L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma interviene con le linee di indirizzo
L’art. 6 comma 5 del DL 76/2020 prevede la possibilità da parte delle stazioni appaltanti di costituire un Collegio Consultivo Tecnico già nella fase antecedente all’esecuzione del contratto. Tale particolare tipologia di CCT è volta a rispondere all’esigenza delle stazioni appaltanti di poter fruire di uno strumento di ausilio, appositamente previsto dalla legge, non solo per velocizzare, ma anche per garantire una più elevata performance delle prestazioni delle Stazioni Appaltanti e dei Commissari Straordinari nelle fasi propedeutiche alla stipulazione dei contratti. Infatti, è proprio nella sottovalutazione di tali steps procedimentali che spesso si annidano criticità, maggiori costi e dilatazione dei tempi nella realizzazione delle opere pubbliche.
L’istituzione del CCT, anche nella fase antecedente l’esecuzione del contratto, è pertanto da ritenersi essenziale per garantire l’efficace e sollecito affidamento dei lavori, in special modo per le opere particolarmente complesse, come quelle strategiche volte al rilancio Paese, tra le quali saranno ricomprese quelle del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), da finanziarsi con le risorse del Recovery Fund.
Ma non solo, anche le piccole o meno organizzate stazioni appaltanti potranno usufruire di un tale supporto specialistico tenuto conto che per la costituzione del CCT comma 5 non sono previsti limiti di importo dei lavori da affidare.
Il CCT, in tale ambito, opera come organismo consultivo della stazione appaltante, per supportare il responsabile del procedimento nelle scelte da operare sul piano tecnico-giuridico e per fornire tempestivamente, stante l’attuale stato di incompletezza del Codice dei Contratti, pareri ”ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell´invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dei criteri di selezione e di aggiudicazione”.
Il CCT potrà quindi operare per il superamento delle incertezze interpretative sulle regole applicabili nella fase che precede l’esecuzione dei lavori, questi ultimi potenzialmente originati dall’interpretazione delle diverse ed eterogenee fonti normative, regolamentari e di soft law che disciplinano la materia dei lavori pubblici o che potrebbero sopravvenire in corso delle procedure ante esecuzione lavori.

