PNRR: misure urgenti e a regime per la semplificazione in materia di contratti pubblici.

Il paragrafo 1.3.4 del PNRR prevede due categorie di misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici: urgenti e a regime.

Le misure urgenti saranno oggetto di un Decreto Legge da emanare entro il mese di maggio e riguardano il rafforzamento di misure già varate con il DL 76/2020 con contestuale proroga fino al 2023: 1 – verifiche antimafia e protocolli di legalità; 2 – Conferenza di Servizi veloce; 3 – limitazione della responsabilità per danno erariale ai casi in cui la produzione del danno è dolosamente voluta dal soggetto che ha
agito, ad esclusione dei danni cagionati da omissione o inerzia; 4 – istituzione del collegio consultivo tecnico, che ha funzioni di assistenza e di risoluzione delle controversie con finalità di definire celermente le controversie in via stragiudiziale e ridurre il contenzioso davanti al giudice; 5 – individuazione di un termine massimo per l’aggiudicazione dei contratti, con riduzione dei tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione; 6 – individuazione di misure per il contenimento dei tempi di esecuzione del contratto, in relazione alle tipologie di affidamento.

Prosegue in sostanza anche con il PNRR l’azione di semplificazione del settore degli appalti pubblici. Di rilievo la conferma dell’alleggerimento della responsabilità erariale ridotta ai soli casi di dolo, ma soprattutto per inerzia o omissione del soggetto agente, novità importante per disincentivare la burocrazia difensiva e il blocco della firma di dirigenti e funzionari impegnati a vario titolo nei procedimenti. Ma anche l’individuazione di forme alternative al contenzioso per la risoluzione delle controversie, come quella del Collegio Consultivo Tecnico e delle procedure di contenimento dei tempi per l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto.

Con l’augurio che vengano varate al più presto anche le misure a regime, necessarie a superare quanto prima un codice dei contratti che si è rilevato inadatto alla sua funzione e dal quale è necessario derogare ogni qualvolta bisogna realizzare qualcosa di serio, importante o urgente.

L’IMPORTANZA DI UNA BUROCRAZIA EFFICIENTE PER LA GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

Come ben noto il settore degli appalti pubblici costituisce un asset di primaria importanza per l’economia nazionale, da sempre al centro del dibattito sia politico, sia della società civile. La materia si presenta particolarmente delicata in quanto richiede una speciale attenzione al corretto utilizzo delle risorse da parte delle stazioni appaltanti, alla selezione degli operatori economici, ai criteri di trasparenza e non discriminazione nelle procedure di affidamento dei contratti, senza parlare delle attività di prevenzione e repressione di potenziali fenomeni corruttivi.

L’efficacia dell’azione tecnico-amministrativa connessa alla progettazione e realizzazione di una commessa pubblica, non può che essere subordinata alla capacità delle stazioni appaltanti e degli operatori economici di interagire in un contesto caratterizzato da un approccio manageriale, ispirato alla qualità, nonché alla cultura e comprensione della responsabilità che ognuno degli attori del processo ha nei riguardi della collettività, per far sì che gli obiettivi programmati corrispondano ai reali bisogni dei cittadini.

La disponibilità di un tale contesto organizzativo ed operativo, strutturato in reti di stazioni appaltanti ed imprese seriamente qualificate non è cosa da poco in quanto non passa solo attraverso la qualificazione e la buona volontà degli operatori, ma soprattutto da un decisivo cambio di mentalità e culturale, che richiede un notevole impegno in special modo nelle attività formative, informative e di sensibilizzazione, più che sulla iper-produzione di norme e regolamenti, troppo spesso emanati frettolosamente, con l’effetto di disorientare piuttosto che orientare.

Ciclicamente e ormai oserei dire costantemente gli stakeholders lamentano lo sconcerto di fronte alla confusione che il legislatore ha operato attraverso l’emanazione e la parallela abrogazione delle fonti normative che disciplinano la materia degli appalti pubblici, passando repentinamente da un rigido approccio regolatorio, ancorato storicamente a norme vincolanti, a un impianto giuridico caratterizzato da regole leggere e non vincolanti.

Un simile e radicale cambiamento avrebbe dovuto essere anticipato da una seria qualificazione delle stazioni appaltanti che, in un contesto di soft-law, sono chiamate ad una maggiore responsabilità nelle decisioni, il che teoricamente potrebbe anche costituire l’occasione per lo snellimento e la sburocratizzazione delle procedure. Purtroppo, nulla è stato fatto a tal riguardo, il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti è rimasto lettera morta e l’effetto è stato esclusivamente quello di ingenerare negli operatori pubblici confusione e incertezza. In tale contesto non di rado prevale la politica del non fare rispetto all’agire; intraprendere azioni che portano alla concreta realizzazione di progetti e opere pubbliche, infatti, è sempre più spesso sentito, da parte dei funzionari e dirigenti della pubblica amministrazione, solo come fonte di rischio di responsabilità erariali o addirittura penali.

Una tale deriva è quanto di più dannoso ci si possa augurare ed è proprio per questo che diventa sempre più pressante l’esigenza di individuare le criticità del sistema e rimuoverle, affinché processi e procedimenti tecnico-amministrativo di un appalto pubblico tornino ad essere governati da apparati burocratici efficienti ed efficaci.

L’innovazione digitale delle PA, attraverso l’utilizzo di piattaforme integrate di gestione dei dati e delle informazioni, unitamente ad una costante e seria azione formativa erogata a favore di funzionari delle stazioni appaltanti e parallelamente agli operatori economici che erogano servizi verso la p.a., nonché l’offerta di momenti di confronto attraverso seminari e convegni sui temi specialistici del mondo degli appalti pubblici, costituiscono infine fattori imprescindibili per un significativo miglioramento del sistema,  con benefiche ricadute sia per l’operato della parte pubblica, sia per il lavoro di imprese e professionisti.

Per queste ragioni – in questo campo – più che la sterile azione del legislatore, è il dibattito pubblico tra tecnici, esperti nel campo giuridico-economico e cittadini, che potrà contribuire a far convergere la qualità attesa con quella erogata, in altre parole a rendere efficiente il sistema organizzativo deputato alla gestione degli appalti pubblici, che poi è quello che ogni cittadino si aspetta dalla PA.

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@ingminotti

SULLA MANCATA INDICAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA NELLA FASE DI GARA DI UN APPALTO PUBBLICO

Circa il fatto che un operatore economico che non ha esplicitato i costi della manodopera nell’offerta presentata per la partecipazione ad un appalto pubblico, sia sempre e comunque da escludere dalla gara o solo in determinati casi si è molto discusso e sentenziato (vedi ex multis, Sentenza Corte di Giustizia Europea 2 maggio 2019 . C-319/18 e seguente Ordinanza Adunanza plenaria Consiglio di Stato, 28 ottobre 2019, n.11).
Io personalmente ritengo che, se l’Amministrazione non ha predisposto opportuna modellistica ovvero non ha consentito agevolmente all’offerente l’esposizione di tali costi, vada operato il soccorso istruttorio. Ciò in considerazione del fatto che l’operatore economico potrebbe effettivamente aver previsto tali oneri nella formulazione del ribasso o nell’offerta tecnica in caso di oev, ma semplicemente non averli esplicitati perché tratto in inganno o impossibilitato per la particolare formulazione del bando di gara. D’altro canto l’art.95 (preso di per se) prevede un obbligo da parte dell’o.e. che presenta l’offerta, ma a ben vedere non una conseguente automatica sanzione espulsiva qualora non lo faccia; questo induce a pensare che – senza variare le condizioni economiche complessive dell’offerta – gli possa essere data la possibilità di giustificare ex-post quel sottoinsieme dei suoi costi totali (il costo della manodopera) che poi hanno determinato, insieme agli altri fattori lo sconto o l’offerta tecnica. Inoltre non si capisce quale potrebbe essere il vantaggio dell’Amministrazione ad escludere – per una carenza tutto sommato di ordine formale – l’impresa che magari potrebbe aver offerto le condizioni più vantaggiose, se poi quell’offerta risultasse congrua, nel rispetto dei minimi salariali e senza alterare le condizioni economiche complessive.
Sul punto c’è chi obietterà che per l’offerta economica non é previsto il soccorso istruttorio per il combinato disposto dell’art.95 comma 10 e dell’articolo 83, comma 9 del Codice.
La questione però qui – a mio modo di vedere – sta proprio nel fatto che l’offerta economica tiene conto di diversi elementi (materiali, manodopera, noli, trasporti, oneri della sicurezza, spese generali e utili di impresa) di cui il costo della manodopera costituisce un sottoinsieme che da solo non può concorrere alla determinazione dell’offerta stessa. I chiarimenti richiesti quindi – sempre che la l’ex specialis di gara non abbia consentito agli oo.ee. di poterli esporre da subito sulla base di opportuna modellistica e nell’impossibilità del concorrente di esplicitarli diversamente, non riguarderebbero l’offerta economica nel suo complesso ma solo quel sottoinsieme di costi – che non alterandone il valore – servono unicamente a verificare la corretta applicazione dei minimi salariali, quella si condizione tutelata dal legislatore e passibile di esclusione del concorrente.
Ma sul punto c’è copiosa giurisprudenza ed ognuno potrà farsi la sua idea in proposito.
In merito poi alla verifica della congruità del costo della manodopera da parte della stazione appaltante e alle eventuali giustificazioni dell’operatore economico, si può evidenziare che non può essere preso a riferimento il solo costo orario applicato – che di per se non può mai essere inferiore ai minimi salariali stabiliti dai CCNL – ma a ben vedere soprattutto le modalità organizzative dell‘operatore economico e la produttività delle maestranze. Mi spiego meglio: a stessi valori di costo della manodopera possono corrispondere produttività più o meno alte, dipendenti dalla possibilità di sfruttare processi standardizzati, particolari attrezzature di lavoro e brevetti, particolari capacità organizzative e di programmazione delle fasi lavorative tra loro interferenti (con benefici sulla riduzione delle tempistiche e quindi di nuovo sui costi e indirettamente persino miglioramenti della condizioni di sicurezza sul
lavoro) ed infine maestranze esperte con elevata produttività oraria, nel rispetto degli standard di qualità previsti dall’appalto. È quindi evidente che l’impresa chiamata a giustificarsi – fatta salva l’inderogabilità dei minimi salariali – ha diverse possibilità di chiarire la congruità dei costi della manodopera esposti nella sua offerta e la stazione appaltante il dovere di prendere seriamente in considerazione tali giustificazioni, sempre che fondate su solide e credibili considerazioni ancorate ai suindicati fattori.
@ingminotti

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