La qualità del progetto dell’opera pubblica: un fattore irrinunciabile per garantire il risultato.

Sommario: Premessa – 1. Dal procedimento al progetto: il nuovo ruolo del RUP. – 2. Il progetto come strumento giuridico di governo del rischio. – 3. Quadro esigenziale, DOCFAP e DIP: la qualità nasce prima del PFTE. – 4. PFTE e progetto esecutivo: due livelli, due funzioni, una sola coerenza. – 5. Verifica e validazione: due accertamenti spesso sottovalutati. – 6. L’affidamento dei servizi di ingegneria: qualità della prestazione e responsabilità della stazione appaltante. – 7. Il Bando tipo ANAC n. 2/2026 e la centralità della qualità progettuale. – 8. Progettare bene significa amministrare bene.

Premessa

Nel sistema delineato dal nuovo Codice dei contratti pubblici, la qualità del progetto dell’opera pubblica non può più essere considerata un tema meramente tecnico, rimesso alla sola responsabilità del progettista o confinato alla fase di redazione degli elaborati. Essa costituisce, al contrario, uno dei presupposti essenziali per l’effettiva attuazione del principio del risultato, posto dall’art. 1 del D.Lgs. 36/2023 quale criterio ordinante dell’intera attività contrattuale della pubblica amministrazione.

Il risultato, infatti, non coincide semplicemente con l’aggiudicazione della gara, né con la formale stipulazione del contratto. Il risultato, nel settore dei lavori pubblici, si misura nella capacità dell’amministrazione di programmare, progettare, affidare ed eseguire un’opera utile, realizzabile, sostenibile, conforme ai fabbisogni pubblici e coerente con tempi, costi e qualità preventivati. In questa prospettiva, la progettazione diventa il primo atto a garanzia del risultato.

Una procedura di gara corretta, se fondata su un progetto debole, incompleto o non sufficientemente verificato, non è in grado di assicurare il buon esito dell’intervento. Anzi, molto spesso le criticità che emergono nella fase esecutiva — varianti, riserve, sospensioni, contenziosi, extracosti, ritardi — trovano la loro origine in carenze maturate nella fase programmatoria e progettuale. È quindi nella qualità del progetto che si gioca, in larga parte, la possibilità concreta di realizzare l’opera pubblica secondo gli obiettivi dichiarati.

Di questi temi ho avuto l’opportunità di parlare nelle due lezioni dedicate alla progettazione dei lavori pubblici, svolte il 18 maggio 2026 e il 22 maggio 2026, nell’ambito del percorso formativo rivolto ai RUP organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Messina e OICE Academy.  L’occasione, offertami da Franco Cavallaro e Gabriele Scicolone, che ringrazio, mi ha consentito di evidenziare come la qualità del progetto dei lavori pubblici non sia un tema confinato alla tecnica professionale, ma rappresenti uno snodo centrale dell’azione amministrativa: dalla corretta impostazione del quadro esigenziale alla redazione del DOCFAP e del DIP, dalla costruzione del PFTE e del progetto esecutivo fino all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Il messaggio di fondo è che il principio del risultato non si garantisce comprimendo la fase progettuale, ma rafforzandola, governandola e rendendola effettivamente idonea a sostenere la gara, il contratto e l’esecuzione dell’opera.

1. Dal procedimento al progetto: il nuovo ruolo del RUP

Il D.Lgs. 36/2023 ha ridisegnato la figura del RUP, non più inteso soltanto come responsabile del procedimento, ma come responsabile unico del progetto. La modifica terminologica non è neutra. Essa segnala un diverso modo di intendere la funzione amministrativa: non più mera sequenza di adempimenti, ma governo unitario di un intervento pubblico articolato in fasi.

Il RUP è chiamato a presidiare il passaggio dal fabbisogno alla programmazione, dalla programmazione alla progettazione, dalla progettazione alla gara, dalla gara all’esecuzione e, infine, al collaudo e alla gestione durante l’intero ciclo di vita. La sua responsabilità non si esaurisce nella regolarità formale degli atti, ma si estende alla coerenza complessiva del processo realizzativo.

È in questo quadro che assume pieno significato il principio del risultato. Il RUP deve assicurare che ogni fase sia funzionale alla successiva e che il progetto non sia un prodotto isolato, ma il punto di arrivo di un percorso istruttorio, decisionale e tecnico adeguatamente governato. Il progetto deve essere coerente con il quadro esigenziale, con il documento di fattibilità delle alternative progettuali, con il documento di indirizzo alla progettazione, con il quadro economico, con i vincoli autorizzativi, con il piano delle indagini, con lo stato dei luoghi e con le condizioni effettive di cantierabilità.

Ne deriva che il RUP non può limitarsi a ricevere il progetto. Deve governarne la formazione, verificarne la coerenza con gli obiettivi dell’amministrazione e assicurare che gli strumenti di controllo — verifica, validazione, acquisizione dei pareri necessari, controllo dei costi, gestione delle interferenze — siano attivati in modo tempestivo e sostanziale.

2. Il progetto come strumento giuridico di governo del rischio

Il progetto dell’opera pubblica non è soltanto un insieme di elaborati tecnici. È anche un documento giuridico, economico e contrattuale. Esso definisce l’oggetto dell’affidamento, delimita le obbligazioni dell’appaltatore, orienta la formulazione dell’offerta, incide sulla distribuzione dei rischi, condiziona la contabilità dei lavori e costituisce il parametro rispetto al quale valutare varianti, riserve e responsabilità.

Un progetto incompleto o ambiguo produce inevitabilmente incertezza contrattuale. Se non descrive adeguatamente lo stato dei luoghi, se non censisce le interferenze, se non recepisce le prescrizioni degli enti, se non è fondato su indagini proporzionate, se non consente di misurare e contabilizzare correttamente le lavorazioni, il contratto nasce fragile. E un contratto fragile è destinato a trasferire sull’esecuzione ciò che avrebbe dovuto essere risolto nella progettazione.

Da questo punto di vista, la qualità progettuale è anche una misura di prevenzione del contenzioso. Molte controversie in materia di lavori pubblici non derivano da eventi imprevedibili, ma da rischi non conosciuti, non istruiti o non correttamente allocati. La progettazione serve proprio a ridurre l’area dell’incertezza fisiologica e a impedire che l’imprevisto diventi il prodotto di una carenza conoscitiva imputabile alla fase preparatoria.

L’errore da evitare è considerare la progettazione come un costo da ridurre o come un tempo da abbreviare oltre misura. Una progettazione insufficiente non accelera l’opera: rinvia semplicemente il problema alla fase esecutiva, dove ogni correzione diventa più onerosa, più conflittuale e più difficilmente governabile.

3. Quadro esigenziale, DOCFAP e DIP: la qualità nasce prima del PFTE

Il nuovo sistema della progettazione pubblica impone di attribuire piena centralità agli atti che precedono i livelli progettuali propriamente detti.

Il quadro esigenziale individua il fabbisogno pubblico. Il DOCFAP consente di valutare le alternative progettuali, di confrontare scenari, costi, benefici, criticità e condizioni di fattibilità. Il DIP traduce il fabbisogno e la soluzione prescelta in indirizzi progettuali, requisiti, prestazioni attese, elaborati richiesti, tempi, vincoli e obiettivi verificabili.

In particolare, il Documento di indirizzo alla progettazione assume una funzione decisiva. Esso non è un allegato meramente descrittivo, né un documento accessorio. È l’atto attraverso il quale l’amministrazione, per il tramite del RUP, cristallizza il mandato progettuale. Un DIP debole genera inevitabilmente un progetto debole, perché lascia indeterminati gli obiettivi, i livelli di approfondimento, le prestazioni attese e i criteri di verifica.

La qualità del progetto, dunque, non nasce nel momento in cui il progettista redige gli elaborati. Nasce prima, quando la stazione appaltante chiarisce che cosa vuole realizzare, per quale finalità pubblica, con quali vincoli, con quale livello di conoscenza dello stato dei luoghi e con quali condizioni di sostenibilità tecnica, economica, ambientale e amministrativa.

Il principio del risultato richiede proprio questo: non una progettazione formalmente completa, ma una progettazione sostanzialmente idonea a condurre l’intervento alla sua realizzazione.

4. PFTE e progetto esecutivo: due livelli, due funzioni, una sola coerenza

La riduzione dei livelli progettuali operata dal Codice accentua la responsabilità della stazione appaltante nel governo del PFTE e del progetto esecutivo.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica non può essere trattato come un elaborato preliminare di contenuto generico. Esso deve consentire all’amministrazione di assumere decisioni consapevoli, acquisire pareri e autorizzazioni, stimare correttamente l’opera, valutare vincoli, interferenze, sostenibilità e rischi. Nel caso di appalto integrato, poi, il PFTE assume una funzione ancora più delicata, perché diventa la base sulla quale l’operatore economico formula l’offerta e sviluppa il successivo progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo, a sua volta, non deve, salvo rarissimi casi eccezionali e adeguatamente motivati, introdurre una soluzione diversa, ma sviluppare compiutamente quella già definita e assentita. Il passaggio dal PFTE al PE non è il luogo per correggere scelte sostanziali non governate in precedenza. Se il progetto esecutivo modifica significativamente quantità, qualità, soluzioni tecniche, categorie di lavorazioni o assetti economici, il problema non è soltanto redazionale: è un problema di legittimità, copertura finanziaria, responsabilità progettuale e coerenza dell’affidamento.

La continuità tra PFTE e PE costituisce quindi un fattore essenziale. Essa tutela la stazione appaltante, l’operatore economico, la trasparenza della procedura e la successiva fase esecutiva. Dove questa continuità si interrompe, aumenta il rischio di varianti improprie, contestazioni sull’oggetto contrattuale e alterazione dell’equilibrio economico dell’appalto.

5. Verifica e validazione: due accertamenti spesso sottovalutati

Uno dei passaggi più rilevanti del sistema è rappresentato dalla verifica del progetto e dalla successiva validazione. La qualità progettuale non può essere presunta sulla base dell’avvenuta consegna degli elaborati. Deve essere accertata.

La verifica non dovrebbe essere vissuta come un controllo formale di completezza documentale. Essa deve accertare la coerenza del progetto con il DIP, con il quadro esigenziale, con il livello progettuale precedente, con le prescrizioni normative e autorizzative, con il quadro economico, con il cronoprogramma, con i prezzi, con gli elaborati contrattuali e con le condizioni di cantierabilità.

La validazione, a sua volta, non è una mera presa d’atto. È l’atto con cui il RUP, sulla base degli esiti della verifica, attesta che il progetto può essere posto a base di gara o utilizzato per l’avvio della fase successiva. Proprio per questo, la validazione presuppone che le criticità emerse siano state effettivamente recepite e superate.

In questa prospettiva, verifica e validazione sono strumenti di garanzia del principio del risultato. Esse evitano che la gara si fondi su un progetto incompleto, che l’esecuzione inizi su basi fragili e che il contratto incorpori errori già conoscibili prima dell’affidamento.

6. L’affidamento dei servizi di ingegneria: qualità della prestazione e responsabilità della stazione appaltante

La qualità del progetto dipende anche dal modo in cui vengono affidati i servizi di ingegneria e architettura. L’esternalizzazione della progettazione o di altre prestazioni tecniche può essere necessaria e opportuna quando l’amministrazione non dispone internamente delle competenze, delle risorse o delle specializzazioni richieste.

Tuttavia, l’affidamento esterno deve essere preceduto da una rigorosa istruttoria. Occorre qualificare correttamente la prestazione, distinguere tra appalto di servizi tecnici e mera consulenza, definire il fabbisogno, verificare l’impossibilità di far fronte con risorse interne, stimare correttamente il corrispettivo, individuare i requisiti professionali, verificare incompatibilità e conflitti di interesse, assicurare copertura nel quadro economico e motivare la scelta.

L’affidamento all’esterno non deve essere il frutto di un automatismo, né di una motivazione stereotipata. Deve costituire l’esito di una ricognizione documentata, proporzionata alla funzione da esternalizzare e coerente con il grado di residualità previsto dal Codice per alcune prestazioni, in particolare verifica, direzione lavori e collaudi.

Anche sotto questo profilo il principio del risultato non giustifica scorciatoie. Al contrario, impone di scegliere operatori qualificati, procedure corrette e criteri di valutazione idonei a premiare la qualità effettiva della prestazione.

7. Il Bando tipo ANAC n. 2/2026 e la centralità della qualità progettuale

Il Bando tipo ANAC n. 2/2026 per i servizi di architettura e ingegneria, di recente adottato con delibera 153/2026, si colloca coerentemente in questa prospettiva. Esso rafforza l’esigenza di una gara SIA costruita non sulla mera competizione economica, ma sulla qualità dell’organizzazione professionale, del metodo, del gruppo di lavoro, degli output attesi e della capacità dell’operatore di governare la complessità tecnica dell’incarico.

La previsione di una componente del corrispettivo a prezzo fisso e di una quota limitata assoggettabile a ribasso costituisce un passaggio particolarmente significativo. La competizione non viene eliminata, ma viene ricondotta entro un perimetro compatibile con la natura intellettuale e professionale della prestazione. In tal modo, la stazione appaltante è chiamata a valutare con maggiore attenzione la qualità tecnica dell’offerta, la metodologia proposta, l’organizzazione del servizio, la gestione delle interferenze, l’integrazione di BIM, CAM e sostenibilità, nonché la capacità del progettista di produrre elaborati realmente verificabili e utilizzabili.

Il messaggio è evidente: non si può pretendere un progetto di qualità se la procedura di affidamento svaluta la prestazione progettuale. La qualità dell’opera pubblica dipende anche dalla qualità della gara con cui viene selezionato chi dovrà progettarla.

8. Progettare bene significa amministrare bene

Alla luce di quanto esposto, la qualità del progetto dell’opera pubblica deve essere considerata un fattore irrinunciabile, non solo sul piano tecnico, ma anche sul piano giuridico-amministrativo.

Essa incide sulla legittimità degli atti, sulla corretta allocazione delle responsabilità, sulla sostenibilità economica dell’intervento, sulla riduzione del contenzioso, sull’effettività della concorrenza e sulla possibilità di realizzare l’opera nei tempi e nei costi previsti.

Il principio del risultato non può essere invocato per saltare passaggi istruttori, ridurre verifiche o accelerare impropriamente l’avvio della gara. Al contrario, esso impone di rafforzare la qualità della fase progettuale, perché solo un progetto solido consente alla stazione appaltante di conseguire un risultato realmente utile, stabile e difendibile.

L’opera pubblica non nasce in cantiere. Nasce nel momento in cui l’amministrazione individua correttamente il fabbisogno, valuta le alternative, redige un DIP chiaro, affida consapevolmente i servizi tecnici, pretende un PFTE adeguato, verifica il progetto, valida gli elaborati e pone a base di gara un oggetto contrattuale certo.

In definitiva, progettare bene significa amministrare bene. Significa trasformare il principio del risultato da formula generale a criterio operativo concreto. Significa riconoscere che la qualità del progetto non è un lusso, né un appesantimento procedurale, ma la condizione stessa perché l’opera pubblica possa essere realizzata, funzionare e produrre l’utilità collettiva per la quale è stata programmata.

Parere CTAP n. 21/2026. Incentivi per funzioni tecniche: perché il forfait svuota l’art. 45 del Codice dei contratti

Gli incentivi per funzioni tecniche non sono una gratifica generica, né una voce accessoria da ricondurre indistintamente ai sistemi premiali ordinari dell’amministrazione. Sono, invece, uno strumento speciale che il legislatore ha previsto sin dalla prima Legge Quadro sui lavori pubblici 109/94 (c.d. legge Merloni) per valorizzare il personale tecnico interno, rafforzare la capacità amministrativa delle stazioni appaltanti e ridurre il ricorso a professionalità esterne.

È questo il punto centrale del Parere CTAP n. 21 del 9 aprile 2026, trasmesso dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma a numerose istituzioni nazionali, amministrazioni pubbliche, autorità indipendenti, organismi rappresentativi e soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. Il parere affronta una questione di grande rilievo pratico: se le amministrazioni possano sostituire il tradizionale incentivo parametrato al 2% con forme alternative di remunerazione, quali MBO, sistemi di performance management o indennità una tantum predeterminate in misura fissa.

La risposta è netta: la forma alternativa è astrattamente possibile, ma non può trasformarsi in un meccanismo forfettario, standardizzato e sganciato dalla reale consistenza delle attività tecniche svolte. L’art. 45 del d.lgs. 36/2023 consente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di prevedere modalità diverse di remunerazione delle funzioni tecniche. Tuttavia, questa apertura non autorizza qualsiasi soluzione organizzativa o retributiva.

La norma, infatti, continua a configurare l’incentivo come istituto collegato alle singole procedure di affidamento, alle attività tassativamente indicate nell’Allegato I.10 e al concreto apporto del personale interno. Il CTAP evidenzia quindi che la possibilità di adottare una diversa modalità di remunerazione non può essere letta come facoltà di svuotare l’istituto della sua causa tipica.

In altri termini, ciò che può cambiare è il modello tecnico di corresponsione; ciò che non può cambiare è la funzione sostanziale dell’incentivo. Se una policy aziendale riconosce importi fissi, senza un rapporto effettivo con l’importo della procedura, la complessità dell’intervento, il numero degli incarichi, la loro contemporaneità e le responsabilità concretamente assunte, il rischio è evidente: attività profondamente diverse vengono trattate come se fossero sostanzialmente equivalenti.

Ma non è così. Non è equivalente gestire un affidamento semplice e assumere ruoli centrali in un’opera complessa. Non è equivalente svolgere un incarico marginale e presidiare attività tecniche, amministrative e contabili esposte a responsabilità significative. Non è equivalente contribuire episodicamente a una procedura e assumere in modo continuativo funzioni essenziali per il buon esito dell’intervento.

Il forfait non incentiva ma la contrario livella e di conseguenza demotiva. Il problema non è soltanto economico. È organizzativo, giuridico e culturale. Un incentivo fisso e predeterminato non premia chi lavora meglio, chi assume incarichi più gravosi, chi contribuisce in misura decisiva al raggiungimento del risultato amministrativo. Al contrario, tende ad appiattire le differenze, rendendo il trattamento economico sostanzialmente indifferente rispetto alla qualità, alla complessità e alla responsabilità dell’attività svolta. Così facendo, l’incentivo perde la propria natura di leva premiale. Non orienta i comportamenti, non rafforza la responsabilizzazione interna, non stimola la crescita delle competenze tecniche dell’amministrazione.

Nel Parere n. 21 il CTAP fa presente che l’incentivo per le funzioni tecniche non è una generica voce retributiva accessoria, ma uno strumento predisposto dal legislatore per rafforzare l’efficienza della stazione appaltante, valorizzare il personale interno e rendere più efficace l’azione amministrativa nella gestione di lavori, servizi e forniture. Quando viene ridotto a una somma fissa, a prescindere dalla reale gravosità dell’attività svolta, tale funzione viene inevitabilmente meno.

Non di meno, il nuovo Codice dei contratti pubblici non può essere letto per compartimenti stagni. Per questo, l’art. 45 deve essere interpretato alla luce dei principi generali del Codice, in particolare del principio del risultato e del principio della fiducia.

Il principio del risultato impone che gli strumenti organizzativi e premiali siano orientati al miglior conseguimento dell’interesse pubblico. Se l’incentivo deve contribuire al risultato, esso deve essere costruito in modo da premiare le prestazioni effettivamente più rilevanti, più complesse e più incidenti sul buon esito della procedura. Un sistema forfettario, invece, non distingue adeguatamente tra chi assume funzioni più gravose e chi svolge compiti meno impegnativi. Di conseguenza, neutralizza proprio l’effetto propulsivo che l’art. 45 dovrebbe produrre.

Lo stesso vale per il principio della fiducia. Fidarsi del personale tecnico interno significa riconoscerne autonomia, competenza e responsabilità. Ma la fiducia non può restare un principio astratto: deve tradursi anche in un sistema capace di valorizzare concretamente le professionalità impegnate. Una policy che comprime il riconoscimento economico entro importi standardizzati e non correlati alla responsabilità effettivamente assunta rischia di ottenere l’effetto opposto: non rafforza il capitale tecnico interno, ma lo disincentiva.

Il tema non può essere ridotto a una mera questione contabile. Non si tratta solo di stabilire se riconoscere il 2%, una percentuale inferiore, una quota fissa o una diversa forma premiale. La vera questione è un’altra: il sistema adottato è realmente idoneo a incentivare le professionalità interne? È proporzionato alla complessità delle attività svolte? Tiene conto delle responsabilità assunte? Premia chi contribuisce in modo effettivo al risultato? Rafforza la capacità tecnica dell’amministrazione?

Se la risposta è negativa, la policy non è soltanto discutibile sul piano dell’opportunità ma anche incoerente con la ratio dell’art. 45. In un sistema degli appalti sempre più complesso, nel quale alle stazioni appaltanti si chiede di programmare, progettare, affidare, dirigere, controllare, collaudare e rendicontare interventi spesso delicati e strategici, depotenziare l’incentivo significa indebolire proprio le competenze che dovrebbero garantire qualità, tempestività e legalità dell’azione amministrativa.

Le amministrazioni possono certamente costruire modelli alternativi al tradizionale meccanismo del 2%, ma tali modelli devono restare coerenti con la funzione dell’istituto: premiare il lavoro tecnico effettivamente svolto, valorizzare le responsabilità assunte, incentivare il risultato e consolidare la fiducia nelle professionalità interne.

Più in generale, una sottovalutazione dell’importanza dell’incentivo per le funzioni tecniche, delle modalità di ripartizione e concreta liquidazione al proprio personale, rappresenta una rinuncia alla funzione stessa dell’incentivo, con il rischio di minare irreparabilmente alla base quei principi della fiducia e del risultato sui quali si fonda la tenuta dell’intero sistema degli appalti pubblici.

E una pubblica amministrazione che vuole davvero conseguire il risultato non può permettersi di rinunciare alle proprie competenze tecniche.

I suggerimenti dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma per migliorare il nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Il 12 luglio 2023 si è concluso il ciclo dei 5 Convegni sul nuovo Codice dei Contratti (uno per ogni libro) organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e dalla propria FOIR – Fondazione Ordine Ingegneri Roma, per il tramite del Comitato tecnico Appalti Pubblici (CTAP).
I Convegni hanno rappresentato una importante occasione per fare il punto e dibattere sulle principali novità introdotte da nuovo Codice ed acquisire dagli ingegneri e dai professionisti che operano sul campo le loro osservazioni e criticità interpretative ed applicative.
L’iniziativa formativa, erogata sia in presenza sia in modalità webinar, ha riscontrato un notevole interesse con oltre 2000 partecipanti.
Attraverso il documento allegato l’Ordine degli Ingegneri di Roma ha inteso sintetizzare e segnalare alle più importanti istituzioni e stazioni appaltanti le criticità emerse durante gli interventi dei relatori e dal confronto con i partecipanti, ma anche proporre suggerimenti e soluzioni, eventualmente da recepire in un futuro correttivo e/o aggiornamento del Codice e dei suoi Allegati.

Téchne P.A. L’importanza di far parte di una Associazione quando le distanze ci separano.

Nel momento dell’#emergenzanazionale il bisogno di appartenenza ad un Comunità diventa più necessario. Quella che è in corso è una tragedia mondiale, una #guerra atroce che stiamo combattendo con #armi non convenzionali. Così la #pandemia ci ha imposto un ripensamento anche dell’organizzazione del lavoro, un #reset del sistema operativo che segnerà in maniera indelebile i processi funzionali della #pubblicaamministrazione. Un #refresh necessario per continuare a garantire alla cittadinanza quei #serviziessenziali ai quali non è possibile rinunciare neanche in un momento così difficile per il #Paese.

Da sempre siamo abituati a gestire l’#urgenza e risponderemo adeguatamente anche oggi che ci viene chiesto uno sforzo particolare, chi sul campo e chi in #smartworking, anche mettendo a disposizione le nostre dotazioni personali.

Certamente il nostro contributo non è paragonabile a quello dei #medici e di tutti i #sanitari che stanno affrontando questa emergenza in #trincea, rischiando ogni giorno la propria vita.

Ma è un nostro preciso dovere partecipare dalla seconda linea, mettendo a disposizione la nostra #professionalità. Proprio ora che il distanziamento sociale ci divide più che mai, dobbiamo tornare ad unirci, a fare #rete per condividere obiettivi comuni.

Per rivendicare con maggiore incisività le nostre idee e l’importanza del nostro ruolo, dobbiamo però crescere ! Nell’interesse dell’intera categoria ci serve la forza di tutti i colleghi inquadrati in un profilo tecnico della pubblica amministrazione, che invitiamo ad unirsi alla nostra Associazione proprio ora che ci viene chiesto il massimo sforzo.

Restare isolati, come molti di noi hanno potuto constatare in quasi venticinque anni di lavoro al servizio dello #Stato, non paga e non è utile ne alla qualità del servizio pubblico erogato, ne al riconoscimento della professionalità dell’intera categoria.

E’ stato fatto tanto ma ci serve più forza e solo nuove e numerose adesioni possono darcela. Solo insieme possiamo farcela !

Chi è appena entrato nella #PA, come i nostri giovani #ingegneri, #architetti, #geometri e #periti, lo sa bene, visto che è stato catapultato a risolvere problematiche annose, in contesti lavorativi affatto funzionali, senza mezzi, ne adeguate risorse finanziarie.

Téchne P.A. promuove le azioni di #qualità, il miglioramento delle strutture organizzative, la #programmazione e la #progettazione e tutte le attività utili a migliorare il servizio della #PA. Allo stesso tempo vuole essere un punto di riferimento per una categoria professionale, quella dei #tecnicidellaPA, che è abituata da sempre a lavorare per finalizzazione di “progetti” e non per semplice esecuzione di “adempimenti” e che, pertanto, merita adeguati riconoscimenti contrattuali commisurati all’efficacia delle proprie azioni.

Il Consiglio Direttivo di #technepa desidera pertanto infondere la speranza che si può e si deve far crescere la nostra categoria, anche in un momento così drammatico, in cui ci viene chiesto senso di responsabilità, proprio a noi che ne abbiamo da vendere.

Appena finirà questa #emergenza, appena ci saremo liberati dall’incubo del #coronavirus, dovremo farci trovare pronti per partire con le nostre iniziative, INSIEME!

SOLO INSIEME POSSIAMO CRESCERE

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@ingminotti

IL SISTEMA DELLE #REGOLE E DELLE #DEROGHE NELLA GESTIONE DELLE #EMERGENZE

Si fa un gran parlare in questi giorni di #acquisti in #emergenza, #contrattipubblici, #inefficienza della #PA e inadeguatezza in genere della #burocrazia a fronteggiare l’avanzata del #coronavirus.
E allora dai, giù con le solite medicine: per sconfiggere il #virus servono il #vaccino della #sommaurgenza, #cure disintossicanti dalle procedure di evidenza pubblica, massicce dosi di #commissari #straordinari.
Niente di più sbagliato, in Italia queste terapie hanno sempre portato al massimo spreco delle risorse pubbliche ! Al dissanguamento delle casse #erariali, all’aumento del #debitopubblico e della #pressionefiscale sui cittadini, all’impoverimento e al fallimento delle piccole e medie #imprese.
La realtà è che la risposta #efficiente ed #efficace all’emergenza in tempo di #guerra si deve programmare adeguatamente in tempo di #pace.
È vero che le pastoie #burocratiche sono troppe, ma esistono innumerevoli realtà che nonostante la farraginosità delle regole riescono egregiamente a far funzionare gli #uffici della #PA. Un sistema pubblico totalmente basato sulla moral suasion e la fiducia totale, sulla sistematica #deroga alle #regole non può funzionare (in nessun Paese).

Bisogna saper valutare per tempo i #rischi per minimizzare i #danni, bisogna passare dalla cultura della #repressione alla cultura della #prevenzione. Non c’è alcun bisogno di demolire la #PA, bisogna unicamente canalizzare adeguatamente le eccellenze che già operano all’interno delle pubbliche amministrazioni, frequentemente relegate nei profili professionali di base piuttosto che nelle posizioni apicali. Troppo spesso, infatti, i più inadeguati sono i #dirigenti, mentre chi realmente si fa carico del funzionamento degli #ufficipubblici sono i #funzionari, che suppliscono alle carenze organizzative e intellettive dei loro superiori. Basterebbe cambiare pochi elementi per migliorare di gran lunga la #qualità del servizio, favorendo le giuste ambizioni e le prospettive di carriera a chi veramente lo merita.

Certo serve migliorare, serve far decollare la #digitalizzazione e servono massicci piani #formativi e di aggiornamento professionale, ma messo sotto stress il sistema regge senza bisogno di #guru con la bacchetta magica.

Paradossalmente proprio la recente adozione in #sommaurgenza dello #smartworking nella P.A. ne è la dimostrazione. Dopo una prima comprensibile ritrosia, infatti, centinaia se non migliaia di #dipendentipubblici hanno messo a disposizione i loro spazi e i loro device per lavorare da #casa. I primi riscontri sono davvero confortanti. Il #lavoroagile favorisce la produttività ma anche il #benessere dei dipendenti, oltre a far bene all’#Ambiente. Facciamone tesoro quando l’#emergenza sarà passata.

LA BIRKIN E LO STRANO CASO DEL MINISTRO BELLANOVA

A coloro che hanno l’ardire di insultare il neo Ministro delle Politiche Agricole – Teresa Bellanova – per il colore dei suoi vestiti e per il titolo di studio posseduto, insinuando la sua inadeguatezza a ricoprire la carica di Ministro voglio far presente che – nonostante tutti i difetti possibili e immaginabili – c’è solo da essere orgogliosi di una Repubblica come quella Italiana che consente tali asserite nefandezze.

Se vale sempre qualcosa, rammento a costoro che la nostra meravigliosa Costituzione “ancora” sancisce:

Art. 1 – L’Italia e’ una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione;

Art. 3 – Tutti i cittadini hanno pari dignita’ sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta’ e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

Art. 34 – La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita;

Art. 37 – La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore;

Art. 51 – Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

Da non dimenticare inoltre l’art. 46 – Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Non può certo dirsi che la neo Ministra Bellanova non abbia lavorato e tanto, ha addirittura fatto le scuole dell’obbligo e si immagina non debba essere discriminata per sesso, condizioni sociali e personali, passate, presenti e future.

Tra l’altro è in buona compagnia, infatti nella storia della Repubblica sono stati molteplici i Ministri che hanno ricoperto l’incarico senza essere in possesso di laurea. Per ricordarne solo alcuni degli ultimi, di destra e di sinistra tanto per non dare adito a polemiche: Francesco Rutelli, Altero Mattioli, Massimo D’Alema, Walter Veltroni, Umberto Bossi, Giorgia Meloni, Giuliano Poletti, Beatrice Lorenzin.

Siate quindi fieri di una Costituzione che riconosce il diritto a tutti i lavoratori – laureati o non laureati, alti, bassi, belli e brutti, bianchi e colorati, maschi, femmine e transgender, vestiti bene o male, poveri e ricchi – di collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione dell’Azienda Italia.

Siate semplicemente fieri di un sistema repubblicano che dà pari opportunità a tutti, perché triste sarà il giorno in cui per essere nominato Ministro ci sarà bisogno di due lauree, un master e della Birkin di Hermès !!!

#bellanova #governo #italia #conte2 #contebis

@ingminotti

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