Indirizzi per l’omogenea applicazione e ricorso da parte delle stazioni appaltanti alle funzioni del CCT nella fase antecedente all’esecuzione del contratto, previsto all’articolo 6, comma 5, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 120/2020.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma interviene con le linee di indirizzo

L’art. 6 comma 5 del DL 76/2020 prevede la possibilità da parte delle stazioni appaltanti di costituire un Collegio Consultivo Tecnico già nella fase antecedente all’esecuzione del contratto. Tale particolare tipologia di CCT è volta a rispondere all’esigenza delle stazioni appaltanti di poter fruire di uno strumento di ausilio, appositamente previsto dalla legge, non solo per velocizzare, ma anche per garantire una più elevata performance delle prestazioni delle Stazioni Appaltanti e dei Commissari Straordinari nelle fasi propedeutiche alla stipulazione dei contratti. Infatti, è proprio nella sottovalutazione di tali steps procedimentali che spesso si annidano criticità, maggiori costi e dilatazione dei tempi nella realizzazione delle opere pubbliche.

L’istituzione del CCT, anche nella fase antecedente l’esecuzione del contratto, è pertanto da ritenersi essenziale per garantire l’efficace e sollecito affidamento dei lavori, in special modo per le opere particolarmente complesse, come quelle strategiche volte al rilancio Paese, tra le quali saranno ricomprese quelle del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), da finanziarsi con le risorse del Recovery Fund.

Ma non solo, anche le piccole o meno organizzate stazioni appaltanti potranno usufruire di un tale supporto specialistico tenuto conto che per la costituzione del CCT comma 5 non sono previsti limiti di importo dei lavori da affidare.

Il CCT, in tale ambito, opera come organismo consultivo della stazione appaltante, per supportare il responsabile del procedimento nelle scelte da operare sul piano tecnico-giuridico e per fornire tempestivamente, stante  l’attuale stato di incompletezza del Codice dei Contratti, pareri ”ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell´invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dei criteri di selezione e di aggiudicazione”.

Il CCT potrà quindi operare per il superamento delle incertezze interpretative sulle regole applicabili nella fase che precede l’esecuzione dei lavori, questi ultimi potenzialmente originati dall’interpretazione delle diverse ed eterogenee fonti normative, regolamentari e di soft law che disciplinano la materia dei lavori pubblici o che potrebbero sopravvenire in corso delle procedure ante esecuzione lavori.

PNRR: misure urgenti e a regime per la semplificazione in materia di contratti pubblici.

Il paragrafo 1.3.4 del PNRR prevede due categorie di misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici: urgenti e a regime.

Le misure urgenti saranno oggetto di un Decreto Legge da emanare entro il mese di maggio e riguardano il rafforzamento di misure già varate con il DL 76/2020 con contestuale proroga fino al 2023: 1 – verifiche antimafia e protocolli di legalità; 2 – Conferenza di Servizi veloce; 3 – limitazione della responsabilità per danno erariale ai casi in cui la produzione del danno è dolosamente voluta dal soggetto che ha
agito, ad esclusione dei danni cagionati da omissione o inerzia; 4 – istituzione del collegio consultivo tecnico, che ha funzioni di assistenza e di risoluzione delle controversie con finalità di definire celermente le controversie in via stragiudiziale e ridurre il contenzioso davanti al giudice; 5 – individuazione di un termine massimo per l’aggiudicazione dei contratti, con riduzione dei tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione; 6 – individuazione di misure per il contenimento dei tempi di esecuzione del contratto, in relazione alle tipologie di affidamento.

Prosegue in sostanza anche con il PNRR l’azione di semplificazione del settore degli appalti pubblici. Di rilievo la conferma dell’alleggerimento della responsabilità erariale ridotta ai soli casi di dolo, ma soprattutto per inerzia o omissione del soggetto agente, novità importante per disincentivare la burocrazia difensiva e il blocco della firma di dirigenti e funzionari impegnati a vario titolo nei procedimenti. Ma anche l’individuazione di forme alternative al contenzioso per la risoluzione delle controversie, come quella del Collegio Consultivo Tecnico e delle procedure di contenimento dei tempi per l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto.

Con l’augurio che vengano varate al più presto anche le misure a regime, necessarie a superare quanto prima un codice dei contratti che si è rilevato inadatto alla sua funzione e dal quale è necessario derogare ogni qualvolta bisogna realizzare qualcosa di serio, importante o urgente.

Premiare la qualità nella Pubblica Amministrazione

L’incentivo per funzioni tecniche.

Nel numero 3S/2020 della Rivista IOROMA, appena uscito, si torna a parlare di incentivi per funzioni tecniche. Sono ormai sette anni (se si considera il periodo transitorio 2014-2016 che ha preceduto l’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016) che i pubblici dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici dello Stato attendono un Regolamento sulla base del quale possano vedersi riconosciuti emolumenti sulla base di criteri di produttività, risultato, raggiungimento degli obiettivi e qualità del servizio prestato alla collettività. Ma questi criteri non sembrano essere stati di interesse dei vertici politici che si sono avvicendati in questi anni alla guida della Nazione. E allora l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma che crede invece nel valore delle azioni di qualità propone e mette a disposizione delle Autorità una metodologia concreta per valorizzare il capitale umano e superare lo stallo che si è generato. Credo che in questo particolare momento, nel quale ci giochiamo gran parte del nostro futuro attraverso il corretto impiego delle ingenti risorse del Recovery Fund, ancor di più abbiamo bisogno di una PA efficiente ed efficace e che proprio strumenti come quello dell’incentivo per funzioni tecniche costituiscono le giuste leve per affrontare le pesanti sfide che ci aspettano. Nella speranza di un cambio di passo del Governo Draghi rispetto all’operato dei suoi predecessori.

Grazie al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Roma Ing. Carla Cappiello, al Vice Presidente Ing. Massimo Cerri, al Coordinatore del Comitato Tecnico Appalti Pubblici della Fondazione Ing. Tullio Russo, allo studio legale Cancrini Partners e al Direttore Editoriale della Rivista IOROMA Ing. Francesco Marinuzzi per il sostegno che stanno a questa importante azione, per una P.A. al passo con le necessità presenti e future del nostro Paese.

Buona lettura.

Il valore strategico dell’incentivo per funzioni tecniche. Excursus storico e analisi normativa.

È stato pubblicato sulla rivista IOROMA il PARERE DEL C.T.A.P. n. 4/07.09.2020, che ho avuto il piacere di sottoscrivere insieme al Prof. Cancrini. L’articolo (da pag. 11 a pag. 39 del Quaderno n.2/2020) prende in esame attraverso un excursus storico, ma soprattutto una analisi normativa e del valore strategico, la questione dell’incentivo per funzioni tecniche, ex art.113 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, riservato al personale delle amministrazioni aggiudicatrici. Di seguito il link al pdf della rivista.

LINEE GUIDA PER L’OMOGENEA APPLICAZIONE DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI DELLE FUNZIONI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120

Le Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 21 dicembre 2020 sono state redatte al fine di garantire una rapida e omogenea applicazione, da parte delle stazioni appaltanti, degli articoli 5 e 6 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, con particolare riferimento all’ambito di applicazione, alla costituzione, alle competenze, alla responsabilità e ai compensi del Collegio Consultivo Tecnico.
Il CCT non svolge una funzione meramente consultiva di supporto, a differenza di quanto previsto dalla previgente normativa, ma assume anche determinazioni direttamente vincolanti per le parti. Tale nuova disposizione, unitamente al fatto che il ritardo nell’assunzione delle determinazioni e dei pareri del CCT viene sanzionato con il divieto per i componenti di essere nominati in altri collegi, per tre anni a far data dalla maturazione del ritardo, fa presupporre che per il legislatore l’attuale impostazione assume carattere di “sperimentazione” (fino al 31 dicembre 2021), al cui esito potrà o meno essere sussunta a regime.
La costituzione dei CCT ai sensi del DL76 rappresenta, per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici, l’opportunità per addivenire in tempi rapidi e certi alla risoluzione di qualsivoglia controversia e disputa tecnica che possa insorgere nella fase di esecuzione di un contratto pubblico. L’istituto, a fronte di un onere per la parte fissa dei costi del CCT di gran lunga inferiore di quello di una commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera, consentirà, tra l’altro, di limitare il ricorso alle altre procedure di risoluzione
delle controversie sicuramente più onerose per le parti, riducendo gli oneri per consulenze di natura tecnica e
legale. Viene pertanto offerto alle amministrazioni – al di là del carattere di obbligatorietà del nuovo istituto
normativo per lavori di importo superiore alla soglia comunitaria – un efficace strumento per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte e per contribuire al rilancio economico del sistema Paese, senza sottovalutare l’opportunità di nominare – a discrezione delle stazioni appaltanti – tale organo consultivo già nella fase antecedente l’esecuzione, per acquisire pareri di natura tecnica, sulla scelta dell’iter approvativo, sulla procedura di gara da adottare, sul bando e sullo schema di contratto.
Con tale spirito, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, tramite un Gruppo di Lavoro appositamente costituito – al quale ho avuto l’opportunità di partecipare, ha ritenuto indispensabile fornire puntuali indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori, tese a una rapida e omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale del CCT di cui al DL76. Di seguito il link alle Linee Guida del CSLP

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