Riflessioni sulla responsabilità amministrativo-contabile dopo la Legge 1/2026.

Il ruolo della Corte dei Conti e del Collegio Consultivo Tecnico nel delicato equilibrio tra tutela dell’erario, decisione pubblica e principio del risultato.

La legge 1/2026 è entrata in vigore all’inizio dell’anno e già la Corte dei conti è stata chiamata a valutarne la reale portata e gli effetti sulla valutazione della responsabilità amministrativo-contabile. La sentenza della Sezione giurisdizionale per il Lazio del 20 febbraio 2026 ha innescato tra gli addetti ai lavori un confronto acceso sul tema del potere riduttivo dell’addebito. Il messaggio che ne emerge è più complesso di quanto il dibattito pubblico possa lasciar intendere.

La Corte avverte che un’applicazione automatica e generalizzata del potere riduttivo tradirebbe la natura stessa dell’illecito contabile. L’azione erariale, ricorda la sentenza, conserva la propria funzione compensativa e deterrente. Non è uno strumento simbolico, né un mero rituale sanzionatorio. È presidio di equilibrio finanziario e di responsabilità gestionale. Non solo, la Corte va oltre. Richiama espressamente la necessità di una interpretazione orientata della riforma, nel rispetto della costituzione e del diritto europeo, ricordando che in materia di finanza pubblica il diritto dell’Unione è sovrano. Questo, secondo la Corte, significa che la responsabilità amministrativa non può essere compressa al punto da rendere inefficace la tutela dell’erario. In un sistema nel quale la gestione delle risorse pubbliche è anche attuazione di obblighi europei di stabilità e sostenibilità finanziaria, l’azione contabile non può essere svuotata attraverso meccanismi automatici. Si afferma in sostanza che solo l’esercizio discrezionale e motivato del potere riduttivo consente di distinguere concretamente tra amministratori “attenti e prudenti” e soggetti “infedeli o incapaci”. Le soluzioni astratte e generalizzate, al contrario, impedirebbero di operare quei distinguo che la riforma dichiara di voler valorizzare.

In sostanza, dalla lettura integrata della legge 1/2026 e del diritto eurounitario, l’illecito contabile conserverebbe natura compensativa e deterrente, respingendo implicitamente l’idea di un depotenziamento generalizzato dell’azione erariale. Allo stesso tempo si riconosce che la riforma impone una valutazione più raffinata, più calibrata, più attenta al caso concreto.

Questa impostazione si inserisce alla fine di un dibattito acceso che ha accompagnato l’approvazione della legge 1/2026. Parte della dottrina ha letto la novella come un intervento fortemente orientato a tutelare gli amministratori, talvolta in modo sbilanciato, segnalando il rischio di una compressione delle prerogative dell’azione contabile e della discrezionalità del giudice. È stato osservato che la riforma, pur giustificata dall’esigenza di superare la “paura della firma”, potrebbe incidere sull’equilibrio tra le parti del processo contabile e sulla funzione stessa della Corte dei Conti, come organo equilibratore con funzioni di deterrenza, che sarebbero minate da soluzioni preimpostate che renderebbero inefficace il potere riduttivo dei giudici contabili. Se l’azione contabile è anche strumento di attuazione del principio di equilibrio di bilancio e di corretta gestione finanziaria, la sua effettività non può essere compromessa. Il potere riduttivo della Corte, in sostanza, non può diventare una falcidia automatica dell’addebito. Deve restare uno strumento discrezionale, fondato su una motivazione congrua e attenta.

Per comprendere fino in fondo questa tensione occorre tornare alla stagione dello scudo erariale. Nel 2020, con l’art. 21 del D.L. 76/2020, il legislatore, in pieno contesto pandemico fu costretto ad una scelta emergenziale: il soggetto agente avrebbe risposto soltanto per dolo o per inerzia. Restava esclusa la colpa grave commissiva. Era una scelta dichiaratamente orientata a favorire l’azione amministrativa in un contesto straordinario, nel quale si chiedeva ai funzionari di decidere rapidamente e di gestire risorse ingenti in un quadro normativo instabile. Si puniva chi non decideva, era ben più grave il danno eventualmente arrecato per inerzia, rispetto a quello derivante da azioni concrete. Si è cercato, quindi, per superare il fenomeno della cosiddetta “burocrazia difensiva”, di affermare la cultura del “fare”, attraverso un alleggerimento della responsabilità erariale e un aggravamento delle condotte inerti. In un contesto che imponeva azioni mirate ad una rapida ripresa economica, dopo la stagnazione pandemica e post-pandemica, la scelta del legislatore fu a dir poco illuminata, anche se, a onor del vero, non pienamente percepita e attuata dalle pubbliche amministrazioni. La norma emergenziale è stata più volte prorogata, anche a causa della difficoltà del Paese di intraprendere una apprezzabile ripresa economica, difficoltà aggravata dalle conseguenze del conflitto russo-ucraino e solo in parte attenuata dalla straordinaria iniezione di risorse destinate agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Giubileo 2025.

La legge 1/2026 prova a chiudere quella stagione senza ripristinare integralmente il sistema precedente. Introduce una tipizzazione legislativa della colpa grave, delimitandola a violazioni macroscopiche e inescusabili, e al tempo stesso introduce tetti quantitativi alla condanna, parametrati alla retribuzione del soggetto che ha commesso l’illecito. Inoltre prevede cause esimenti dalla responsabilità, nel caso di conformazione delle decisioni a pareri obbligatori o vincolanti. Il rischio economico diventa quindi prevedibile e, dunque, assicurabile. La responsabilità non scompare, ma si trasforma in un rischio professionale governabile. La sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio del 20 febbraio 2026, tuttavia, introduce un’alea di incertezza rispetto agli effetti della legge 1/2026 in relazione all’atteggiamento della Corte medesima nella valutazione delle responsabilità amministrativo-contabili, connesse con l’operato dei pubblici uffici/dipendenti, ancorchè improntato al rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97, Cost.), declinati a livello legislativo nei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa (art. 1, L. 241/90).

In questo quadro, il ruolo del Collegio Consultivo Tecnico per i contratti di lavori pubblici (obbligatorio per importi superiori alla soglia comunitaria) assume un rilievo specifico, che rimane perfettamente coerente con la disciplina sopravvenuta.  Il Codice dei contratti pubblici prevede infatti che, quando i soggetti agenti della stazione appaltante (RUP/dirigenti) si conformano ai pareri (obbligatori) o alle determinazioni (vincolanti) del CCT, la responsabilità amministrativa resti limitata ai soli casi di dolo o inerzia. Questa previsione, introdotta anch’essa con il DL 76/2020, confermata e rafforzata con l’attuazione del PNRR e stabilizzata con il D.lgs. 36/2023, non rappresenta un residuo dello scudo emergenziale, ma un riconoscimento della qualità del processo decisionale. Il parere del CCT non è l’esito di una valutazione individuale isolata, ma il risultato di un confronto tecnico collegiale, interdisciplinare, tracciato e motivato, assunto a valle di una adeguata istruttoria e nel rispetto del contraddittorio tra le Parti, che hanno esse stesse individuato i componenti in grado di dirimere le controversie e le dispute tecniche che eventualmente dovessero insorgere durante l’esecuzione dell’appalto, potendo persino decidere di conferire alle loro decisioni la natura di lodo contrattuale ex art. 808-ter cpc.

Il CCT offre attualmente uno degli strumenti più efficaci di prevenzione delle dispute tecniche negli appalti pubblici, rappresentando le stesse il principale rischio di fallimento di un’opera pubblica, con conseguente spreco di risorse ed effetti indiretti negativi sul PIL.

In un settore dove i pubblici dipendenti che ricoprono posizioni attive nella programmazione e attuazione degli interventi si trovano a dover gestire risorse economiche ingenti, a volte pari a decine se non centinaia di milioni di euro, in contesti organizzativi spesso fragili, con organici e formazione inadeguata, la “paura della firma” non nasce semplicemente dal peso della responsabilità, ma piuttosto dall’incertezza sui suoi confini e dalla percezione di un rischio personale sproporzionato rispetto agli strumenti disponibili.

Lo strumento del Collegio Consultivo Tecnico rappresenta pertanto un fattore di stabilizzazione della responsabilità e un presidio costante, che accompagna l’esecuzione dell’opera dalla consegna al collaudo, improntato al principio del risultato e della fiducia (artt. 1 e 2, D.lgs.36/2023), dove l’obiettivo principale è sempre il completamento dell’opera pubblica.  In conseguenza di ciò, la condotta inerte rappresenta un comportamento che non può essere tollerato, in quanto foriero di diseconomie e quindi di danni per la collettività, e come tale soggetto pertanto ad accertamenti sulla responsabilità amministrativo-contabile, al pari del dolo.

La sfida a cui è esposto il sistema delle norme che regolano la responsabilità amministrativo-contabile, è nel trovare l’equilibrio tra tre elementi: effettività della tutela dell’erario, proporzionalità della responsabilità e qualità del processo decisionale. In ultima analisi, la responsabilità amministrativa non può essere ridotta a uno strumento di intimidazione preventiva, né trasformata in una formalità depotenziata. Deve restare un presidio reale di legalità, compatibile con la necessità di decidere.

Il vero dilemma non sta nello scegliere tra rigore e azione, ma nel costruire un sistema in cui la decisione della pubblica amministrazione risulti responsabile, coerente, motivata e sostenibile.

Master in Legislazione e contenzioso delle opere pubbliche. RUP, progettazione ed esecuzione, CCT – Terza Edizione

Partirà presto la Terza Edizione del prestigioso #Master universitario di 2° livello – Legislazione e contenzioso delle opere pubbliche. RUP, progettazione ed esecuzione, CCT. L’unico Master veramente interdisciplinare ogni anno arricchito con una offerta formativa in linea con la continua evoluzione della materia. Quest’anno sarà particolarmente rinforzato il modulo sul #Project_Management, nell’ambito dell’iniziativa parallela di certificazione secondo norma #UNI11648.

Il Master, organizzato dall’Università degli Studi eCampus in collaborazione con la FOIR – Fondazione Ordine Ingegneri Roma, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, la Camera Amministrativa Romana, OICE e ASSOPM è particolarmente consigliato a tutti coloro che si occupano di appalti pubblici, Dirigenti delle stazioni appaltanti, Responsabili Unici del Progetto RUP e del Procedimento RP, ma anche a liberi professionisti e personale delle imprese che erogano servizi per la pubblica amministrazione.

Le lezioni, al fine di potere venire incontro a tutte le esigenze, potranno essere seguite in modalità #blended, ossia interamente in presenza nella sede E-Campus di Roma, con il vantaggio di poter interagire con i docenti in aula, oppure in collegamento da remoto sincrono o a-sincrono.

L’iniziativa si pone nel solco ormai da tempo tracciato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma di una azione incisiva finalizzata di innalzare il livello generale di cooperazione tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici, nonché la qualità dei processi edilizi di realizzazione delle opere pubbliche.

Se desideri specializzarti a 360° nel campo degli appalti pubblici, sia che tu sia un tecnico, sia un giurista, scegli il Master di secondo livello in Legislazione e contenzioso delle Opere Pubbliche.

Condizioni particolarmente vantaggiose per i dipendenti pubblici e gli scritti agli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti e degli Avvocati.

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Il Penitenziario di Domani. Superare l’emergenza per garantire una vivibilità sostenibile e il rispetto dei diritti dell’uomo.

Si fa un gran discutere in questi giorni sulle possibili soluzioni al problema del sovraffollamento carcerario e ancora una volta ci ritroviamo all’alba dell’ennesimo e ciclico tentativo (mai andato a buon fine) di farvi fronte attraverso un approccio emergenziale affidato ad una struttura commissariale (la terza nel giro di pochi anni), piuttosto che sistemico-strutturale per mezzo degli organi istituzionalmente competenti (Ministero della Giustizia – DAP e MIT), che pur esistono e sono dotati di adeguata e consolidata expertise nel settore penitenziario e degli appalti pubblici. 

Come presidente di una associazione* composta per lo più da personale appartenente ai profili tecnici del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria non posso che esprimere le nostre perplessità in merito alle prime soluzioni architettoniche (!) ed ingegneristiche delle quali abbiamo di recente appreso i contenuti, che – se confermate – pur destano non poche dubbi sulla tenuta perplessità in termini di spazi per il trattamento (in primis), contestualizzazione, vivibilità, durabilità, sostenibilità energetica, ambientale, safety e security.

Ma quello che più preme qui sottolineare è il giudizio sul metodo, sull’approccio al problema del cronico sovraffollamento carcerario per comprendere se quella intrapresa sia la strada più giusta a garantire i diritti dei detenuti attraverso azioni concrete, integrate e sostenibili economicamente per la collettività.

Quella penitenziaria è invero una realtà assai complessa, della quale il cittadino, nella maggior parte dei casi, è ignaro. È pertanto possibile che l’osservatore poco esperto possa sottovalutare le dinamiche e i processi che regolano le attività di ristretti, operatori e di chiunque, a qualsiasi titolo, si trovi ad operare e a vivere all’interno di un penitenziario, processi e attività quasi sempre ignote alla collettività, come se quel “recinto” che delimita le prigioni, il muro di cinta, costituisca non solo una delimitazione fisica, ma anche di consapevolezza, una barriera sociale e culturale difficile da abbattere. I Diritti dei detenuti, come quelli di tutti, passano innanzitutto attraverso azioni che salvaguardino contro trattamenti disumani e degradanti, oltre a favorire la rieducazione e il recupero dei ristretti. In questo l’edilizia e l’architettura, in una parola la qualità degli spazi, sono un fattore decisivo.

Abbattere, se pur virtualmente, gli innumerevoli recinti che delimitano e limitano la conoscenza del pianeta carcere è l’unica speranza per far si che possano essere attuate realistiche ed efficaci azioni di trattamento dei detenuti, che devono decisamente puntare al rispetto della dignità umana, al reinserimento nella società civile e alla drastica riduzione delle recidive. E questo non perché lo pensiamo noi, ma perché ce lo impongono la nostra Costituzione e le regole internazionali sui diritti dell’uomo.

Diversamente il risultato lo conosciamo: ciclico sovraffollamento e sistematico degrado delle strutture. D’altronde è banale comprendere il fatto che per non far tracimare un contenitore – quanto grande sia non ha importanza – o si riduce l’afflusso, oppure di tanto in tanto devi necessariamente svuotarlo.

Ma la stessa osservazione empirica degli accadimenti storici ci insegna che l’aumento della capienza detentiva non è da sola una soluzione: si pensi all’esempio della città di Milano: quando fu completato il carcere di Opera si sarebbe dovuto dismettere San Vittore, ma ciò non è accaduto; quando fu poi completato il carcere di Bollate si tornò a parlare di chiudere San Vittore, ma ancora una volta fu un nulla di fatto. Per questo, personalmente, ho sempre pensato che, per mantenere costante l’equilibrio tra costi e benefici per la collettività, nonché garantire una sostenibilità del sistema, nel rispetto delle regole internazionali sui diritti dell’uomo, le politiche di tipo “contenitivo” devono andare di pari passo con le politiche di tipo “deflattivo”.

Puntare tutte le fiches sulla nuova edilizia è assodato essere un errore macroscopico, primo perché è quasi certo che i benefici vengano vanificati dal contemporaneo degrado del patrimonio esistente, ma soprattutto il rischio maggiore è l’insostenibilità economica dell’organismo monstre generato per incapacità a sostenere i costi diretti e indiretti necessari alla governabilità a regime (per il personale, per il mantenimento detenuti, per la manutenzione, per i servizi energetici, la sicurezza e il facility management in genere). Il risultato sarebbe inesorabilmente il collasso del sistema e un aggravamento delle condizioni, verso trattamenti disumani e degradanti dei “ristretti”, ancor più accentuati di quanto è già oggi in molti istituti penitenziari.

La manutenzione e ottimizzazione dell’esistente, investire nel trattamento, puntare decisamente sul reinserimento sociale e sulla riduzione delle recidive, in tal senso, sono invece indubbiamente buone politiche e questo a prescindere da ogni discussione sull’entità e la certezza della pena, sulle quali, troppo spesso inutilmente, si anima il dibattito cultural-politico tra gli esperti (!) del settore.

Il carcere è molto di più di un elemento contenitivo di persone in attesa di giudizio o condannate, limitate all’interno di spazi confinati; è una realtà dinamica con le sue dinamiche particolari, un sistema gestionale complesso, di grande interesse per la collettività per la sua importanza sociale, che merita la massima attenzione e adeguatezza dei sistemi organizzativi, nonché una corretta integrazione all’interno di una più vasta realtà che investe fattori che interessano la giustizia, la sicurezza e la lotta all’emarginazione sociale.

L’emergenza penitenziaria può essere pertanto superata solo accompagnandola con la programmazione e l’azione integrata di idonee politiche socioeconomiche. Certo è un processo complicato, in realtà mai iniziato nel nostro Paese ma non più procrastinabile, che richiede l’apporto coordinato e integrato di professionalità esperte in svariati settori della società.

Non esistono ricette facili, i continui interventi spot non risolveranno mai il problema alla radice, ma semmai lo aggraveranno, rendendo vana ogni buona pratica tesa al raggiungimento del doppio obiettivo della sicurezza e del vivere civile. nel rispetto delle norme nazionali e internazionali di settore, con il massimo livello di qualità, tempi e costi sostenibili per la collettività.

* Téchne PA – Associazione dei Tecnici della Pubblica Amministrazione – http://www.technepa.it

STRUTTURE DETENTIVE E MANAGEMENT GESTIONALE COMPLESSO

L’approccio sistemico alla complessità detentiva, tra storia, norme e metodologie progettuali teorico pratiche.

Nel mese di maggio 2025 la “LUMSA Human Academy – Fondazione Luigia Tincani”, con la collaborazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Ordine degli Architetti della Provincia di Roma, delle Associazioni Across, A.I.G.A, ArTeA, CESP, e Téchne P.A., darà il via al Corso di Alta Formazione in “Strutture detentive e management gestionale complesso”.

Sono lieto di comunicare a tutti i tecnici della PA che è stata sottoscritta una convenzione con la LUMSA Academy che permetterà, unicamente soci di Téchne P.A. in regola con i versamenti delle quote annuali, l’accesso al Corso di Alta Formazione  ad un prezzo super agevolato, considerato il livello dei Partner e del Consiglio Scientifico.

Il Corso è finalizzato al perfezionamento scientifico e professionale di coloro che, in base alla loro preparazione accademica in architettura o ingegneria, sono interessati agli aspetti tecnici, di sicurezza e management gestionale del carcere, inteso anche come economia circolare, ai rapporti con il mondo esterno culturale e produttivo, fino alle complesse problematiche progettuali riguardanti in particolare la costruzione, la manutenzione e la gestione del manufatto edilizio nuovo e/o preesistente, fuori o dentro i centri abitati. Il progetto formativo è teso a fornire un complesso di conoscenze e competenze integrate a carattere sistemico, avvalendosi di esperti nel settore con maturata esperienza quali architetti, ingegneri, medici, psicologi, infermieri, arteterapeuti, avvocati, magistrati, personale di polizia penitenziaria e dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria.

Per info generali sul corso si rinvia al sito Strutture detentive e management gestionale complesso | Lumsa Human Academy

Per info sulla convenzione basta inviare una mail a technepa@technepa.it.

LINK ALL’OPEN DAY DEL 15 APRILE 2025

Evoluzione del RUP: Da Ingegnere Capo a Project Manager

Il RUP, quale “unico responsabile” di ciascuna fase che caratterizza la realizzazione di un “lavoro pubblico” vede le sue origini nella Legge 109/94 ma, nella sua veste di responsabile del procedimento amministrativo, la figura affonda le sue radici nella Legge 241/90, che individua le regole basilari per l’iniziativa, l’istruttoria e la decisione di un Amministrazione pubblica nell’interesse della collettività̀, legge che a distanza di oltre 30 anni dalla sua emanazione ancora rimane un riferimento imprescindibile nell’adozione di ogni provvedimento amministrativo. Ancor prima, nella sua veste di “tecnico” incaricato di garantire la corretta esecuzione a regola d’arte di un lavoro pubblico ne individuiamo le tracce nella figura dell’Ingegnere Capo, le cui competenze furono definite con il RD 350 del 25.05.1895 (Regolamento sulla direzione, contabilità e collaudazione dello Stato in attuazione dell’allegato F (legge sui lavori pubblici) della L. 2248/1865 per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia, rimasto in vigore per oltre 100 anni, fino all’emanazione del DPR 554/99.
È pertanto una figura che, potremmo dire, ha attraversato la storia del nostro Paese, dall’Unità di Italia fino ai giorni d’oggi, al quale il Legislatore ha voluto via via assegnare ulteriori e molteplici attività̀ e responsabilità̀. Con l’entrata in vigore del D.lgs. 163/2006, successivamente del D.lgs. 50/2016 e da ultimo del nuovo codice dei contratti D.ls. 36/2023, pur sostanzialmente mantenendo lo stesso carico di responsabilità̀, muta il suo ruolo da “tecnico specialista” a “Project Manager”. 

In effetti oggi il Responsabile Unico del Progetto è la figura centrale dell’intero processo che caratterizza l’esecuzione di un contratto pubblico, non più̀ inteso semplicemente come “design”, ma più̀ opportunamente come processo caratterizzato da una serie di attività che devono portare al raggiungimento di obiettivi (risultato), in qualità e in tempi e costi certi. Per questo, interagisce e coordina il lavoro dei supporti interni ed esterni alla PA e di tutti gli attori coinvolti: l’Amministrazione, i singoli responsabili di procedimento di ciascuna fase, i progettisti, i verificatori, gli uffici gare e contratti, la direzione dei lavori, le imprese, gli Enti pubblici e privati, le altre amministrazioni, i collaudatori. Per questo è imprescindibile che tale figura professionale sia dotata di adeguata competenza e alla stessa sia garantita la necessaria formazione, aggiornamento professionale, idonee risorse umane e strumentali e adeguata remunerazione attraverso l’incentivo per le funzioni tecniche. 


Master universitario di 2° livello – Legislazione e contenzioso delle opere pubbliche. RUP, progettazione ed esecuzione, CCT

Ho il piacere di presentare il #Master universitario di 2° livello – Legislazione e contenzioso delle opere pubbliche. RUP, progettazione ed esecuzione, CCT. L’unico Master veramente interdisciplinare perché progettato da #ingegneri e #giuristi specializzati nella materia degli #appalti #pubblici, con un Consiglio Scientifico di elevatissimo spessore professionale e un corpo docente di pari livello.

Il Master, organizzato dall’Università degli Studi eCampus in collaborazione con la FOIR – Fondazione Ordine Ingegneri Roma, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, la Camera Amministrativa Romana e l’OICE, prevede una offerta formativa ad ampio spettro utile a Dirigenti delle stazioni appaltanti tenute all’applicazione del codice dei contratti, Responsabili Unici del Progetto RUP e del Procedimento RP, in una parola ai Project Manager Pubblici PMP, ma anche a liberi professionisti e personale delle imprese che erogano servizi per la pubblica amministrazione.

Le lezioni, al fine di potere venire incontro a tutte le esigenze, potranno essere seguite in modalità #blended, ossia interamente in presenza nella sede E-Campus di Roma, con il vantaggio di poter interagire con i docenti in aula, oppure in collegamento da remoto sincrono o a-sincrono.

L’iniziativa si pone nel solco ormai da tempo tracciato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma di una azione incisiva finalizzata di innalzare il livello generale di cooperazione tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici, nonché la qualità dei processi edilizi di realizzazione delle opere pubbliche.

Maggiori INFORMAZIONI e ISCRIZIONI al seguente LINK

https://www.uniecampus.it/index.php?id=4177

LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO NEI CONTRATTI PUBBLICI

Il 20 settembre 2023 presso l’Ordine degli ingegneri di Roma avrò il piacere di coordinare un importante convegno sulla tematica del “contenzioso negli appalti pubblici”. Discuteremo di tutela di interessi legittimi e diritti soggettivi, ricorsi innanzi al Giudice Amministrativo e al Giudice ordinario ma anche di rimedi alternativi ai ricorsi giurisdizionali come l’accordo bonario, la transazione e soprattutto l’innovativo istituto del Collegio Consultivo Tecnico che, dopo tre anni di rodaggio come rimedio emergenziale introdotto attraverso i decreti semplificazioni 76/2020 e 77/2021, entra di diritto a regime nel nostro ordinamento attraverso il nuovo codice dei contratti, Dlgs 36/2023.

LOCANDINA

Un convegno particolarmente consigliato a chi ricopre il ruolo del RUP nella PA, ma anche a tutti coloro che operano come attori nella realizzazione di un opera pubblica, dirigenti e funzionari pubblici, fornitori di servizi di ingegneria e architettura o rappresentanti delle imprese che realizzano i lavori

Avremo con noi illustri relatori, esperti della materia, tra i quali il Procuratore Generale della Corte dei Conti che tratterà il tema della responsabilità erariale.

Una corretta analisi dei rischi ai quali una commessa pubblica può andare incontro in termini di contenzioso aumenta la consapevolezza nei possibili rimedi e la qualità delle azioni possibili per ridurre le dannose conseguenze che ne possono derivare, a vantaggio sia della PA che degli operatori economici, ai quali certamente conviene più portare a termine le opere che i ricorsi in tribunale.

Vi aspettiamo numerosi, in presenza e in webinar.

Iscrizioni sul sito della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma https://foir.it/formazione/

Emergenza #coronavirus e ricorso alle procedure di #urgenza per l’affidamento degli #appalti della #PA.

In questi giorni difficili, dove tutti siamo impegnati ad affrontare l’emergenza sanitaria in atto e far fronte alla #pandemia dovuta al contagio del #covid19, il Presidente del Consiglio dei Ministro #giuseppeconte ha emanato una serie di #dpcm per lo più mirati a garantire il distanziamento sociale e adeguati sostegni finanziari a #imprese e #famiglie.

Le azioni poste in atto sono sensate e hanno avuto l’avallo della comunità scientifica nonché di tutte le forze politiche. Anzi c’è chi ritiene che sia necessario un’ulteriore giro di vite attraverso la chiusura totale di #industrie, #trasporti e #cantieri. Tutto lo sforzo comunque è teso ad evitare i contatti tra le persone e rafforzare il sistema sanitario nazionale.

L’emergenza #coronavirus non può però costituire l’escamotage per l’inappropriato utilizzo delle norme e il ricorso indiscriminato e ingiustificato a procedure di urgenza e somma urgenza per l’affidamento degli #appalti della #PA.

L’#emergenza di #protezionecivile infatti impone certamente deroghe al sistema di procurement di #lavori #forniture e #servizi della #pubblicaamministrazione, ma nei limiti del perimetro delle regole e delle deroghe definite nelle #ordinanze, senza per questo dimenticare e calpestare l’insieme delle fonti ordinarie che regolano ogni settore della nostra vita.

La dichiarazione e definizione dello stato di #emergenzanazionale è una precisa responsabilità di chi ci governa; ma, pur nell’urgenza di prendere decisioni difficili, le scelte debbono essere improntate alla fermezza ma anche alla lucidità; l’ansia da prestazione in questi casi non può esistere perché occorre innanzitutto ridurre al minimo la possibilità di errori, ma anche continuare a garantire parità di trattamento, non discriminazione e la stessa sopravvivenza degli operatori economici.

Troppe volte in passato abbiamo assistito a gestioni commissariali che, con la scusa dell’emergenza, non hanno fatto altro che portare acqua al mulino privato, facendo allo stesso tempo macerie della cosa pubblica.

Pertanto, SI a regole puntuali per far fronte alla #pandemia, anche con deroghe e procedure di urgenza e somma urgenza, ma solo ed esclusivamente per porre rimedio ai danni provocati dal #virus.

NO invece all’utilizzo indiscriminato delle deroghe e all’inappropriata applicazione delle norme per tutto ciò che può essere gestito attraverso l’ordinaria amministrazione.

Se vogliamo uscire da questo tunnel e ripartire più forti di prima, dobbiamo evitare la barbarie istituzionale e salvaguardare le regole di convivenza civile.

Solo così #andratuttobene.

@ingminotti

#andràtuttobene

L’IMPORTANZA DI UNA BUROCRAZIA EFFICIENTE PER LA GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

Come ben noto il settore degli appalti pubblici costituisce un asset di primaria importanza per l’economia nazionale, da sempre al centro del dibattito sia politico, sia della società civile. La materia si presenta particolarmente delicata in quanto richiede una speciale attenzione al corretto utilizzo delle risorse da parte delle stazioni appaltanti, alla selezione degli operatori economici, ai criteri di trasparenza e non discriminazione nelle procedure di affidamento dei contratti, senza parlare delle attività di prevenzione e repressione di potenziali fenomeni corruttivi.

L’efficacia dell’azione tecnico-amministrativa connessa alla progettazione e realizzazione di una commessa pubblica, non può che essere subordinata alla capacità delle stazioni appaltanti e degli operatori economici di interagire in un contesto caratterizzato da un approccio manageriale, ispirato alla qualità, nonché alla cultura e comprensione della responsabilità che ognuno degli attori del processo ha nei riguardi della collettività, per far sì che gli obiettivi programmati corrispondano ai reali bisogni dei cittadini.

La disponibilità di un tale contesto organizzativo ed operativo, strutturato in reti di stazioni appaltanti ed imprese seriamente qualificate non è cosa da poco in quanto non passa solo attraverso la qualificazione e la buona volontà degli operatori, ma soprattutto da un decisivo cambio di mentalità e culturale, che richiede un notevole impegno in special modo nelle attività formative, informative e di sensibilizzazione, più che sulla iper-produzione di norme e regolamenti, troppo spesso emanati frettolosamente, con l’effetto di disorientare piuttosto che orientare.

Ciclicamente e ormai oserei dire costantemente gli stakeholders lamentano lo sconcerto di fronte alla confusione che il legislatore ha operato attraverso l’emanazione e la parallela abrogazione delle fonti normative che disciplinano la materia degli appalti pubblici, passando repentinamente da un rigido approccio regolatorio, ancorato storicamente a norme vincolanti, a un impianto giuridico caratterizzato da regole leggere e non vincolanti.

Un simile e radicale cambiamento avrebbe dovuto essere anticipato da una seria qualificazione delle stazioni appaltanti che, in un contesto di soft-law, sono chiamate ad una maggiore responsabilità nelle decisioni, il che teoricamente potrebbe anche costituire l’occasione per lo snellimento e la sburocratizzazione delle procedure. Purtroppo, nulla è stato fatto a tal riguardo, il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti è rimasto lettera morta e l’effetto è stato esclusivamente quello di ingenerare negli operatori pubblici confusione e incertezza. In tale contesto non di rado prevale la politica del non fare rispetto all’agire; intraprendere azioni che portano alla concreta realizzazione di progetti e opere pubbliche, infatti, è sempre più spesso sentito, da parte dei funzionari e dirigenti della pubblica amministrazione, solo come fonte di rischio di responsabilità erariali o addirittura penali.

Una tale deriva è quanto di più dannoso ci si possa augurare ed è proprio per questo che diventa sempre più pressante l’esigenza di individuare le criticità del sistema e rimuoverle, affinché processi e procedimenti tecnico-amministrativo di un appalto pubblico tornino ad essere governati da apparati burocratici efficienti ed efficaci.

L’innovazione digitale delle PA, attraverso l’utilizzo di piattaforme integrate di gestione dei dati e delle informazioni, unitamente ad una costante e seria azione formativa erogata a favore di funzionari delle stazioni appaltanti e parallelamente agli operatori economici che erogano servizi verso la p.a., nonché l’offerta di momenti di confronto attraverso seminari e convegni sui temi specialistici del mondo degli appalti pubblici, costituiscono infine fattori imprescindibili per un significativo miglioramento del sistema,  con benefiche ricadute sia per l’operato della parte pubblica, sia per il lavoro di imprese e professionisti.

Per queste ragioni – in questo campo – più che la sterile azione del legislatore, è il dibattito pubblico tra tecnici, esperti nel campo giuridico-economico e cittadini, che potrà contribuire a far convergere la qualità attesa con quella erogata, in altre parole a rendere efficiente il sistema organizzativo deputato alla gestione degli appalti pubblici, che poi è quello che ogni cittadino si aspetta dalla PA.

#contrattipubblici #dlgs50 #codicecontratti #appaltipubblici #pubblicaamministrazione #pa
#technepa

@ingminotti

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