ULTIMO MIGLIO PER LE OPERE PNRR

Indicazioni operative della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del MEF per la conclusione e la rendicontazione finale di Target e Milestone.

Con una Circolare a firma del Coordinatore della Struttura di Missione e dell’Ispettore Generale Capo per il PNRR, diramata oggi 18 marzo 2026, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il MEF, fanno chiarezza e forniscono indicazioni operative per la conclusione e la rendicontazione finale di Target e Milestone del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ai fini del rispetto della inderogabile scadenza PNRR occorre che la sua conclusione sia formalmente attestata attraverso la documentazione corretta e caricata tempestivamente nei sistemi di rendicontazione.

Le Linee guida chiariscono che, per dimostrare il raggiungimento dei target e delle milestone, l’evidenza documentale ruota attorno ad alcuni atti chiave:

  • per i lavori, il certificato di ultimazione dei lavori;
  • per servizi e forniture, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di fornitura o la verifica di conformità, secondo la disciplina applicabile.

Questo significa che l’intervento, per essere considerato concluso ai fini della rendicontazione, deve risultare tale non solo nella realtà fattuale, ma anche sul piano formale.

Uno dei passaggi più importanti delle Linee guida riguarda il contenuto minimo del certificato di ultimazione dei lavori. Il documento deve contenere almeno gli elementi essenziali per identificare con precisione l’intervento, il contratto, i riferimenti amministrativi e soprattutto la data rilevante ai fini della rendicontazione.

È un chiarimento utile per tutte le stazioni appaltanti e per i soggetti attuatori, perché conferma che la vera criticità non sta soltanto nell’emettere un certificato, ma nel farlo con contenuti adeguati e coerenti con le regole PNRR. La mancanza del certificato, oppure la sua non conformità rispetto alle indicazioni fornite, può infatti impedire la validazione del target e mettere in discussione l’ammissibilità della spesa.

Altro punto di grande interesse è quello delle lavorazioni di modesta entità che non inficiano la funzionalità dell’opera. Le Linee guida ammettono che, in presenza di lavorazioni marginali ancora residuanti all’ultimazione di lavori, il certificato possa comunque conservare la propria rilevanza anche se all’operatore economico è assegnato un termine per completare tali attività. Tuttavia, il documento precisa con nettezza che, ai fini PNRR, ciò che conta è la data di emissione del certificato, non il maggior termine concesso per le residue lavorazioni. È una precisazione molto utile sul piano pratico. Ma non deve essere equivocata: non si tratta di una liberalizzazione di una chiusura “imperfetta” dei lavori. Si tratta, piuttosto, di una regola particolare, invero consueta nella contabilizzazione dei lavori a cura della Direzione dei Lavori e prevista dal Codice dei contratti pubblici, che consente di non compromettere la rendicontazione quando residuino attività marginali che possono essere eseguite entro un termine perentorio dopo l’ultimazione dei lavori, purché l’intervento sia sostanzialmente concluso e il certificato sia validamente emesso.

Le Linee guida chiariscono inoltre che, laddove sia già presente nel sistema il certificato di collaudo, l’attestazione di collaudo oppure il certificato di regolare esecuzione, tali atti possono essere considerati prova sufficiente ed esaustiva dell’avvenuta conclusione dell’intervento. Il chiarimento è importante perché evita inutili duplicazioni documentali e adotta una logica di sostanza amministrativa: se esiste già un atto “superiore” che presuppone l’ultimazione dell’intervento, non ha senso richiedere nuovamente una prova che ne è logicamente assorbita.

Le date da tenere scolpite: 30 giugno 2026 e 31 agosto 2026

Sul piano temporale, il documento è altrettanto netto. Per le misure con scadenza europea al 30 giugno 2026, le operazioni di attuazione devono essere integralmente completate entro tale data. Il termine del 31 agosto 2026 assume invece rilievo come limite per la finalizzazione documentale e rendicontazione, secondo l’impostazione illustrata nelle Linee guida.

Questo è probabilmente il messaggio più severo, ma anche il più realistico: lo sforamento delle suddette deadline comporta che ciò che non è completato o correttamente rendicontato rischia di non produrre alcun effetto utile ai fini del riconoscimento del target.

Le Linee guida precisano, inoltre che i certificati e la documentazione a comprova del conseguimento di target e milestone devono essere caricati tempestivamente sulla piattaforma REGIS, di norma entro termini molto brevi dalla conclusione dei lavori, dei servizi o delle forniture. Il caricamento della documentazione a comprova del raggiungimento del target infatti non costituisce un adempimento accessorio o rinviabile, esponendo, il mancato adempimento, amministrazioni e soggetti attuatori a un rischio serio: avere interventi sostanzialmente conclusi ma non utilmente spendibili sul piano PNRR.

Per i RUP, per i direttori dei lavori, per i DEC, per i soggetti attuatori e per le amministrazioni titolari, la vera sfida di questi mesi è tutta qui: governare la fase finale non come un epilogo burocratico, ma come una parte essenziale del risultato.

Per le opere PNRR non conta quindi arrivare “quasi alla fine”, ma concludere gli interventi nei tempi previsti e sulla scorta di atti ufficiali e tracciabili.

Non tutti gli interventi probabilmente arriveranno a conclusione entro la scadenza prefissata, ma l’eredità che ci lascia l’esperienza PNRR è che è possibile completare i lavori entro i termini programmati, in qualità e con costi certi, perché un’opera pubblica è utile alla collettività solo se resa disponibile quando necessaria, altrimenti è un opera inutile !

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