In merito ai dubbi circa l’obbligatorietà o meno di iscrizione dei funzionari tecnici dipendenti delle amministrazioni statali negli elenchi del Ministero dell’interno per il rilascio di certificazioni in materia antincendio e presentazione di pratiche SCIA o CPI, é dirimente il testo del DM 16.5.86, tutt’ora in vigore, che esclude tale obbligo per i funzionari destinatari di incarichi conferiti dalle amministrazioni di appartenenza. Lo stesso va altresì coordinato con l’obbligo, valido per tutti i professionisti antincendio, di aver seguito il “corso base di 120 ore” e i suoi aggiornamenti, nonché come previsto dallo stesso DM, con il possesso di adeguata preparazione tecnica rispetto all’incarico da assolvere e alla funzione ricoperta, dovendosi intendere – a parere di chi scrive – la possibilità di espletare l’incarico in base alla complessitá dello stesso commisurata all’esperienza professionale, nonché come sempre ai carichi di lavoro. La materia é particolarmente delicata in quanto connessa ad esigenze di sicurezza pubblica. Non dobbiamo dimenticare infatti che il professionista antincendio é garante in quanto pubblico funzionario della legalità e correttezza dell’azione amministrativa, che si estrinseca, nel caso di specie, attraverso l’erogazione di una prestazione tecnicamente affidabile, della quale risponde personalmente sia dal punto di vista civile, sia penale. È finanche pleonastico pertanto affermare che al di là del formale possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale gli incaricati debbano garantire l’efficacia della prestazione, nel prioritario interesse della salvaguardia della salute e sicurezza pubblica. E ciò astenendosi laddove l’incarico esorbita le proprie capacità, nel rispetto dei codici di deontologia professionale e di comportamento.


