SULLA MANCATA INDICAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA NELLA FASE DI GARA DI UN APPALTO PUBBLICO

Circa il fatto che un operatore economico che non ha esplicitato i costi della manodopera nell’offerta presentata per la partecipazione ad un appalto pubblico, sia sempre e comunque da escludere dalla gara o solo in determinati casi si è molto discusso e sentenziato (vedi ex multis, Sentenza Corte di Giustizia Europea 2 maggio 2019 . C-319/18 e seguente Ordinanza Adunanza plenaria Consiglio di Stato, 28 ottobre 2019, n.11).
Io personalmente ritengo che, se l’Amministrazione non ha predisposto opportuna modellistica ovvero non ha consentito agevolmente all’offerente l’esposizione di tali costi, vada operato il soccorso istruttorio. Ciò in considerazione del fatto che l’operatore economico potrebbe effettivamente aver previsto tali oneri nella formulazione del ribasso o nell’offerta tecnica in caso di oev, ma semplicemente non averli esplicitati perché tratto in inganno o impossibilitato per la particolare formulazione del bando di gara. D’altro canto l’art.95 (preso di per se) prevede un obbligo da parte dell’o.e. che presenta l’offerta, ma a ben vedere non una conseguente automatica sanzione espulsiva qualora non lo faccia; questo induce a pensare che – senza variare le condizioni economiche complessive dell’offerta – gli possa essere data la possibilità di giustificare ex-post quel sottoinsieme dei suoi costi totali (il costo della manodopera) che poi hanno determinato, insieme agli altri fattori lo sconto o l’offerta tecnica. Inoltre non si capisce quale potrebbe essere il vantaggio dell’Amministrazione ad escludere – per una carenza tutto sommato di ordine formale – l’impresa che magari potrebbe aver offerto le condizioni più vantaggiose, se poi quell’offerta risultasse congrua, nel rispetto dei minimi salariali e senza alterare le condizioni economiche complessive.
Sul punto c’è chi obietterà che per l’offerta economica non é previsto il soccorso istruttorio per il combinato disposto dell’art.95 comma 10 e dell’articolo 83, comma 9 del Codice.
La questione però qui – a mio modo di vedere – sta proprio nel fatto che l’offerta economica tiene conto di diversi elementi (materiali, manodopera, noli, trasporti, oneri della sicurezza, spese generali e utili di impresa) di cui il costo della manodopera costituisce un sottoinsieme che da solo non può concorrere alla determinazione dell’offerta stessa. I chiarimenti richiesti quindi – sempre che la l’ex specialis di gara non abbia consentito agli oo.ee. di poterli esporre da subito sulla base di opportuna modellistica e nell’impossibilità del concorrente di esplicitarli diversamente, non riguarderebbero l’offerta economica nel suo complesso ma solo quel sottoinsieme di costi – che non alterandone il valore – servono unicamente a verificare la corretta applicazione dei minimi salariali, quella si condizione tutelata dal legislatore e passibile di esclusione del concorrente.
Ma sul punto c’è copiosa giurisprudenza ed ognuno potrà farsi la sua idea in proposito.
In merito poi alla verifica della congruità del costo della manodopera da parte della stazione appaltante e alle eventuali giustificazioni dell’operatore economico, si può evidenziare che non può essere preso a riferimento il solo costo orario applicato – che di per se non può mai essere inferiore ai minimi salariali stabiliti dai CCNL – ma a ben vedere soprattutto le modalità organizzative dell‘operatore economico e la produttività delle maestranze. Mi spiego meglio: a stessi valori di costo della manodopera possono corrispondere produttività più o meno alte, dipendenti dalla possibilità di sfruttare processi standardizzati, particolari attrezzature di lavoro e brevetti, particolari capacità organizzative e di programmazione delle fasi lavorative tra loro interferenti (con benefici sulla riduzione delle tempistiche e quindi di nuovo sui costi e indirettamente persino miglioramenti della condizioni di sicurezza sul
lavoro) ed infine maestranze esperte con elevata produttività oraria, nel rispetto degli standard di qualità previsti dall’appalto. È quindi evidente che l’impresa chiamata a giustificarsi – fatta salva l’inderogabilità dei minimi salariali – ha diverse possibilità di chiarire la congruità dei costi della manodopera esposti nella sua offerta e la stazione appaltante il dovere di prendere seriamente in considerazione tali giustificazioni, sempre che fondate su solide e credibili considerazioni ancorate ai suindicati fattori.
@ingminotti

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