LINEE GUIDA MIT 20.02.2026 SULLA GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE (GID). La transizione doverosa e opportuna.

Il 20 febbraio 2026 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato le Linee Guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 

Un documento atteso, che chiarisce in modo organico ambito, obblighi, regime transitorio, ruoli e adempimenti preliminari connessi all’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

Perché sono rilevanti?

Dal 1° gennaio 2025 è operativo l’obbligo di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale (BIM/Information Management) per opere di nuova costruzione e interventi su costruzioni esistenti, con stima del costo presunto dei lavori superiore a 2 milioni di euro.

Le Linee Guida accompagnano questo passaggio chiarendo che non si tratta solo di un obbligo tecnico, ma di un mutamento organizzativo e giuridico profondo 

Quali indirizzi concreti per le stazioni appaltanti?

Le Linee Guida ribadiscono tre pilastri imprescindibili:

1️⃣ Formazione strutturata del personale

2️⃣ Atto di organizzazione interno con definizione di ruoli e responsabilità

3️⃣ Dotazione di Ambiente di Condivisione Dati (ACDat) e infrastruttura digitale adeguata

La gestione informativa digitale diventa così uno strumento di:

  • Miglioramento della qualità progettuale
  • Tracciabilità e controllo dei processi
  • Mitigazione dei rischi
  • Continuità informativa lungo il ciclo di vita dell’opera
  • Supporto alla governance e al principio del risultato  

Un cambio di paradigma

Non si tratta solo di “usare il BIM”, ma di:

  • Rendere il modello informativo centrale nel contratto
  • Integrare progettazione, esecuzione e gestione
  • Rafforzare capacità organizzativa e maturità digitale delle amministrazioni
  • Ridurre complessità, varianti e rischi di insuccesso degli investimenti pubblici  

💡 Le Linee Guida rappresentano un passaggio decisivo verso una pubblica amministrazione più strutturata, consapevole e orientata al risultato, in linea con il nuovo Codice dei contratti pubblici.

Gestire la transizione digitale: un dovere e una opportunità

Gestire la transizione digitale con efficacia e tempestività è un dovere della PA, finalizzato al miglioramento dei processi di realizzazione di un opera pubblica in qualità, tempi e costi certi. Senza un’ottimizzazione dei sistemi digitali informatizzati non sarà possibile neanche governare transizione verde, qualità ambientale e sociale, in sostanza la qualità della vita dei cittadini, che poi deve essere il vero obiettivo della pubblica amministrazione. La quantità di dati da controllare e ottimizzare, dei processi da governare in tutte le fasi ed aspetti del ciclo di vita di un opera pubblica ė ormai talmente macroscopica da non poter prescindere dall’utilizzo dei sistemi GID e AI. Un’approccio maturo al nuovo paradigma digitale rappresenta però anche un’opportunità da cogliere da parte degli operatori economici per distinguersi all’interno dei nuovi mercati del pubblic e-procurement.

Chi non si adeguerà ė destinato prima o poi a soccombere !

Indirizzi per l’omogenea applicazione e ricorso da parte delle stazioni appaltanti alle funzioni del CCT nella fase antecedente all’esecuzione del contratto, previsto all’articolo 6, comma 5, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 120/2020.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma interviene con le linee di indirizzo

L’art. 6 comma 5 del DL 76/2020 prevede la possibilità da parte delle stazioni appaltanti di costituire un Collegio Consultivo Tecnico già nella fase antecedente all’esecuzione del contratto. Tale particolare tipologia di CCT è volta a rispondere all’esigenza delle stazioni appaltanti di poter fruire di uno strumento di ausilio, appositamente previsto dalla legge, non solo per velocizzare, ma anche per garantire una più elevata performance delle prestazioni delle Stazioni Appaltanti e dei Commissari Straordinari nelle fasi propedeutiche alla stipulazione dei contratti. Infatti, è proprio nella sottovalutazione di tali steps procedimentali che spesso si annidano criticità, maggiori costi e dilatazione dei tempi nella realizzazione delle opere pubbliche.

L’istituzione del CCT, anche nella fase antecedente l’esecuzione del contratto, è pertanto da ritenersi essenziale per garantire l’efficace e sollecito affidamento dei lavori, in special modo per le opere particolarmente complesse, come quelle strategiche volte al rilancio Paese, tra le quali saranno ricomprese quelle del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), da finanziarsi con le risorse del Recovery Fund.

Ma non solo, anche le piccole o meno organizzate stazioni appaltanti potranno usufruire di un tale supporto specialistico tenuto conto che per la costituzione del CCT comma 5 non sono previsti limiti di importo dei lavori da affidare.

Il CCT, in tale ambito, opera come organismo consultivo della stazione appaltante, per supportare il responsabile del procedimento nelle scelte da operare sul piano tecnico-giuridico e per fornire tempestivamente, stante  l’attuale stato di incompletezza del Codice dei Contratti, pareri ”ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell´invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dei criteri di selezione e di aggiudicazione”.

Il CCT potrà quindi operare per il superamento delle incertezze interpretative sulle regole applicabili nella fase che precede l’esecuzione dei lavori, questi ultimi potenzialmente originati dall’interpretazione delle diverse ed eterogenee fonti normative, regolamentari e di soft law che disciplinano la materia dei lavori pubblici o che potrebbero sopravvenire in corso delle procedure ante esecuzione lavori.

LINEE GUIDA PER L’OMOGENEA APPLICAZIONE DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI DELLE FUNZIONI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120

Le Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 21 dicembre 2020 sono state redatte al fine di garantire una rapida e omogenea applicazione, da parte delle stazioni appaltanti, degli articoli 5 e 6 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, con particolare riferimento all’ambito di applicazione, alla costituzione, alle competenze, alla responsabilità e ai compensi del Collegio Consultivo Tecnico.
Il CCT non svolge una funzione meramente consultiva di supporto, a differenza di quanto previsto dalla previgente normativa, ma assume anche determinazioni direttamente vincolanti per le parti. Tale nuova disposizione, unitamente al fatto che il ritardo nell’assunzione delle determinazioni e dei pareri del CCT viene sanzionato con il divieto per i componenti di essere nominati in altri collegi, per tre anni a far data dalla maturazione del ritardo, fa presupporre che per il legislatore l’attuale impostazione assume carattere di “sperimentazione” (fino al 31 dicembre 2021), al cui esito potrà o meno essere sussunta a regime.
La costituzione dei CCT ai sensi del DL76 rappresenta, per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici, l’opportunità per addivenire in tempi rapidi e certi alla risoluzione di qualsivoglia controversia e disputa tecnica che possa insorgere nella fase di esecuzione di un contratto pubblico. L’istituto, a fronte di un onere per la parte fissa dei costi del CCT di gran lunga inferiore di quello di una commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera, consentirà, tra l’altro, di limitare il ricorso alle altre procedure di risoluzione
delle controversie sicuramente più onerose per le parti, riducendo gli oneri per consulenze di natura tecnica e
legale. Viene pertanto offerto alle amministrazioni – al di là del carattere di obbligatorietà del nuovo istituto
normativo per lavori di importo superiore alla soglia comunitaria – un efficace strumento per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte e per contribuire al rilancio economico del sistema Paese, senza sottovalutare l’opportunità di nominare – a discrezione delle stazioni appaltanti – tale organo consultivo già nella fase antecedente l’esecuzione, per acquisire pareri di natura tecnica, sulla scelta dell’iter approvativo, sulla procedura di gara da adottare, sul bando e sullo schema di contratto.
Con tale spirito, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, tramite un Gruppo di Lavoro appositamente costituito – al quale ho avuto l’opportunità di partecipare, ha ritenuto indispensabile fornire puntuali indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori, tese a una rapida e omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale del CCT di cui al DL76. Di seguito il link alle Linee Guida del CSLP

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