli addetti ai lavori un confronto acceso sul tema del potere riduttivo dell’addebito. Il messaggio che ne emerge è più complesso di quanto il dibattito pubblico possa lasciar intendere.

La Corte avverte che un’applicazione automatica e generalizzata del potere riduttivo tradirebbe la natura stessa dell’illecito contabile. L’azione erariale, ricorda la sentenza, conserva la propria funzione compensativa e deterrente. Non è uno strumento simbolico, né un mero rituale sanzionatorio. È presidio di equilibrio finanziario e di responsabilità gestionale. Non solo, la Corte va oltre. Richiama espressamente la necessità di una interpretazione orientata della riforma, nel rispetto della costituzione e del diritto europeo, ricordando che in materia di finanza pubblica il diritto dell’Unione è sovrano. Questo, secondo la Corte, significa che la responsabilità amministrativa non può essere compressa al punto da rendere inefficace la tutela dell’erario. In un sistema nel quale la gestione delle risorse pubbliche è anche attuazione di obblighi europei di stabilità e sostenibilità finanziaria, l’azione contabile non può essere svuotata attraverso meccanismi automatici. Si afferma in sostanza che solo l’esercizio discrezionale e motivato del potere riduttivo consente di distinguere concretamente tra amministratori “attenti e prudenti” e soggetti “infedeli o incapaci”. Le soluzioni astratte e generalizzate, al contrario, impedirebbero di operare quei distinguo che la riforma dichiara di voler valorizzare.

In sostanza, dalla lettura integrata della legge 1/2026 e del diritto eurounitario, l’illecito contabile conserverebbe natura compensativa e deterrente, respingendo implicitamente l’idea di un depotenziamento generalizzato dell’azione erariale. Allo stesso tempo si riconosce che la riforma impone una valutazione più raffinata, più calibrata, più attenta al caso concreto.

Questa impostazione si inserisce alla fine di un dibattito acceso che ha accompagnato l’approvazione della legge 1/2026. Parte della dottrina ha letto la novella come un intervento fortemente orientato a tutelare gli amministratori, talvolta in modo sbilanciato, segnalando il rischio di una compressione delle prerogative dell’azione contabile e della discrezionalità del giudice. È stato osservato che la riforma, pur giustificata dall’esigenza di superare la “paura della firma”, potrebbe incidere sull’equilibrio tra le parti del processo contabile e sulla funzione stessa della Corte dei Conti, come organo equilibratore con funzioni di deterrenza, che sarebbero minate da soluzioni preimpostate che renderebbero inefficace il potere riduttivo dei giudici contabili. Se l’azione contabile è anche strumento di attuazione del principio di equilibrio di bilancio e di corretta gestione finanziaria, la sua effettività non può essere compromessa. Il potere riduttivo della Corte, in sostanza, non può diventare una falcidia automatica dell’addebito. Deve restare uno strumento discrezionale, fondato su una motivazione congrua e attenta.

Per comprendere fino in fondo questa tensione occorre tornare alla stagione dello scudo erariale. Nel 2020, con l’art. 21 del D.L. 76/2020, il legislatore, in pieno contesto pandemico fu costretto ad una scelta emergenziale: il soggetto agente avrebbe risposto soltanto per dolo o per inerzia. Restava esclusa la colpa grave commissiva. Era una scelta dichiaratamente orientata a favorire l’azione amministrativa in un contesto straordinario, nel quale si chiedeva ai funzionari di decidere rapidamente e di gestire risorse ingenti in un quadro normativo instabile. Si puniva chi non decideva, era ben più grave il danno eventualmente arrecato per inerzia, rispetto a quello derivante da azioni concrete. Si è cercato, quindi, per superare il fenomeno della cosiddetta “burocrazia difensiva”, di affermare la cultura del “fare”, attraverso un alleggerimento della responsabilità erariale e un aggravamento delle condotte inerti. In un contesto che imponeva azioni mirate ad una rapida ripresa economica, dopo la stagnazione pandemica e post-pandemica, la scelta del legislatore fu a dir poco illuminata, anche se, a onor del vero, non pienamente percepita e attuata dalle pubbliche amministrazioni. La norma emergenziale è stata più volte prorogata, anche a causa della difficoltà del Paese di intraprendere una apprezzabile ripresa economica, difficoltà aggravata dalle conseguenze del conflitto russo-ucraino e solo in parte attenuata dalla straordinaria iniezione di risorse destinate agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Giubileo 2025.

La legge 1/2026 prova a chiudere quella stagione senza ripristinare integralmente il sistema precedente. Introduce una tipizzazione legislativa della colpa grave, delimitandola a violazioni macroscopiche e inescusabili, e al tempo stesso introduce tetti quantitativi alla condanna, parametrati alla retribuzione del soggetto che ha commesso l’illecito. Inoltre prevede cause esimenti dalla responsabilità, nel caso di conformazione delle decisioni a pareri obbligatori o vincolanti. Il rischio economico diventa quindi prevedibile e, dunque, assicurabile. La responsabilità non scompare, ma si trasforma in un rischio professionale governabile. La sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio del 20 febbraio 2026, tuttavia, introduce un’alea di incertezza rispetto agli effetti della legge 1/2026 in relazione all’atteggiamento della Corte medesima nella valutazione delle responsabilità amministrativo-contabili, connesse con l’operato dei pubblici uffici/dipendenti, ancorchè improntato al rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97, Cost.), declinati a livello legislativo nei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa (art. 1, L. 241/90).

In questo quadro, il ruolo del Collegio Consultivo Tecnico per i contratti di lavori pubblici (obbligatorio per importi superiori alla soglia comunitaria) assume un rilievo specifico, che rimane perfettamente coerente con la disciplina sopravvenuta.  Il Codice dei contratti pubblici prevede infatti che, quando i soggetti agenti della stazione appaltante (RUP/dirigenti) si conformano ai pareri (obbligatori) o alle determinazioni (vincolanti) del CCT, la responsabilità amministrativa resti limitata ai soli casi di dolo o inerzia. Questa previsione, introdotta anch’essa con il DL 76/2020, confermata e rafforzata con l’attuazione del PNRR e stabilizzata con il D.lgs. 36/2023, non rappresenta un residuo dello scudo emergenziale, ma un riconoscimento della qualità del processo decisionale. Il parere del CCT non è l’esito di una valutazione individuale isolata, ma il risultato di un confronto tecnico collegiale, interdisciplinare, tracciato e motivato, assunto a valle di una adeguata istruttoria e nel rispetto del contraddittorio tra le Parti, che hanno esse stesse individuato i componenti in grado di dirimere le controversie e le dispute tecniche che eventualmente dovessero insorgere durante l’esecuzione dell’appalto, potendo persino decidere di conferire alle loro decisioni la natura di lodo contrattuale ex art. 808-ter cpc.

Il CCT offre attualmente uno degli strumenti più efficaci di prevenzione delle dispute tecniche negli appalti pubblici, rappresentando le stesse il principale rischio di fallimento di un’opera pubblica, con conseguente spreco di risorse ed effetti indiretti negativi sul PIL.

In un settore dove i pubblici dipendenti che ricoprono posizioni attive nella programmazione e attuazione degli interventi si trovano a dover gestire risorse economiche ingenti, a volte pari a decine se non centinaia di milioni di euro, in contesti organizzativi spesso fragili, con organici e formazione inadeguata, la “paura della firma” non nasce semplicemente dal peso della responsabilità, ma piuttosto dall’incertezza sui suoi confini e dalla percezione di un rischio personale sproporzionato rispetto agli strumenti disponibili.

Lo strumento del Collegio Consultivo Tecnico rappresenta pertanto un fattore di stabilizzazione della responsabilità e un presidio costante, che accompagna l’esecuzione dell’opera dalla consegna al collaudo, improntato al principio del risultato e della fiducia (artt. 1 e 2, D.lgs.36/2023), dove l’obiettivo principale è sempre il completamento dell’opera pubblica.  In conseguenza di ciò, la condotta inerte rappresenta un comportamento che non può essere tollerato, in quanto foriero di diseconomie e quindi di danni per la collettività, e come tale soggetto pertanto ad accertamenti sulla responsabilità amministrativo-contabile, al pari del dolo.

La sfida a cui è esposto il sistema delle norme che regolano la responsabilità amministrativo-contabile, è nel trovare l’equilibrio tra tre elementi: effettività della tutela dell’erario, proporzionalità della responsabilità e qualità del processo decisionale. In ultima analisi, la responsabilità amministrativa non può essere ridotta a uno strumento di intimidazione preventiva, né trasformata in una formalità depotenziata. Deve restare un presidio reale di legalità, compatibile con la necessità di decidere.

Il vero dilemma non sta nello scegliere tra rigore e azione, ma nel costruire un sistema in cui la decisione della pubblica amministrazione risulti responsabile, coerente, motivata e sostenibile.

LINEE GUIDA MIT 20.02.2026 SULLA GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE (GID). La transizione doverosa e opportuna.

Il 20 febbraio 2026 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato le Linee Guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 

Un documento atteso, che chiarisce in modo organico ambito, obblighi, regime transitorio, ruoli e adempimenti preliminari connessi all’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

Perché sono rilevanti?

Dal 1° gennaio 2025 è operativo l’obbligo di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale (BIM/Information Management) per opere di nuova costruzione e interventi su costruzioni esistenti, con stima del costo presunto dei lavori superiore a 2 milioni di euro.

Le Linee Guida accompagnano questo passaggio chiarendo che non si tratta solo di un obbligo tecnico, ma di un mutamento organizzativo e giuridico profondo 

Quali indirizzi concreti per le stazioni appaltanti?

Le Linee Guida ribadiscono tre pilastri imprescindibili:

1️⃣ Formazione strutturata del personale

2️⃣ Atto di organizzazione interno con definizione di ruoli e responsabilità

3️⃣ Dotazione di Ambiente di Condivisione Dati (ACDat) e infrastruttura digitale adeguata

La gestione informativa digitale diventa così uno strumento di:

  • Miglioramento della qualità progettuale
  • Tracciabilità e controllo dei processi
  • Mitigazione dei rischi
  • Continuità informativa lungo il ciclo di vita dell’opera
  • Supporto alla governance e al principio del risultato  

Un cambio di paradigma

Non si tratta solo di “usare il BIM”, ma di:

  • Rendere il modello informativo centrale nel contratto
  • Integrare progettazione, esecuzione e gestione
  • Rafforzare capacità organizzativa e maturità digitale delle amministrazioni
  • Ridurre complessità, varianti e rischi di insuccesso degli investimenti pubblici  

💡 Le Linee Guida rappresentano un passaggio decisivo verso una pubblica amministrazione più strutturata, consapevole e orientata al risultato, in linea con il nuovo Codice dei contratti pubblici.

Gestire la transizione digitale: un dovere e una opportunità

Gestire la transizione digitale con efficacia e tempestività è un dovere della PA, finalizzato al miglioramento dei processi di realizzazione di un opera pubblica in qualità, tempi e costi certi. Senza un’ottimizzazione dei sistemi digitali informatizzati non sarà possibile neanche governare transizione verde, qualità ambientale e sociale, in sostanza la qualità della vita dei cittadini, che poi deve essere il vero obiettivo della pubblica amministrazione. La quantità di dati da controllare e ottimizzare, dei processi da governare in tutte le fasi ed aspetti del ciclo di vita di un opera pubblica ė ormai talmente macroscopica da non poter prescindere dall’utilizzo dei sistemi GID e AI. Un’approccio maturo al nuovo paradigma digitale rappresenta però anche un’opportunità da cogliere da parte degli operatori economici per distinguersi all’interno dei nuovi mercati del pubblic e-procurement.

Chi non si adeguerà ė destinato prima o poi a soccombere !

MASTER IN LEGISLAZIONE E CONTENZIOSO DELLE OPERE PUBBLICHE: Ultimi giorni per iscriversi alla III edizione.

ULTIMI GIORNI per iscriversi alla Terza Edizione del prestigioso #Master universitario di 2° livello – Legislazione e contenzioso delle opere pubbliche. RUP, progettazione ed esecuzione, CCT.

Il Master ogni anno è arricchito con una offerta formativa in linea con la continua evoluzione della materia. Quest’anno sarà particolarmente rinforzato il modulo sul #Project_Management, nell’ambito dell’iniziativa parallela di certificazione secondo norma #UNI11648.

Le lezioni, al fine di potere venire incontro a tutte le esigenze, potranno essere seguite in modalità #blended, ossia interamente in presenza nella sede E-Campus di Roma, con il vantaggio di poter interagire con i docenti in aula, oppure in collegamento da remoto sincrono o a-sincrono.

Il Master, organizzato dall’Università degli Studi eCampus in collaborazione con la FOIR – Fondazione Ordine Ingegneri Roma, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, la Camera Amministrativa RomanaOICEASSOPM e TéchnePA è particolarmente consigliato a tutti coloro che si occupano di appalti pubblici, Dirigenti delle stazioni appaltanti, Responsabili Unici del Progetto RUP e del Procedimento RP, ma anche a liberi professionisti e personale delle imprese che erogano servizi per la pubblica amministrazione.

L’iniziativa si pone nel solco ormai da tempo tracciato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma di una azione incisiva finalizzata di innalzare il livello generale di cooperazione tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici, nonché la qualità dei processi edilizi di realizzazione delle opere pubbliche.

Se desideri specializzarti a 360° nel campo degli appalti pubblici, sia che tu sia un tecnico, sia un giurista, scegli il Master di secondo livello in Legislazione e contenzioso delle Opere Pubbliche.

OBIETTIVI

Il Master si prefigge l’obiettivo di realizzare una formazione interdisciplinare per il personale dei ruoli tecnici delle amministrazioni statali e delle stazioni appaltanti tenute alla progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche, con particolare riferimento alle figure professionali del RUP e dei membri del Collegio Consultivo Tecnico in ragione anche del rilievo strategico assegnato alle anzidette figure nella disciplina del nuovo codice degli appalti e nel raggiungimento degli obbiettivi NGEU e PNRR.

Il Master si pone altresì l’obiettivo di fornire una formazione altamente specialistica a liberi professionisti e personale delle imprese che erogano servizi per la PA, finalizzata ad innalzare il livello generale di cooperazione tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici, nonché la qualità dei processi edilizi di realizzazione delle opere pubbliche.

DESTINATARI

Il Master è rivolto a coloro che intendono specializzarsi nella materia dei contratti pubblici con un approccio integrato e multidisciplinare, indispensabile per la formazione e l’aggiornamento delle figure professionali della PA che ricoprono i ruoli di dirigente e RUP, ma anche di ingegneri e avvocati liberi professionisti, direttori tecnici e amministratori di imprese e società di servizi che quotidianamente operano nel settore degli appalti pubblici.

Il costo di iscrizione è scontato per i dipendenti pubblici e per i professionisti membri degli enti e associazioni partner di eCampus o convenzionate per il Master, quali:

  • Avvocati del libero foro o di enti pubblici appartenenti alla CAR – Camera Amministrativa Roma o all’UNAA – Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti. Per gli avvocati che non siano membri CAR o UNAA la decisione è presa dal Consiglio direttivo;
  • Ingegneri, architetti o altri professionisti tecnici che siano iscritti all’OIR – Ordine Ingegneri Roma, all’OICE, ad ASSOPM, ad ASSORUP, a TECHNE PA. Per i professionisti che non appartengano all’OIR o alle altre associazioni partner o convenzionate la decisione è presa dal Consiglio direttivo.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Diploma di Laurea magistrale o vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia, scienze politiche, ingegneria o architettura.

STRUTTURA E DURATA

Il master ha durata annuale. La modalità di erogazione didattica è blended, con lezioni frontali che si svolgeranno presso la sede eCampus di Roma, fruibili anche da remoto in diretta streaming e in modalità anche asincrona con successivo accesso alla piattaforma. Le tre forme di fruizione concorrono tutte ai fini del calcolo delle presenze.

Il corso è suddiviso in 8 moduli, al termine di ciascuno dei quali è prevista una prova scritta a risposta multipla. Sono inoltre previsti lo svolgimento di un tirocinio/workshop da 4 CFU e una prova finale che consiste nella stesura di una tesina, sotto la supervisione di un docente relatore, da discutere di fronte ad una Commissione di docenti nominata dall’Ateneo.

IL PIANO DI STUDI

Il master presenta un programma interdisciplinare che si sviluppa con i seguenti insegnamenti:

  • La programmazione della spesa e del finanziamento
  • La qualificazione delle stazioni appaltanti
  • Il RUP e la struttura di supporto. Principi di project management. Smart City e digitalizzazione
  • La progettazione: studi e indagini preliminari, BIM, qualificazione e accettazione materiali, P.S.C., verifica e validazione
  • La localizzazione e la procedura espropriativa. VIA e VAS CAM. La conferenza di servizi. Gestione terre e rocce da scavo
  • L’affidamento (scelte del contraente ed evidenza pubblica della procedura)
  • L’esecuzione e le vicende del contratto d’appalto. La direzione lavori. Le varianti. Le riserve. Risoluzioni e recesso. Il commissariamento
  • Il collaudo dei lavori pubblici: tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale
  • La gestione degli appalti sottosoglia
  • Concessioni e partenariato pubblico e privato. Società in house e affidamenti in house
  • La responsabilità della PA: civile, erariale, penale, amministrativa
  • CCT e rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale
  • La tutela giurisdizionale
  • Contratti nei settori speciali: il settore idrico. Le opere marittime
  • Contratti eseguiti all’estero e procurement internazionale

IL CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Master è coordinato da un Comitato Scientifico interdisciplinare composto da alcune tra le più elevate professionaLità giuridiche e tecniche operanti nel settore dei contratti pubblici (vedi locandina allegata).

IL CORPO DOCENTE

I docenti sono stati scelti tra le migliori professionalità giuridiche e tecniche del mondo degli appalti pubblici, professori universitari di diritto amministrativo e legislazione delle opere pubbliche, magistrati amministrativi e contabili, avvocati dello stato, dirigenti e professionisti di chiara fama.

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO DELL’UNIVERSITA’ eCAMPUS

Master in Legislazione e contenzioso delle opere pubbliche. RUP, progettazione ed esecuzione, CCT – Terza Edizione

Partirà presto la Terza Edizione del prestigioso #Master universitario di 2° livello – Legislazione e contenzioso delle opere pubbliche. RUP, progettazione ed esecuzione, CCT. L’unico Master veramente interdisciplinare ogni anno arricchito con una offerta formativa in linea con la continua evoluzione della materia. Quest’anno sarà particolarmente rinforzato il modulo sul #Project_Management, nell’ambito dell’iniziativa parallela di certificazione secondo norma #UNI11648.

Il Master, organizzato dall’Università degli Studi eCampus in collaborazione con la FOIR – Fondazione Ordine Ingegneri Roma, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, la Camera Amministrativa Romana, OICE e ASSOPM è particolarmente consigliato a tutti coloro che si occupano di appalti pubblici, Dirigenti delle stazioni appaltanti, Responsabili Unici del Progetto RUP e del Procedimento RP, ma anche a liberi professionisti e personale delle imprese che erogano servizi per la pubblica amministrazione.

Le lezioni, al fine di potere venire incontro a tutte le esigenze, potranno essere seguite in modalità #blended, ossia interamente in presenza nella sede E-Campus di Roma, con il vantaggio di poter interagire con i docenti in aula, oppure in collegamento da remoto sincrono o a-sincrono.

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Se desideri specializzarti a 360° nel campo degli appalti pubblici, sia che tu sia un tecnico, sia un giurista, scegli il Master di secondo livello in Legislazione e contenzioso delle Opere Pubbliche.

Condizioni particolarmente vantaggiose per i dipendenti pubblici e gli scritti agli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti e degli Avvocati.

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