Indirizzi per l’omogenea applicazione e ricorso da parte delle stazioni appaltanti alle funzioni del CCT nella fase antecedente all’esecuzione del contratto, previsto all’articolo 6, comma 5, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 120/2020.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma interviene con le linee di indirizzo

L’art. 6 comma 5 del DL 76/2020 prevede la possibilità da parte delle stazioni appaltanti di costituire un Collegio Consultivo Tecnico già nella fase antecedente all’esecuzione del contratto. Tale particolare tipologia di CCT è volta a rispondere all’esigenza delle stazioni appaltanti di poter fruire di uno strumento di ausilio, appositamente previsto dalla legge, non solo per velocizzare, ma anche per garantire una più elevata performance delle prestazioni delle Stazioni Appaltanti e dei Commissari Straordinari nelle fasi propedeutiche alla stipulazione dei contratti. Infatti, è proprio nella sottovalutazione di tali steps procedimentali che spesso si annidano criticità, maggiori costi e dilatazione dei tempi nella realizzazione delle opere pubbliche.

L’istituzione del CCT, anche nella fase antecedente l’esecuzione del contratto, è pertanto da ritenersi essenziale per garantire l’efficace e sollecito affidamento dei lavori, in special modo per le opere particolarmente complesse, come quelle strategiche volte al rilancio Paese, tra le quali saranno ricomprese quelle del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), da finanziarsi con le risorse del Recovery Fund.

Ma non solo, anche le piccole o meno organizzate stazioni appaltanti potranno usufruire di un tale supporto specialistico tenuto conto che per la costituzione del CCT comma 5 non sono previsti limiti di importo dei lavori da affidare.

Il CCT, in tale ambito, opera come organismo consultivo della stazione appaltante, per supportare il responsabile del procedimento nelle scelte da operare sul piano tecnico-giuridico e per fornire tempestivamente, stante  l’attuale stato di incompletezza del Codice dei Contratti, pareri ”ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell´invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dei criteri di selezione e di aggiudicazione”.

Il CCT potrà quindi operare per il superamento delle incertezze interpretative sulle regole applicabili nella fase che precede l’esecuzione dei lavori, questi ultimi potenzialmente originati dall’interpretazione delle diverse ed eterogenee fonti normative, regolamentari e di soft law che disciplinano la materia dei lavori pubblici o che potrebbero sopravvenire in corso delle procedure ante esecuzione lavori.

LINEE GUIDA PER L’OMOGENEA APPLICAZIONE DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI DELLE FUNZIONI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120

Le Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 21 dicembre 2020 sono state redatte al fine di garantire una rapida e omogenea applicazione, da parte delle stazioni appaltanti, degli articoli 5 e 6 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, con particolare riferimento all’ambito di applicazione, alla costituzione, alle competenze, alla responsabilità e ai compensi del Collegio Consultivo Tecnico.
Il CCT non svolge una funzione meramente consultiva di supporto, a differenza di quanto previsto dalla previgente normativa, ma assume anche determinazioni direttamente vincolanti per le parti. Tale nuova disposizione, unitamente al fatto che il ritardo nell’assunzione delle determinazioni e dei pareri del CCT viene sanzionato con il divieto per i componenti di essere nominati in altri collegi, per tre anni a far data dalla maturazione del ritardo, fa presupporre che per il legislatore l’attuale impostazione assume carattere di “sperimentazione” (fino al 31 dicembre 2021), al cui esito potrà o meno essere sussunta a regime.
La costituzione dei CCT ai sensi del DL76 rappresenta, per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici, l’opportunità per addivenire in tempi rapidi e certi alla risoluzione di qualsivoglia controversia e disputa tecnica che possa insorgere nella fase di esecuzione di un contratto pubblico. L’istituto, a fronte di un onere per la parte fissa dei costi del CCT di gran lunga inferiore di quello di una commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera, consentirà, tra l’altro, di limitare il ricorso alle altre procedure di risoluzione
delle controversie sicuramente più onerose per le parti, riducendo gli oneri per consulenze di natura tecnica e
legale. Viene pertanto offerto alle amministrazioni – al di là del carattere di obbligatorietà del nuovo istituto
normativo per lavori di importo superiore alla soglia comunitaria – un efficace strumento per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte e per contribuire al rilancio economico del sistema Paese, senza sottovalutare l’opportunità di nominare – a discrezione delle stazioni appaltanti – tale organo consultivo già nella fase antecedente l’esecuzione, per acquisire pareri di natura tecnica, sulla scelta dell’iter approvativo, sulla procedura di gara da adottare, sul bando e sullo schema di contratto.
Con tale spirito, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, tramite un Gruppo di Lavoro appositamente costituito – al quale ho avuto l’opportunità di partecipare, ha ritenuto indispensabile fornire puntuali indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori, tese a una rapida e omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale del CCT di cui al DL76. Di seguito il link alle Linee Guida del CSLP

Inizia con un blog su WordPress.com.

Su ↑