Prestazioni del CSE in orario notturno: compatibilità del compenso professionale con la disciplina del Decreto Parametri 17.06.2016

Parere n. 22/2026 del Comitato Tecnico Appalti Pubblici del 15 giugno 2026

Di recente, su sollecitazione di alcuni iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, il Comitato Tecnico Appalti Pubblici ha affrontato il tema del compenso spettante al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione quando la prestazione debba essere resa in orario notturno. Con il Parere n. 22/2026 del 15 giugno 2026 ha pertanto fornito un inquadramento particolarmente utile per le stazioni appaltanti, i professionisti e gli operatori del settore.

La questione nasce da un dato molto concreto: in molti cantieri pubblici alcune lavorazioni vengono programmate, imposte o comunque rese necessarie nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 06:00. Ciò accade, ad esempio, negli interventi su infrastrutture in esercizio, negli aeroporti, nelle stazioni, sulle reti viarie, negli edifici pubblici che non possono interrompere le proprie funzioni durante il giorno, oppure nei cantieri nei quali esigenze di traffico, sicurezza, continuità del servizio o interferenza con l’utenza impongono di concentrare le attività durante la notte.

A tali fattori si aggiunge oggi una circostanza sempre più rilevante e destinata a incidere stabilmente sull’organizzazione dei cantieri: la necessità, ormai costante e ricorrente, per le Regioni di adottare nei mesi estivi le cosiddette “Ordinanze Calore”, finalizzate a limitare o vietare lo svolgimento di attività lavorative nelle ore più calde della giornata, soprattutto nei settori maggiormente esposti al rischio da alte temperature, tra cui l’edilizia e i cantieri infrastrutturali.

In questo contesto, le ore serali, notturne o comunque meno esposte al picco termico tendono a diventare, in molti periodi dell’anno, le fasce più idonee – e talvolta le sole concretamente praticabili – per lo svolgimento in sicurezza di determinate lavorazioni. Il lavoro notturno, dunque, non rappresenta più soltanto una soluzione eccezionale legata a specifiche esigenze di traffico, interferenza o continuità del servizio, ma può diventare una modalità organizzativa ricorrente, imposta anche dalla necessità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori rispetto al rischio climatico.

Il problema diventa particolarmente delicato quando non è soltanto l’impresa esecutrice a dover organizzare il proprio ciclo produttivo in orario serale o notturno, ma è anche il professionista incaricato del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione a dover garantire presenza, controllo, coordinamento e vigilanza tecnica nella medesima fascia oraria.

Il quesito posto al CTAP in sostanza è stato il seguente: il compenso determinato con i parametri del D.M. 17 giugno 2016 può considerarsi integralmente satisfattivo anche quando la prestazione del CSE debba essere resa in modo significativo, strutturale o prevalente durante la notte?

Secondo l’impostazione assunta dal Comitato Tecnico Appalti Pubblici nel Parere n. 22/2026, la risposta non può essere automatica. Occorre verificare il contenuto del contratto, la lex specialis, la prevedibilità della prestazione notturna, la sua incidenza sull’incarico complessivo e l’eventuale presenza di clausole che abbiano già considerato e remunerato tale modalità esecutiva.

Tuttavia, il principio di fondo è chiaro: la prestazione professionale resa in orario notturno non può essere sempre liquidata come una mera variante organizzativa irrilevante sul piano economico.

Il CSE non svolge una prestazione solo documentale

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione non è un soggetto chiamato soltanto a esaminare documenti, aggiornare verbali o svolgere verifiche di tipo cartolare. La sua funzione è strettamente connessa alla fase realizzativa dell’opera. Il CSE deve verificare l’applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, coordinare le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, controllare l’attuazione delle procedure di sicurezza, valutare le interferenze, intervenire nei momenti critici dell’esecuzione e adottare, ove necessario, le iniziative previste dalla normativa di settore.

Se dunque le lavorazioni si svolgono in orario serale o notturno e se la presenza del CSE in cantiere è richiesta o comunque necessaria proprio durante quella fascia oraria, la modalità temporale incide direttamente sulla componente operativa della prestazione. Ciò vale ancor più nei periodi estivi, quando le Ordinanze Calore possono imporre una rimodulazione dell’orario di lavoro, spostando una parte significativa delle attività fuori dalle ore centrali della giornata.

Non si tratta più, allora, di un accesso occasionale o di una presenza sporadica fuori dall’orario ordinario. Quando la notte, o comunque la fascia serale, diventa il tempo normale o prevalente dell’esecuzione, la prestazione professionale cambia concretamente fisionomia.

Aggravamento modale, non nuova prestazione

Uno dei passaggi più significativi del Parere n. 22/2026 del Comitato Tecnico Appalti Pubblici riguarda il corretto inquadramento della fattispecie. La prestazione notturna del CSE non deve essere qualificata, di regola, come attività del tutto estranea al contratto, quando l’incarico di coordinamento sia stato validamente affidato e riguardi proprio quelle lavorazioni. L’oggetto dell’incarico resta il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. Ciò che cambia è la modalità concreta di svolgimento della prestazione: non più ordinaria attività svolta secondo tempi fisiologici di cantiere, ma attività resa in una fascia oraria più gravosa sotto il profilo personale, organizzativo, operativo e professionale.

Per questo il Comitato Tecnico Appalti Pubblici qualifica la fattispecie come possibile aggravamento modale della prestazione contrattuale. Questa impostazione consente di evitare due estremi: da un lato, ritenere che ogni prestazione notturna sia automaticamente una nuova prestazione extra-contrattuale; dall’altro, sostenere che il professionista debba sempre e comunque sopportare senza compenso aggiuntivo qualsiasi modalità temporale imposta dall’esecuzione dei lavori.

La soluzione più equilibrata è verificare se la modalità notturna fosse già stata espressamente considerata e compensata oppure se, al contrario, sia emersa come elemento significativo e non valorizzato nella determinazione del corrispettivo.

Il D.M. 17 giugno 2016 non contiene un coefficiente per il lavoro notturno

Il D.M. 17 giugno 2016 determina i corrispettivi professionali attraverso un sistema parametrico fondato sul valore dell’opera, sulla categoria, sul grado di complessità e sulla specificità delle prestazioni. Non si tratta di una tariffa oraria.

Il compenso del CSE non viene costruito sommando ore di presenza, ma applicando parametri prestazionali. Proprio per questo sarebbe improprio ricondurre la questione a un semplice conteggio delle ore notturne. Tuttavia, il decreto non contiene neppure uno specifico coefficiente correttivo riferito all’orario di svolgimento della prestazione. Non disciplina cioè espressamente l’ipotesi in cui l’attività professionale debba essere resa in orario notturno.

Da questa assenza non può farsi discendere, automaticamente, l’esclusione di qualsiasi compenso integrativo. Al contrario, come evidenziato dal Comitato Tecnico Appalti Pubblici, proprio il silenzio del parametro impone una valutazione caso per caso: occorre verificare se le modalità concrete di esecuzione della prestazione presentino un aggravamento tale da rendere non più adeguato il compenso originariamente determinato.

Equo compenso e proporzione tra compenso e caratteristiche della prestazione

Il tema si collega direttamente ai principi generali in materia di compenso professionale e, in particolare, al principio dell’equo compenso. Un compenso può dirsi equo solo se risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.

Se la prestazione originariamente considerata era una prestazione ordinariamente diurna, ma in fase esecutiva viene richiesto al CSE di operare in modo strutturale o prevalente nella fascia serale o notturna, muta una delle caratteristiche essenziali dell’attività. Questo mutamento può dipendere da vincoli infrastrutturali, dalla necessità di non interrompere servizi pubblici, da esigenze di traffico o da interferenze con l’utenza. Ma può dipendere sempre più spesso anche dalla necessità di organizzare il lavoro in modo compatibile con le Ordinanze Calore adottate nei mesi estivi, evitando l’esposizione dei lavoratori alle temperature più elevate.

In questo caso il compenso parametrico, pur correttamente calcolato in astratto, potrebbe non essere più adeguato alla concreta prestazione richiesta. Naturalmente non ogni accesso serale o notturno giustifica una maggiorazione. Il punto non è l’episodicità, ma la significatività dell’incidenza. La questione si pone quando l’orario notturno diventa un elemento sostanziale della prestazione e non una mera eccezione organizzativa.

Il limite delle clausole di omnicomprensività

Molti contratti pubblici e molti accordi quadro contengono clausole di omnicomprensività del corrispettivo. Tali clausole non possono essere ignorate. Esse impediscono di riconoscere compensi aggiuntivi per generiche difficoltà, per ordinarie condizioni locali, per vincoli prevedibili del contesto o per oneri organizzativi che l’affidatario avrebbe dovuto considerare in sede di offerta.

Tuttavia, le clausole di omnicomprensività non dovrebbero essere lette come formule assolute capaci di assorbire qualsiasi modalità esecutiva, anche quando questa non sia stata concretamente prevista, quantificata o valorizzata. Il punto è sempre lo stesso: occorre verificare se la lex specialis abbia posto il lavoro notturno a carico dell’affidatario in modo chiaro, specifico e riconoscibile, oppure se la prestazione notturna sia stata introdotta o resa necessaria in fase esecutiva senza una corrispondente previsione economica.

Quando il contratto disciplina espressamente l’attività notturna, il margine per un compenso integrativo si riduce. Quando invece nulla è previsto, o quando la previsione è generica e non accompagnata da una reale valorizzazione economica, la richiesta del professionista merita una valutazione più attenta.

Non revisione prezzi, ma compenso integrativo per aggravamento della prestazione

È importante evitare un equivoco.Il riconoscimento di un compenso aggiuntivo per il CSE chiamato a operare in orario notturno non costituisce una revisione generalizzata dei prezzi contrattuali. Non si tratta neppure di compensare genericamente condizioni locali, difficoltà logistiche o complessità ordinarie del cantiere. La questione riguarda, più precisamente, il riconoscimento economico di uno specifico aggravamento modale della prestazione professionale.

La differenza non è solo teorica. Parlare di revisione prezzi significherebbe collocare la questione nell’ambito dei meccanismi di riequilibrio economico dell’appalto. Parlare invece di compenso integrativo per aggravamento modale significa verificare se la prestazione professionale concretamente richiesta sia più gravosa di quella remunerata dal compenso originario.

Il criterio di quantificazione: perché non basta contare le ore

Un altro passaggio centrale del Parere n. 22/2026 riguarda la quantificazione.

Applicare automaticamente una maggiorazione piena all’intero compenso professionale del CSE sarebbe eccessivo, perché non tutte le attività del coordinatore sono necessariamente svolte in orario notturno. La prestazione del CSE comprende accessi in cantiere e verifiche operative, ma anche attività di studio, coordinamento documentale, esame dei POS, aggiornamenti del PSC, redazione di verbali, interlocuzioni tecniche, reportistica e gestione di adempimenti che possono svolgersi anche al di fuori della fascia notturna.

D’altra parte, procedere a una ricostruzione analitica delle singole ore notturne non sarebbe pienamente coerente con la struttura del D.M. 17 giugno 2016, che remunera la prestazione con un criterio parametrico e non orario.

Da qui l’esigenza, fatta propria dal Comitato Tecnico Appalti Pubblici, di un criterio intermedio: forfettario, prudenziale, proporzionato e coerente con la natura professionale dell’incarico.

Il parametro analogico del 30% e la maggiorazione del 20%

Il Parere n. 22/2026 individua un possibile criterio ragionevole valorizzando, in via analogica, la maggiorazione del 30% prevista dal CCNL Studi e Attività Professionali per le prestazioni rese in orario notturno. Questo richiamo non significa applicare direttamente la disciplina del lavoro subordinato al rapporto professionale. Il CSE, infatti, opera nell’ambito di un incarico professionale o di un contratto di servizi, non come lavoratore dipendente.

Il CCNL può però rappresentare un indice oggettivo della maggiore gravosità normalmente riconosciuta alle prestazioni rese nella fascia 22:00-06:00. Tale parametro del 30% deve poi essere rapportato all’incidenza effettiva della componente notturna sulla prestazione complessiva del CSE.

Nei casi in cui le lavorazioni siano eseguite esclusivamente o prevalentemente di notte e la presenza del CSE in cantiere debba essere garantita in tale fascia, si può stimare, in via prudenziale, che la componente direttamente condizionata dall’esecuzione notturna incida per due terzi sulla prestazione complessiva.

Applicando la maggiorazione del 30% a tale quota di due terzi, si ottiene una maggiorazione equivalente pari al 20% del compenso professionale del CSE:

30% x 2/3 = 20%

Si tratta di un criterio equilibrato, perché evita sia di riconoscere il 30% sull’intero compenso, sia di negare ogni rilievo economico alla maggiore gravosità della prestazione.

Le condizioni per il riconoscimento

La maggiorazione non dovrebbe essere riconosciuta in modo automatico, ma solo quando ricorrono alcune condizioni minime.

In particolare, occorre che la prestazione di CSE sia effettivamente riferita a lavorazioni da eseguire nella fascia 22:00-06:00, oppure in fasce serali o notturne rese necessarie dall’organizzazione del cantiere; che la presenza del CSE in cantiere sia richiesta o comunque necessaria in relazione a tali lavorazioni; che la modalità notturna non sia già stata specificamente compensata; che la maggiorazione sia applicata solo al compenso professionale relativo alla prestazione di CSE; che siano escluse prestazioni diverse e voci già autonomamente remunerate.

In questa prospettiva, la maggiorazione del 20% non rappresenta un’indennità di lavoro notturno in senso lavoristico, ma un compenso integrativo professionale per l’aggravamento modale della prestazione.

Conclusioni

Con il Parere n. 22/2026 del 15 giugno 2026, il Comitato Tecnico Appalti Pubblici ha assunto una posizione chiara e ragionevole su un tema destinato a presentarsi sempre più spesso nella pratica dei cantieri pubblici.

L’attualità della questione è rafforzata dal progressivo consolidarsi delle Ordinanze Calore regionali, che nei mesi estivi rendono sempre più frequente la necessità di spostare le lavorazioni fuori dalle ore centrali della giornata, valorizzando le fasce serali e notturne come momenti più idonei per l’esecuzione in sicurezza delle attività di cantiere. Quando il CSE è chiamato a svolgere la propria attività in orario notturno in modo significativo, strutturale o prevalente, e tale modalità non è stata già considerata e compensata nel contratto, il compenso parametrico determinato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 può risultare non pienamente adeguato.

In questi casi è ragionevole riconoscere un compenso integrativo, non come revisione prezzi, ma come misura proporzionata della maggiore gravosità della prestazione professionale. Il criterio forfettario del 20%, applicato al solo compenso professionale del CSE e al netto delle spese e delle altre voci accessorie, rappresenta una soluzione prudente, equilibrata e coerente con la natura parametrica del compenso.

Il principio di fondo è semplice: la sicurezza in cantiere non cambia natura di notte, ma cambia il modo in cui il professionista è chiamato a garantirla. E quando cambiano in modo significativo le condizioni concrete della prestazione, anche il compenso deve poter tornare a essere proporzionato, congruo ed equo.

La qualità del progetto dell’opera pubblica: un fattore irrinunciabile per garantire il risultato.

Sommario: Premessa – 1. Dal procedimento al progetto: il nuovo ruolo del RUP. – 2. Il progetto come strumento giuridico di governo del rischio. – 3. Quadro esigenziale, DOCFAP e DIP: la qualità nasce prima del PFTE. – 4. PFTE e progetto esecutivo: due livelli, due funzioni, una sola coerenza. – 5. Verifica e validazione: due accertamenti spesso sottovalutati. – 6. L’affidamento dei servizi di ingegneria: qualità della prestazione e responsabilità della stazione appaltante. – 7. Il Bando tipo ANAC n. 2/2026 e la centralità della qualità progettuale. – 8. Progettare bene significa amministrare bene.

Premessa

Nel sistema delineato dal nuovo Codice dei contratti pubblici, la qualità del progetto dell’opera pubblica non può più essere considerata un tema meramente tecnico, rimesso alla sola responsabilità del progettista o confinato alla fase di redazione degli elaborati. Essa costituisce, al contrario, uno dei presupposti essenziali per l’effettiva attuazione del principio del risultato, posto dall’art. 1 del D.Lgs. 36/2023 quale criterio ordinante dell’intera attività contrattuale della pubblica amministrazione.

Il risultato, infatti, non coincide semplicemente con l’aggiudicazione della gara, né con la formale stipulazione del contratto. Il risultato, nel settore dei lavori pubblici, si misura nella capacità dell’amministrazione di programmare, progettare, affidare ed eseguire un’opera utile, realizzabile, sostenibile, conforme ai fabbisogni pubblici e coerente con tempi, costi e qualità preventivati. In questa prospettiva, la progettazione diventa il primo atto a garanzia del risultato.

Una procedura di gara corretta, se fondata su un progetto debole, incompleto o non sufficientemente verificato, non è in grado di assicurare il buon esito dell’intervento. Anzi, molto spesso le criticità che emergono nella fase esecutiva — varianti, riserve, sospensioni, contenziosi, extracosti, ritardi — trovano la loro origine in carenze maturate nella fase programmatoria e progettuale. È quindi nella qualità del progetto che si gioca, in larga parte, la possibilità concreta di realizzare l’opera pubblica secondo gli obiettivi dichiarati.

Di questi temi ho avuto l’opportunità di parlare nelle due lezioni dedicate alla progettazione dei lavori pubblici, svolte il 18 maggio 2026 e il 22 maggio 2026, nell’ambito del percorso formativo rivolto ai RUP organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Messina e OICE Academy.  L’occasione, offertami da Franco Cavallaro e Gabriele Scicolone, che ringrazio, mi ha consentito di evidenziare come la qualità del progetto dei lavori pubblici non sia un tema confinato alla tecnica professionale, ma rappresenti uno snodo centrale dell’azione amministrativa: dalla corretta impostazione del quadro esigenziale alla redazione del DOCFAP e del DIP, dalla costruzione del PFTE e del progetto esecutivo fino all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Il messaggio di fondo è che il principio del risultato non si garantisce comprimendo la fase progettuale, ma rafforzandola, governandola e rendendola effettivamente idonea a sostenere la gara, il contratto e l’esecuzione dell’opera.

1. Dal procedimento al progetto: il nuovo ruolo del RUP

Il D.Lgs. 36/2023 ha ridisegnato la figura del RUP, non più inteso soltanto come responsabile del procedimento, ma come responsabile unico del progetto. La modifica terminologica non è neutra. Essa segnala un diverso modo di intendere la funzione amministrativa: non più mera sequenza di adempimenti, ma governo unitario di un intervento pubblico articolato in fasi.

Il RUP è chiamato a presidiare il passaggio dal fabbisogno alla programmazione, dalla programmazione alla progettazione, dalla progettazione alla gara, dalla gara all’esecuzione e, infine, al collaudo e alla gestione durante l’intero ciclo di vita. La sua responsabilità non si esaurisce nella regolarità formale degli atti, ma si estende alla coerenza complessiva del processo realizzativo.

È in questo quadro che assume pieno significato il principio del risultato. Il RUP deve assicurare che ogni fase sia funzionale alla successiva e che il progetto non sia un prodotto isolato, ma il punto di arrivo di un percorso istruttorio, decisionale e tecnico adeguatamente governato. Il progetto deve essere coerente con il quadro esigenziale, con il documento di fattibilità delle alternative progettuali, con il documento di indirizzo alla progettazione, con il quadro economico, con i vincoli autorizzativi, con il piano delle indagini, con lo stato dei luoghi e con le condizioni effettive di cantierabilità.

Ne deriva che il RUP non può limitarsi a ricevere il progetto. Deve governarne la formazione, verificarne la coerenza con gli obiettivi dell’amministrazione e assicurare che gli strumenti di controllo — verifica, validazione, acquisizione dei pareri necessari, controllo dei costi, gestione delle interferenze — siano attivati in modo tempestivo e sostanziale.

2. Il progetto come strumento giuridico di governo del rischio

Il progetto dell’opera pubblica non è soltanto un insieme di elaborati tecnici. È anche un documento giuridico, economico e contrattuale. Esso definisce l’oggetto dell’affidamento, delimita le obbligazioni dell’appaltatore, orienta la formulazione dell’offerta, incide sulla distribuzione dei rischi, condiziona la contabilità dei lavori e costituisce il parametro rispetto al quale valutare varianti, riserve e responsabilità.

Un progetto incompleto o ambiguo produce inevitabilmente incertezza contrattuale. Se non descrive adeguatamente lo stato dei luoghi, se non censisce le interferenze, se non recepisce le prescrizioni degli enti, se non è fondato su indagini proporzionate, se non consente di misurare e contabilizzare correttamente le lavorazioni, il contratto nasce fragile. E un contratto fragile è destinato a trasferire sull’esecuzione ciò che avrebbe dovuto essere risolto nella progettazione.

Da questo punto di vista, la qualità progettuale è anche una misura di prevenzione del contenzioso. Molte controversie in materia di lavori pubblici non derivano da eventi imprevedibili, ma da rischi non conosciuti, non istruiti o non correttamente allocati. La progettazione serve proprio a ridurre l’area dell’incertezza fisiologica e a impedire che l’imprevisto diventi il prodotto di una carenza conoscitiva imputabile alla fase preparatoria.

L’errore da evitare è considerare la progettazione come un costo da ridurre o come un tempo da abbreviare oltre misura. Una progettazione insufficiente non accelera l’opera: rinvia semplicemente il problema alla fase esecutiva, dove ogni correzione diventa più onerosa, più conflittuale e più difficilmente governabile.

3. Quadro esigenziale, DOCFAP e DIP: la qualità nasce prima del PFTE

Il nuovo sistema della progettazione pubblica impone di attribuire piena centralità agli atti che precedono i livelli progettuali propriamente detti.

Il quadro esigenziale individua il fabbisogno pubblico. Il DOCFAP consente di valutare le alternative progettuali, di confrontare scenari, costi, benefici, criticità e condizioni di fattibilità. Il DIP traduce il fabbisogno e la soluzione prescelta in indirizzi progettuali, requisiti, prestazioni attese, elaborati richiesti, tempi, vincoli e obiettivi verificabili.

In particolare, il Documento di indirizzo alla progettazione assume una funzione decisiva. Esso non è un allegato meramente descrittivo, né un documento accessorio. È l’atto attraverso il quale l’amministrazione, per il tramite del RUP, cristallizza il mandato progettuale. Un DIP debole genera inevitabilmente un progetto debole, perché lascia indeterminati gli obiettivi, i livelli di approfondimento, le prestazioni attese e i criteri di verifica.

La qualità del progetto, dunque, non nasce nel momento in cui il progettista redige gli elaborati. Nasce prima, quando la stazione appaltante chiarisce che cosa vuole realizzare, per quale finalità pubblica, con quali vincoli, con quale livello di conoscenza dello stato dei luoghi e con quali condizioni di sostenibilità tecnica, economica, ambientale e amministrativa.

Il principio del risultato richiede proprio questo: non una progettazione formalmente completa, ma una progettazione sostanzialmente idonea a condurre l’intervento alla sua realizzazione.

4. PFTE e progetto esecutivo: due livelli, due funzioni, una sola coerenza

La riduzione dei livelli progettuali operata dal Codice accentua la responsabilità della stazione appaltante nel governo del PFTE e del progetto esecutivo.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica non può essere trattato come un elaborato preliminare di contenuto generico. Esso deve consentire all’amministrazione di assumere decisioni consapevoli, acquisire pareri e autorizzazioni, stimare correttamente l’opera, valutare vincoli, interferenze, sostenibilità e rischi. Nel caso di appalto integrato, poi, il PFTE assume una funzione ancora più delicata, perché diventa la base sulla quale l’operatore economico formula l’offerta e sviluppa il successivo progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo, a sua volta, non deve, salvo rarissimi casi eccezionali e adeguatamente motivati, introdurre una soluzione diversa, ma sviluppare compiutamente quella già definita e assentita. Il passaggio dal PFTE al PE non è il luogo per correggere scelte sostanziali non governate in precedenza. Se il progetto esecutivo modifica significativamente quantità, qualità, soluzioni tecniche, categorie di lavorazioni o assetti economici, il problema non è soltanto redazionale: è un problema di legittimità, copertura finanziaria, responsabilità progettuale e coerenza dell’affidamento.

La continuità tra PFTE e PE costituisce quindi un fattore essenziale. Essa tutela la stazione appaltante, l’operatore economico, la trasparenza della procedura e la successiva fase esecutiva. Dove questa continuità si interrompe, aumenta il rischio di varianti improprie, contestazioni sull’oggetto contrattuale e alterazione dell’equilibrio economico dell’appalto.

5. Verifica e validazione: due accertamenti spesso sottovalutati

Uno dei passaggi più rilevanti del sistema è rappresentato dalla verifica del progetto e dalla successiva validazione. La qualità progettuale non può essere presunta sulla base dell’avvenuta consegna degli elaborati. Deve essere accertata.

La verifica non dovrebbe essere vissuta come un controllo formale di completezza documentale. Essa deve accertare la coerenza del progetto con il DIP, con il quadro esigenziale, con il livello progettuale precedente, con le prescrizioni normative e autorizzative, con il quadro economico, con il cronoprogramma, con i prezzi, con gli elaborati contrattuali e con le condizioni di cantierabilità.

La validazione, a sua volta, non è una mera presa d’atto. È l’atto con cui il RUP, sulla base degli esiti della verifica, attesta che il progetto può essere posto a base di gara o utilizzato per l’avvio della fase successiva. Proprio per questo, la validazione presuppone che le criticità emerse siano state effettivamente recepite e superate.

In questa prospettiva, verifica e validazione sono strumenti di garanzia del principio del risultato. Esse evitano che la gara si fondi su un progetto incompleto, che l’esecuzione inizi su basi fragili e che il contratto incorpori errori già conoscibili prima dell’affidamento.

6. L’affidamento dei servizi di ingegneria: qualità della prestazione e responsabilità della stazione appaltante

La qualità del progetto dipende anche dal modo in cui vengono affidati i servizi di ingegneria e architettura. L’esternalizzazione della progettazione o di altre prestazioni tecniche può essere necessaria e opportuna quando l’amministrazione non dispone internamente delle competenze, delle risorse o delle specializzazioni richieste.

Tuttavia, l’affidamento esterno deve essere preceduto da una rigorosa istruttoria. Occorre qualificare correttamente la prestazione, distinguere tra appalto di servizi tecnici e mera consulenza, definire il fabbisogno, verificare l’impossibilità di far fronte con risorse interne, stimare correttamente il corrispettivo, individuare i requisiti professionali, verificare incompatibilità e conflitti di interesse, assicurare copertura nel quadro economico e motivare la scelta.

L’affidamento all’esterno non deve essere il frutto di un automatismo, né di una motivazione stereotipata. Deve costituire l’esito di una ricognizione documentata, proporzionata alla funzione da esternalizzare e coerente con il grado di residualità previsto dal Codice per alcune prestazioni, in particolare verifica, direzione lavori e collaudi.

Anche sotto questo profilo il principio del risultato non giustifica scorciatoie. Al contrario, impone di scegliere operatori qualificati, procedure corrette e criteri di valutazione idonei a premiare la qualità effettiva della prestazione.

7. Il Bando tipo ANAC n. 2/2026 e la centralità della qualità progettuale

Il Bando tipo ANAC n. 2/2026 per i servizi di architettura e ingegneria, di recente adottato con delibera 153/2026, si colloca coerentemente in questa prospettiva. Esso rafforza l’esigenza di una gara SIA costruita non sulla mera competizione economica, ma sulla qualità dell’organizzazione professionale, del metodo, del gruppo di lavoro, degli output attesi e della capacità dell’operatore di governare la complessità tecnica dell’incarico.

La previsione di una componente del corrispettivo a prezzo fisso e di una quota limitata assoggettabile a ribasso costituisce un passaggio particolarmente significativo. La competizione non viene eliminata, ma viene ricondotta entro un perimetro compatibile con la natura intellettuale e professionale della prestazione. In tal modo, la stazione appaltante è chiamata a valutare con maggiore attenzione la qualità tecnica dell’offerta, la metodologia proposta, l’organizzazione del servizio, la gestione delle interferenze, l’integrazione di BIM, CAM e sostenibilità, nonché la capacità del progettista di produrre elaborati realmente verificabili e utilizzabili.

Il messaggio è evidente: non si può pretendere un progetto di qualità se la procedura di affidamento svaluta la prestazione progettuale. La qualità dell’opera pubblica dipende anche dalla qualità della gara con cui viene selezionato chi dovrà progettarla.

8. Progettare bene significa amministrare bene

Alla luce di quanto esposto, la qualità del progetto dell’opera pubblica deve essere considerata un fattore irrinunciabile, non solo sul piano tecnico, ma anche sul piano giuridico-amministrativo.

Essa incide sulla legittimità degli atti, sulla corretta allocazione delle responsabilità, sulla sostenibilità economica dell’intervento, sulla riduzione del contenzioso, sull’effettività della concorrenza e sulla possibilità di realizzare l’opera nei tempi e nei costi previsti.

Il principio del risultato non può essere invocato per saltare passaggi istruttori, ridurre verifiche o accelerare impropriamente l’avvio della gara. Al contrario, esso impone di rafforzare la qualità della fase progettuale, perché solo un progetto solido consente alla stazione appaltante di conseguire un risultato realmente utile, stabile e difendibile.

L’opera pubblica non nasce in cantiere. Nasce nel momento in cui l’amministrazione individua correttamente il fabbisogno, valuta le alternative, redige un DIP chiaro, affida consapevolmente i servizi tecnici, pretende un PFTE adeguato, verifica il progetto, valida gli elaborati e pone a base di gara un oggetto contrattuale certo.

In definitiva, progettare bene significa amministrare bene. Significa trasformare il principio del risultato da formula generale a criterio operativo concreto. Significa riconoscere che la qualità del progetto non è un lusso, né un appesantimento procedurale, ma la condizione stessa perché l’opera pubblica possa essere realizzata, funzionare e produrre l’utilità collettiva per la quale è stata programmata.

Parere CTAP n. 21/2026. Incentivi per funzioni tecniche: perché il forfait svuota l’art. 45 del Codice dei contratti

Gli incentivi per funzioni tecniche non sono una gratifica generica, né una voce accessoria da ricondurre indistintamente ai sistemi premiali ordinari dell’amministrazione. Sono, invece, uno strumento speciale che il legislatore ha previsto sin dalla prima Legge Quadro sui lavori pubblici 109/94 (c.d. legge Merloni) per valorizzare il personale tecnico interno, rafforzare la capacità amministrativa delle stazioni appaltanti e ridurre il ricorso a professionalità esterne.

È questo il punto centrale del Parere CTAP n. 21 del 9 aprile 2026, trasmesso dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma a numerose istituzioni nazionali, amministrazioni pubbliche, autorità indipendenti, organismi rappresentativi e soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. Il parere affronta una questione di grande rilievo pratico: se le amministrazioni possano sostituire il tradizionale incentivo parametrato al 2% con forme alternative di remunerazione, quali MBO, sistemi di performance management o indennità una tantum predeterminate in misura fissa.

La risposta è netta: la forma alternativa è astrattamente possibile, ma non può trasformarsi in un meccanismo forfettario, standardizzato e sganciato dalla reale consistenza delle attività tecniche svolte. L’art. 45 del d.lgs. 36/2023 consente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di prevedere modalità diverse di remunerazione delle funzioni tecniche. Tuttavia, questa apertura non autorizza qualsiasi soluzione organizzativa o retributiva.

La norma, infatti, continua a configurare l’incentivo come istituto collegato alle singole procedure di affidamento, alle attività tassativamente indicate nell’Allegato I.10 e al concreto apporto del personale interno. Il CTAP evidenzia quindi che la possibilità di adottare una diversa modalità di remunerazione non può essere letta come facoltà di svuotare l’istituto della sua causa tipica.

In altri termini, ciò che può cambiare è il modello tecnico di corresponsione; ciò che non può cambiare è la funzione sostanziale dell’incentivo. Se una policy aziendale riconosce importi fissi, senza un rapporto effettivo con l’importo della procedura, la complessità dell’intervento, il numero degli incarichi, la loro contemporaneità e le responsabilità concretamente assunte, il rischio è evidente: attività profondamente diverse vengono trattate come se fossero sostanzialmente equivalenti.

Ma non è così. Non è equivalente gestire un affidamento semplice e assumere ruoli centrali in un’opera complessa. Non è equivalente svolgere un incarico marginale e presidiare attività tecniche, amministrative e contabili esposte a responsabilità significative. Non è equivalente contribuire episodicamente a una procedura e assumere in modo continuativo funzioni essenziali per il buon esito dell’intervento.

Il forfait non incentiva ma la contrario livella e di conseguenza demotiva. Il problema non è soltanto economico. È organizzativo, giuridico e culturale. Un incentivo fisso e predeterminato non premia chi lavora meglio, chi assume incarichi più gravosi, chi contribuisce in misura decisiva al raggiungimento del risultato amministrativo. Al contrario, tende ad appiattire le differenze, rendendo il trattamento economico sostanzialmente indifferente rispetto alla qualità, alla complessità e alla responsabilità dell’attività svolta. Così facendo, l’incentivo perde la propria natura di leva premiale. Non orienta i comportamenti, non rafforza la responsabilizzazione interna, non stimola la crescita delle competenze tecniche dell’amministrazione.

Nel Parere n. 21 il CTAP fa presente che l’incentivo per le funzioni tecniche non è una generica voce retributiva accessoria, ma uno strumento predisposto dal legislatore per rafforzare l’efficienza della stazione appaltante, valorizzare il personale interno e rendere più efficace l’azione amministrativa nella gestione di lavori, servizi e forniture. Quando viene ridotto a una somma fissa, a prescindere dalla reale gravosità dell’attività svolta, tale funzione viene inevitabilmente meno.

Non di meno, il nuovo Codice dei contratti pubblici non può essere letto per compartimenti stagni. Per questo, l’art. 45 deve essere interpretato alla luce dei principi generali del Codice, in particolare del principio del risultato e del principio della fiducia.

Il principio del risultato impone che gli strumenti organizzativi e premiali siano orientati al miglior conseguimento dell’interesse pubblico. Se l’incentivo deve contribuire al risultato, esso deve essere costruito in modo da premiare le prestazioni effettivamente più rilevanti, più complesse e più incidenti sul buon esito della procedura. Un sistema forfettario, invece, non distingue adeguatamente tra chi assume funzioni più gravose e chi svolge compiti meno impegnativi. Di conseguenza, neutralizza proprio l’effetto propulsivo che l’art. 45 dovrebbe produrre.

Lo stesso vale per il principio della fiducia. Fidarsi del personale tecnico interno significa riconoscerne autonomia, competenza e responsabilità. Ma la fiducia non può restare un principio astratto: deve tradursi anche in un sistema capace di valorizzare concretamente le professionalità impegnate. Una policy che comprime il riconoscimento economico entro importi standardizzati e non correlati alla responsabilità effettivamente assunta rischia di ottenere l’effetto opposto: non rafforza il capitale tecnico interno, ma lo disincentiva.

Il tema non può essere ridotto a una mera questione contabile. Non si tratta solo di stabilire se riconoscere il 2%, una percentuale inferiore, una quota fissa o una diversa forma premiale. La vera questione è un’altra: il sistema adottato è realmente idoneo a incentivare le professionalità interne? È proporzionato alla complessità delle attività svolte? Tiene conto delle responsabilità assunte? Premia chi contribuisce in modo effettivo al risultato? Rafforza la capacità tecnica dell’amministrazione?

Se la risposta è negativa, la policy non è soltanto discutibile sul piano dell’opportunità ma anche incoerente con la ratio dell’art. 45. In un sistema degli appalti sempre più complesso, nel quale alle stazioni appaltanti si chiede di programmare, progettare, affidare, dirigere, controllare, collaudare e rendicontare interventi spesso delicati e strategici, depotenziare l’incentivo significa indebolire proprio le competenze che dovrebbero garantire qualità, tempestività e legalità dell’azione amministrativa.

Le amministrazioni possono certamente costruire modelli alternativi al tradizionale meccanismo del 2%, ma tali modelli devono restare coerenti con la funzione dell’istituto: premiare il lavoro tecnico effettivamente svolto, valorizzare le responsabilità assunte, incentivare il risultato e consolidare la fiducia nelle professionalità interne.

Più in generale, una sottovalutazione dell’importanza dell’incentivo per le funzioni tecniche, delle modalità di ripartizione e concreta liquidazione al proprio personale, rappresenta una rinuncia alla funzione stessa dell’incentivo, con il rischio di minare irreparabilmente alla base quei principi della fiducia e del risultato sui quali si fonda la tenuta dell’intero sistema degli appalti pubblici.

E una pubblica amministrazione che vuole davvero conseguire il risultato non può permettersi di rinunciare alle proprie competenze tecniche.

I suggerimenti dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma per migliorare il nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Il 12 luglio 2023 si è concluso il ciclo dei 5 Convegni sul nuovo Codice dei Contratti (uno per ogni libro) organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e dalla propria FOIR – Fondazione Ordine Ingegneri Roma, per il tramite del Comitato tecnico Appalti Pubblici (CTAP).
I Convegni hanno rappresentato una importante occasione per fare il punto e dibattere sulle principali novità introdotte da nuovo Codice ed acquisire dagli ingegneri e dai professionisti che operano sul campo le loro osservazioni e criticità interpretative ed applicative.
L’iniziativa formativa, erogata sia in presenza sia in modalità webinar, ha riscontrato un notevole interesse con oltre 2000 partecipanti.
Attraverso il documento allegato l’Ordine degli Ingegneri di Roma ha inteso sintetizzare e segnalare alle più importanti istituzioni e stazioni appaltanti le criticità emerse durante gli interventi dei relatori e dal confronto con i partecipanti, ma anche proporre suggerimenti e soluzioni, eventualmente da recepire in un futuro correttivo e/o aggiornamento del Codice e dei suoi Allegati.

Téchne P.A. L’importanza di far parte di una Associazione quando le distanze ci separano.

Nel momento dell’#emergenzanazionale il bisogno di appartenenza ad un Comunità diventa più necessario. Quella che è in corso è una tragedia mondiale, una #guerra atroce che stiamo combattendo con #armi non convenzionali. Così la #pandemia ci ha imposto un ripensamento anche dell’organizzazione del lavoro, un #reset del sistema operativo che segnerà in maniera indelebile i processi funzionali della #pubblicaamministrazione. Un #refresh necessario per continuare a garantire alla cittadinanza quei #serviziessenziali ai quali non è possibile rinunciare neanche in un momento così difficile per il #Paese.

Da sempre siamo abituati a gestire l’#urgenza e risponderemo adeguatamente anche oggi che ci viene chiesto uno sforzo particolare, chi sul campo e chi in #smartworking, anche mettendo a disposizione le nostre dotazioni personali.

Certamente il nostro contributo non è paragonabile a quello dei #medici e di tutti i #sanitari che stanno affrontando questa emergenza in #trincea, rischiando ogni giorno la propria vita.

Ma è un nostro preciso dovere partecipare dalla seconda linea, mettendo a disposizione la nostra #professionalità. Proprio ora che il distanziamento sociale ci divide più che mai, dobbiamo tornare ad unirci, a fare #rete per condividere obiettivi comuni.

Per rivendicare con maggiore incisività le nostre idee e l’importanza del nostro ruolo, dobbiamo però crescere ! Nell’interesse dell’intera categoria ci serve la forza di tutti i colleghi inquadrati in un profilo tecnico della pubblica amministrazione, che invitiamo ad unirsi alla nostra Associazione proprio ora che ci viene chiesto il massimo sforzo.

Restare isolati, come molti di noi hanno potuto constatare in quasi venticinque anni di lavoro al servizio dello #Stato, non paga e non è utile ne alla qualità del servizio pubblico erogato, ne al riconoscimento della professionalità dell’intera categoria.

E’ stato fatto tanto ma ci serve più forza e solo nuove e numerose adesioni possono darcela. Solo insieme possiamo farcela !

Chi è appena entrato nella #PA, come i nostri giovani #ingegneri, #architetti, #geometri e #periti, lo sa bene, visto che è stato catapultato a risolvere problematiche annose, in contesti lavorativi affatto funzionali, senza mezzi, ne adeguate risorse finanziarie.

Téchne P.A. promuove le azioni di #qualità, il miglioramento delle strutture organizzative, la #programmazione e la #progettazione e tutte le attività utili a migliorare il servizio della #PA. Allo stesso tempo vuole essere un punto di riferimento per una categoria professionale, quella dei #tecnicidellaPA, che è abituata da sempre a lavorare per finalizzazione di “progetti” e non per semplice esecuzione di “adempimenti” e che, pertanto, merita adeguati riconoscimenti contrattuali commisurati all’efficacia delle proprie azioni.

Il Consiglio Direttivo di #technepa desidera pertanto infondere la speranza che si può e si deve far crescere la nostra categoria, anche in un momento così drammatico, in cui ci viene chiesto senso di responsabilità, proprio a noi che ne abbiamo da vendere.

Appena finirà questa #emergenza, appena ci saremo liberati dall’incubo del #coronavirus, dovremo farci trovare pronti per partire con le nostre iniziative, INSIEME!

SOLO INSIEME POSSIAMO CRESCERE

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@ingminotti

IL SISTEMA DELLE #REGOLE E DELLE #DEROGHE NELLA GESTIONE DELLE #EMERGENZE

Si fa un gran parlare in questi giorni di #acquisti in #emergenza, #contrattipubblici, #inefficienza della #PA e inadeguatezza in genere della #burocrazia a fronteggiare l’avanzata del #coronavirus.
E allora dai, giù con le solite medicine: per sconfiggere il #virus servono il #vaccino della #sommaurgenza, #cure disintossicanti dalle procedure di evidenza pubblica, massicce dosi di #commissari #straordinari.
Niente di più sbagliato, in Italia queste terapie hanno sempre portato al massimo spreco delle risorse pubbliche ! Al dissanguamento delle casse #erariali, all’aumento del #debitopubblico e della #pressionefiscale sui cittadini, all’impoverimento e al fallimento delle piccole e medie #imprese.
La realtà è che la risposta #efficiente ed #efficace all’emergenza in tempo di #guerra si deve programmare adeguatamente in tempo di #pace.
È vero che le pastoie #burocratiche sono troppe, ma esistono innumerevoli realtà che nonostante la farraginosità delle regole riescono egregiamente a far funzionare gli #uffici della #PA. Un sistema pubblico totalmente basato sulla moral suasion e la fiducia totale, sulla sistematica #deroga alle #regole non può funzionare (in nessun Paese).

Bisogna saper valutare per tempo i #rischi per minimizzare i #danni, bisogna passare dalla cultura della #repressione alla cultura della #prevenzione. Non c’è alcun bisogno di demolire la #PA, bisogna unicamente canalizzare adeguatamente le eccellenze che già operano all’interno delle pubbliche amministrazioni, frequentemente relegate nei profili professionali di base piuttosto che nelle posizioni apicali. Troppo spesso, infatti, i più inadeguati sono i #dirigenti, mentre chi realmente si fa carico del funzionamento degli #ufficipubblici sono i #funzionari, che suppliscono alle carenze organizzative e intellettive dei loro superiori. Basterebbe cambiare pochi elementi per migliorare di gran lunga la #qualità del servizio, favorendo le giuste ambizioni e le prospettive di carriera a chi veramente lo merita.

Certo serve migliorare, serve far decollare la #digitalizzazione e servono massicci piani #formativi e di aggiornamento professionale, ma messo sotto stress il sistema regge senza bisogno di #guru con la bacchetta magica.

Paradossalmente proprio la recente adozione in #sommaurgenza dello #smartworking nella P.A. ne è la dimostrazione. Dopo una prima comprensibile ritrosia, infatti, centinaia se non migliaia di #dipendentipubblici hanno messo a disposizione i loro spazi e i loro device per lavorare da #casa. I primi riscontri sono davvero confortanti. Il #lavoroagile favorisce la produttività ma anche il #benessere dei dipendenti, oltre a far bene all’#Ambiente. Facciamone tesoro quando l’#emergenza sarà passata.

LA BIRKIN E LO STRANO CASO DEL MINISTRO BELLANOVA

A coloro che hanno l’ardire di insultare il neo Ministro delle Politiche Agricole – Teresa Bellanova – per il colore dei suoi vestiti e per il titolo di studio posseduto, insinuando la sua inadeguatezza a ricoprire la carica di Ministro voglio far presente che – nonostante tutti i difetti possibili e immaginabili – c’è solo da essere orgogliosi di una Repubblica come quella Italiana che consente tali asserite nefandezze.

Se vale sempre qualcosa, rammento a costoro che la nostra meravigliosa Costituzione “ancora” sancisce:

Art. 1 – L’Italia e’ una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione;

Art. 3 – Tutti i cittadini hanno pari dignita’ sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta’ e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

Art. 34 – La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita;

Art. 37 – La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore;

Art. 51 – Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

Da non dimenticare inoltre l’art. 46 – Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Non può certo dirsi che la neo Ministra Bellanova non abbia lavorato e tanto, ha addirittura fatto le scuole dell’obbligo e si immagina non debba essere discriminata per sesso, condizioni sociali e personali, passate, presenti e future.

Tra l’altro è in buona compagnia, infatti nella storia della Repubblica sono stati molteplici i Ministri che hanno ricoperto l’incarico senza essere in possesso di laurea. Per ricordarne solo alcuni degli ultimi, di destra e di sinistra tanto per non dare adito a polemiche: Francesco Rutelli, Altero Mattioli, Massimo D’Alema, Walter Veltroni, Umberto Bossi, Giorgia Meloni, Giuliano Poletti, Beatrice Lorenzin.

Siate quindi fieri di una Costituzione che riconosce il diritto a tutti i lavoratori – laureati o non laureati, alti, bassi, belli e brutti, bianchi e colorati, maschi, femmine e transgender, vestiti bene o male, poveri e ricchi – di collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione dell’Azienda Italia.

Siate semplicemente fieri di un sistema repubblicano che dà pari opportunità a tutti, perché triste sarà il giorno in cui per essere nominato Ministro ci sarà bisogno di due lauree, un master e della Birkin di Hermès !!!

#bellanova #governo #italia #conte2 #contebis

@ingminotti

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